Corte di Cassazione Penale sez. II, 27 marzo 2018, n. 14160 (C.C. 6 marzo 2018)

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giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
nuta responsabilità dell’imputato. (c.p., art. 175; c.p.,
art. 349) (1)
(1) In senso opposto si esprime Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2017, n.
22319, in www.latribunaplus.it, n.m. Si veda, inoltre, la citata sen-
tenza Cass. pen., sez. un., 14 febbraio 2017, n. 6903, ibidem, secon-
do cui "La sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo
stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di
imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la
conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico
documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individuali-
tà ad ogni effetto giuridico".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2015, il Tribunale di Pa-
lermo dichiarava G.M.G. responsabile dei reati di cui agli
artt. 44 lett. b), 93 e 95, 94 e 95, 64-71, 65 -72 D.P.R. n.
380/2001 e 349, commi 1 e 2, c.p. e, unif‌icati i fatti nel vin-
colo della continuazione e, concesse le circostanze atte-
nuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante,
la condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
500,00 di multa.
Con sentenza del 28 marzo 2017, la Corte di appello
di Palermo, in parziale riforma della predetta sentenza,
concedeva all’imputata il benef‌icio della sospensione con-
dizionale della pena e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione G.M.G., a mezzo del difensore di uff‌icio, articolando
un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all’art. 175 c.p., lamen-
tando l’omesso esame del motivo di appello avente ad og-
getto la richiesta di concessione del benef‌icio della non
menzione della condanna; chiede, pertanto, annullarsi la
sentenza impugnata e, comunque, dichiararsi estinte le
contravvenzioni contestate.
MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti appresso
precisati.
2. Nella sentenza impugnata, pur avendo costitui-
to specif‌ico motivo di appello formulato dal difensore
dell’imputa la richiesta di concessione del benef‌icio della
non menzione della condanna, non vengono esplicitate le
ragioni per le quali G.M.G. non è stata ritenuta meritevole
dell’invocato benef‌icio.
Il silenzio della decisione sul tema del predetto bene-
f‌icio vizia parzialmente l’atto decisorio e tale omissione
(con connesso diniego del benef‌icio) investe un ambito
della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento di-
screzionale del giudice di merito.
La Corte territoriale, a fronte di una specif‌ica richie-
sta di verif‌ica sollecitata dall’appellante sull’applicabilità
della non menziona della condanna aveva, infatti, l’obbligo
di pronunciarsi, tanto più quando si osservi che la misura
della pena inf‌litta alla ricorrente ricadeva entro il limite
della sanzione detentiva per la concessione del benef‌icio
previsto dall’art. 175 c.p., che il motivo di appello era spe-
cif‌ico e che la sentenza dava atto dell’assenza di preceden-
ti penali dell’imputata.
3. Consegue l’annullamento parziale della sentenza
impugnata con rinvio ai Giudici di appello aff‌inché valuti-
no, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, la
concedibilità o meno all’imputata del benef‌icio della non
menzione della condanna nel certif‌icato del casellario giu-
diziale.
Va ricordato, a tal proposito, che questa Corte ha avuto
modo di affermare che, nel caso in cui l’imputato abbia
invocato la concessione del benef‌icio della non menzione
della condanna nel certif‌icato del casellario giudiziale e il
giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta,
omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza
impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annul-
lata con rinvio, non potendo il predetto benef‌icio essere
direttamente applicato dalla Corte di legittimità, poiché
la questione involge valutazioni di merito anche laddove
il giudicante abbia già concesso, come nella specie, la so-
spensione condizionale della pena, avendo i due istituti
scopi e fondamenti giuridici diversi (sez. III, n. 20264 del
3 aprile 2014, Cangemi e altro, Rv. 259667; sez. V, n. 41006
del 13 maggio 2015, Rv. 264823; sez. III, n. 31349 del 9 mar-
zo 2017, Rv.270639).
4. Trattandosi di impugnazione che non ha avuto ad
oggetto la responsabilità del ricorrente ed il trattamento
sanzionatorio, risulta precluso il rilievo e la declaratoria
di sopravvenute cause estintive del reato, quali la prescri-
zione.
