Corte di Cassazione Penale sez. II, 15 marzo 2018, n. 11839 (ud. 6 marzo 2018)

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giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITĂ€
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITĂ€
l’anzidetta unitarietà, ipotizzando che possano esistere due
forme di negoziazione che rispondono a scopi o esigenze
processuali diverse. L’istituto resta unico pur presentando
aspetti di differenziazione secondo valutazioni che si iscri-
vono nell’esercizio della discrezionalità legislativa e che
non legittimano, tuttavia, una diversif‌icazione strutturale
all’interno del rito processuale. Alla natura “unitaria” del
patteggiamento come modello alternativo di def‌inizione
della regiudicanda si collega l’effetto premiale che include
la non menzione della decisione nel certif‌icato richiesto
dai privati ex art. 24 comma 1 lett. e) D.P.R. 313/2002 cit.
La norma, che prevede benef‌icio siffatto è temporalmente
precedente rispetto alla introduzione del patteggiamento
cd. allargato, introdotto nel sistema con la legge 12 giugno
2003, n. 134. Non può, secondo questo Collegio, tuttavia,
prof‌ilarsi dubbio alcuno sulla circostanza che il rinvio ope-
rato dall’anzidetto art. 24 D.P.R. 313/2002 all’art. 445 c.p.p.
non sia un rinvio cd. f‌isso o recettizo, (che faccia cioè rife-
rimento al testo della disposizione nella sua formulazione
primigenia) ma si tratta un rinvio cd. mobile che legittima,
cioè, l’incorporazione delle modif‌iche apportate alla cate-
goria processuale per effetto della riforma attuata con la
Da ciò deriva che il richiamo all’art. 444 comma 2 c.p.p.,
contenuto nell’art. 445 c.p.p. include la categoria genera-
le dell’istituto del patteggiamento e il rinvio alle disposi-
zioni anzidette, operato dall’art. 24 comma 1 lett. e) del
D.P.R. 313/2002, legittima l’estensione del benef‌icio della
non menzione sia nell’ipotesi della negoziazione di una
pena biennale sia nei casi in cui la pena risulti allargata
al quinquennio. Del resto, non vi sono valide ragioni er-
meneutiche per ritenere che il benef‌icio stesso sia escluso
per i cd. patteggiamenti allargati. Il richiamo all’art. 445
c.p.p. e, dunque, all’art. 444 c.p.p. in esso contenuto inclu-
de ogni tipo di patteggiamento e lĂ  dove il legislatore aves-
se effettivamente inteso escludere dal benef‌icio anzidetto
della non menzione, previsto dall’art. 24 D.P.R. 313/2002, il
patteggiamento cd. “allargato” lo avrebbe certamente espli-
citato allorquando ha operato la modif‌ica all’art. 445 c.p.p.
comma 1. Invero l’interpolazione del testo normativo e la
precisazione dello statuto di favor in parte differenziato
del patteggiamento c.d. biennale, ivi contemplato e riscrit-
to dall’art. 1 comma 1 lett. a) della legge 12 giugno 2003, n.
134, non ha previsto alcuna limitazione differenziale per
il benef‌icio della non menzione, previsione che, contraria-
mente, sarebbe stata razionale se l’intento del legislatore
fosse stato quello di escludere che il patteggiamento su-
periore ai due anni e f‌ino alla soglia quinquennale fosse
escluso dal benef‌icio anzidetto. Ciò in applicazione del
principio di base dell’ubi lex voluit dixit. Del resto, valoriz-
zando il signif‌icato premiale dell’istituto che ispira anche il
patteggiamento allargato e la natura unitaria dell’istituto,
con la relativa f‌inalità def‌lattiva, non si ravvisano ragioni
valide per escludere dal benef‌icio in esame i c.d. patteg-
giamenti allargati. Essi, invero, assolvono funzione non dis-
simile (premiale-def‌lattiva) rispetto a quelli biennali e se
ne differenziano per altri tipi di peculiaritĂ . Si tratta di ca-
ratteristiche specif‌iche, essenzialmente legate alla entità
della pena che determina da un lato l’impossibilità di fru-
ire della sospensione condizionale della sua esecuzione e,
dall’altro, l’espressa scelta di politica legislativa di non am-
mettere quelle negoziazioni ai benef‌ici speciali previsti per
le sole pene concordate entro i due anni (art. 445 comma 1
c.p.p.). Del resto, sia pur in maniera incidentale, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno egualmente ritenuto di valo-
rizzare una serie di prof‌ili che inducevano ad accomunare
i due modelli negoziali sulla pena concordata, giungendo
alla conclusione che tra le caratteristiche comuni anche al
patteggiamento allargato vi fosse proprio ed anche il bene-
f‌icio della non menzione della decisione nei certif‌icati del
casellario (S.U. n. 17781, Diop, Rv. 233518).
2. Ciò posto, è agevole rilevare come la decisione im-
pugnata non si confronti con gli argomenti sviluppati. La
motivazione risulta decisamente scarna e ritiene di dover
escludere il benef‌icio della non menzione per i c.dd. pat-
teggiamenti allargati senza fornire adeguata spiegazione
sull’iter seguito e sulle ragioni che hanno indotto a limi-
tare in via interpretativa e attraverso un ragionamento in
malam partem il benef‌icio invocato. Contrariamente, va
ribadito che non avendo espressamente escluso il legisla-
tore il c.d. patteggiamento allargato dalla non menzione
della decisione nel certif‌icato del casellario giudiziale,
abbia inteso riconoscere che la previsione generale di cui
all’art. 24 comma 1 lett. e) d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313,
che contempla l’anzidetto benef‌icio, si estenda anche alle
pene negoziate ai sensi della legge 12 giungo 2003, n. 134.
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere
annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 MARZO 2018, N. 11839
(UD. 6 MARZO 2018)
PRES. GALLO – EST. PARDO – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. C.
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Data
di decorrenza del termine y Reato di usura y Nozio-
ne di “riscossione” contenuta nel testo dell’art.
644 ter c.p. y Individuazione.
. Ai f‌ini della decorrenza del termine di prescrizione
del reato di usura, ai sensi dell’art. 644 ter c.p., deve
intendersi per “riscossione” o il momento del paga-
mento, in tutto o in parte, del capitale o degli interessi
usurari ad opera del debitore, ovvero la rinnovazione
dei titoli, ovvero ancora la realizzazione del credito in
sede esecutiva ma non anche la semplice proposizione
di richieste informali o meno all’indirizzo del debitore,
dovendosi inoltre precisare che costituiscono attivitĂ 
di riscossione idonee a spostare il termine in questione
anche quelle condotte di apprensione del patrimonio
del debitore effettuate attraverso il ricorso alla pro-
cedura esecutiva che determinano il vincolo anche
parziale del patrimonio e che in quanto tali appaiono
si di patteggiamento c.d. allargato con applicazione di una
pena superiore ad anni due di reclusione non si applicava
la disposizione di cui all’art. 25 lett. e) D.P.R. 313/2002 in
ragione del richiamo ivi contenuto ai soli provvedimenti di
cui all’art. 445 c.p.p.
2. Ricorre per cassazione F.S. e deduce la violazione
di legge e il vizio di motivazione. Annota che il provvedi-
mento impugnato non aveva considerato che il richiamo
dell’art. 25 lett. e) D.P.R. 313/2002 all’art. 445 c.p.p. era re-
lativo ad una norma modif‌icata per effetto dell’entrata in
vigore della legge 12 giugno 2003 n. 134. Il benef‌icio della
non menzione non era stato espressamente escluso dalla
novella per il c.d. patteggiamento allargato con la conse-
guenza che si sarebbe esteso all’indicato benef‌icio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il rito speciale del patteggiamento di cui agli artt.
444 e ss. c.p.p. consente di presentare al giudice richie-
sta di applicazione di una sanzione sostituita, di una pena
pecuniaria oppure di una pena detentiva che, in concreto,
non superi i cinque anni. Nell’impianto originario del codi-
ce esso era stato pensato e previsto con un limite massimo
di pena detentiva patteggiabile di anni due. Con la legge
12 giugno 2003 n. 134 è stato, contrariamente, inserito
l’innalzamento a cinque anni della sanzione negoziabile.
Tranne che per alcuni particolari di dettaglio afferenti la
specif‌ica disciplina, la ratio e la f‌inalità dell’istituto resta-
no immutate e in ragione della rinuncia alla celebrazione
del dibattimento il rito si connota per una spiccata pre-
mialità. L’aspetto principale, ma non esclusivo, in questa
logica consiste nella riduzione della pena sino ad un terzo.
Talune differenze caratterizzano il patteggiamento entro
i due anni rispetto a quello allargato con applicazione di
pena pur superiore ai due anni, ma non ai cinque.
La prima tipologia, di patteggiamento permette oltre
alla naturale riduzione della pena entro i limiti di un ter-
zo, la mancata condanna alle spese del procedimento, la
mancata applicazione delle pene accessorie e delle misure
di sicurezza, eccezion fatta per la conf‌isca di cui all’art.
240 c.p. (art. 445, comma 1, c.p.p.), l’ineff‌icacia extrape-
nale della sentenza (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.), salvo
che nei giudizi disciplinari avanti le pubbliche autoritĂ 
(art. 653 c.p.p.), la previsione di un meccanismo estintivo
del reato (art. 445, comma 2, c.p.p.). Nel caso di patteg-
giamento, ancora, ricorre il benef‌icio della non menzione
della pronuncia nel certif‌icato del casellario giudiziale
(artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), D.P.R.
n. 313/2002), benef‌icio che opera ex lege e che, come si
avrĂ  modo di dire, va riconosciuto anche per i casi di cd.
patteggiamento allargato, rito cui si estende il benef‌icio
della diminuente processuale. Ancora ad ogni altro effet-
to, la sentenza di patteggiamento, tanto tradizionale quan-
to allargato, «è equiparata a una pronuncia di condanna»
(art. 445, comma 1 bis, secondo periodo, c.p.p.).
1.2. Ciò posto, in generale, lamenta il ricorrente che il
Giudice dell’esecuzione con motivazione apparente avreb-
be escluso l’applicazione del benef‌icio della non menzione
della condanna nel certif‌icato del casellario richiesto dai
privati ed avrebbe in def‌initiva recepito acriticamente il
contenuto di una circolare del 19 novembre 2015 del Mi-
nistero della Giustizia secondo cui avrebbe fondamento,
ai f‌ini dell’annotazione in questione, la distinzione tra
sentenze di patteggiamento entro il limite di pena origi-
nario di anni due, rispetto a quelle di applicazione di una
pena superiore ai due anni e contenuta nei cinque (c.d.
patteggiamento allargato).
Dette decisioni non potrebbero benef‌iciare del tratta-
mento di favore previsto per il patteggiamento cd. base
(infrabiennale) e ad esse non si applicherebbe la non
menzione istituita ex lege per la sola pena concordata en-
tro i due anni. La ratio risiederebbe in una interpretazione
letterale del disposto normativo di cui all’art 24 comma
1 lett. e) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. La norma
nella parte in cui contempla la non menzione delle deci-
sioni di applicazione della pena patteggiata richiamereb-
be l’art 445 c.p.p. e, dunque, si riferirebbe ai soli benef‌ici
previsti per il patteggiamento contenuto nel biennio, così
orientando nell’interpretazione secondo cui resterebbero
escluse le decisioni in cui la negoziazione della pena sia
avvenuta per sanzioni superiori ai due anni e contenute
nel limite dei cinque.
1.3. Nessun valore “normativo” si può, innanzitutto,
riconoscere alla pur richiamata circolare ministeriale. Si
tratta, infatti, di un atto formalmente e sostanzialmente
amministrativo, che ha mera natura e f‌inalità d’organiz-
zazione del servizio e che tende a impartire direttive ese-
cutive e di gestione amministrativa delle iscrizioni stesse,
cui non compete una funzione d’orientamento nell’inter-
pretazione del quadro di riferimento.
L’interpretazione delle norme in sede giurisdizionale ai
sensi dell’art. 12 delle disp. prelim. al c.c. impone di pre-
diligere il signif‌icato lessicale in funzione dello scopo e
dell’intenzione del legislatore. Ebbene alla luce del quadro
normativo di riferimento del suo tenore lessicale, della ra-
tio e della funzione premiale dell’istituto si deve ritenere
che dal benef‌icio della non menzione ex lege non sia affatto
escluso il patteggiamento cd. allargato. In primo luogo deve
annotarsi come l’istituto della negoziazione della pena, an-
che all’indomani della entrata in vigore della legge di rifor-
ma che ha introdotto il c.d. patteggiamento allargato, non
si sia scisso in due modelli processuali differenti che hanno
natura e struttura giuridica diversa. AI contrario, l’istituto
mantiene la sua dimensione unitaria e risulta accomunato
in una categoria concettuale unica, che pur con talune dif-
ferenze, ha una f‌isionomia che attraverso il principio con-
sensualistico aggrega la volontĂ  delle parti, legittimandole
alla negoziazione di una pena con taluni benef‌ici. In ciò
sta l’essenza del patteggiamento che ammette alla riduzio-
ne della sanzione al cospetto della simmetrica rinuncia al
processo, con la garanzia di una serie di verif‌iche giudiziali
sulla qualif‌icazione giuridica, sulla “correttezza” della pena
concordata e sulla possibile applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Ciò fa intendere la natura “unitaria” della categoria e dell’i-
stituto processuale e non valgono singoli aspetti di diver-
sif‌icazione in punto di disciplina a mettere in discussione

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