5. Va, a tal proposito, ricordato che le Sezioni Unite
(sez. un., n. 1 del 28 giugno 2000, Tuzzolino, Rv. 216239,
e, di recente, in maniera più specif‌ica, sez. un., n. 6903
del 27 maggio 2016, dep. 14 febbraio 2017, Aiello ed al-
tro, Rv. 268965) hanno affermato che il giudicato parziale
può formarsi solo con riguardo ai “capi” della decisione
e che per “capo” della sentenza deve intendersi «ciascu-
na decisione emessa relativamente ad uno dei reati at-
tribuiti all’imputato»; il giudicato parziale non si forma,
invece, con riguardo ai “punti” della decisione in quanto
il concetto di “punto della decisione”, cui fa espresso ri-
ferimento l’art. 597, comma 1, c.p.p., ha una portata più
ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le
relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili
di autonoma considerazione necessarie per ottenere una
decisione completa su un capo». I punti della decisione
vengono a coincidere con le parti della sentenza relative
alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun
reato» e nell’ambito di ogni capo i singoli punti della de-
cisione segnano un “passaggio obbligato” per la completa
def‌inizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere
giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito
se non quando siano stati decisi tutti i punti che costitu-
iscono i presupposti della pronuncia f‌inale su ogni reato
(l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’impu-
tato, la qualif‌icazione giuridica, l’inesistenza di cause di
giustif‌icazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna -
l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti
e la relativa comparazione, la determinazione della pena e
l’eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali
questioni dedotte dalle parti o rilevabili di uff‌icio).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 MARZO 2018, N. 14160
(C.C. 6 MARZO 2018)
PRES. GALLO – EST. RAGO – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. P.
Estorsione y Estremi y Realizzazione di crediti al-
trui con uso di violenza o altre forme di coartazio-
ne y Costrizione con minaccia, al proprio debitore a
vendere l’immobile in cui abita per soddisfarsi del
proprio credito sul ricavato della vendita. y Conf‌i-
gurabilità.
. Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio de-
bitore a vendere l’immobile in cui abita per soddisfarsi
del proprio credito sul ricavato della vendita, commette
il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre al
giudice al f‌ine di ottenere direttamente la vendita co-
attiva del bene del debitore insolvente. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 416 bis; c.p., art. 629; l. 12 luglio 1991, n. 203,
art. 7) (1)
(1) Sull’integrazione del delitto di estorsione, v. il commento giu-
risprudenziale all’art. 416 bis c.p. contenuto in LUIGI ALIBRANDI,
Codice penale commentato, ed. La Tribuna 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. P.R. - a mezzo del proprio difensore - ha proposto
ricorso per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe con
la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva
confermato l’ordinanza con la quale, in data 22 settembre
2017, il giudice delle indagini preliminari del medesimo
Tribunale, gli aveva applicato la misura della custodia
cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 416 bis e
629 c.p. aggravato dall’art. 7 L. 203/1991
La difesa del ricorrente ha dedotto: (Omissis)
1.2. la violazione dell’art. 629 c.p. in quanto, nella con-
dotta addebitatagli era ravvisabile un semplice esercizio
arbitrario delle proprie ragioni essendo il ricorrente paci-
f‌icamente creditore della persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. La violazione dell’art. 629 c.p.
La censura è infondata.
In punto di fatto, la complessa vicenda per la quale il
ricorrente è stato incolpato del delitto di estorsione ag-
gravata in danno di tale M.A., può essere sintetizzata nei
seguenti termini: il ricorrente era pacif‌icamente credito-
re di una somma di denaro nei confronti del suddetto M.,
somma che, però, costui, trovandosi in diff‌icoltà economi-
che, non aveva la possibilità di restituire. Fu allora che il
ricorrente, insieme al R., costrinsero - con minacce - il M.
a vendere l’immobile nel quale abitava (di sua proprietà
benché f‌ittiziamente intestato ad un terzo) per soddisfarsi
del credito vantato sul prezzo ricavato alla vendita.
Il tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, fosse
conf‌igurabile il delitto di estorsione perchè, nella vicenda,
era intervenuto - «per f‌ini propri, trascendendo l’interesse
del soggetto realmente interessato» - il R., ossia un terzo
privo di legittimazione.
La difesa del ricorrente, ha ribattuto che, essendo pa-
cif‌ico che il P. era creditore del M., la condotta contestata
avrebbe dovuto essere sussunta nel paradigma di cui all’art.
393 c.p. in quanto tendente solo al soddisfacimento di un
credito sebbene con modalità violente e/o minacciose.
Alla stregua della pacif‌ica ricostruzione in punto di fat-
to effettuata dal tribunale e non contestata neppure dalla
difesa del ricorrente, deve ritenersi corretta - sebbene con
diversa motivazione - la qualif‌icazione giuridica data dal
tribunale.
Infatti, il punto dirimente per valutare se il suddetto
fatto possa o no essere qualif‌icato come esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni consiste nel verif‌icare se il P.
avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato della condotta
violenta (vendita dell’immobile al f‌ine di soddisfarsi sul
ricavato) facendo ricorso al giudice civile.
La risposta, ovviamente ed intuitivamente, non può che
essere negativa: il P., infatti, sicuramente avrebbe potuto
rivolgersi al giudice civile per farsi riconoscere il credito
vantato e, quindi, ottenere un titolo esecutivo da far vale-
re nei confronti del M.. Ma, è altrettanto sicuro che non
avrebbe mai potuto adire il giudice civile al f‌ine di ottene-
re direttamente la vendita coattiva del bene del debitore
insolvente al f‌ine di soddisfarsi sul ricavato della vendita.
La censura va quindi disattesa alla stregua del seguente
principio di diritto: «il creditore che costringa, con minac-
cia, il proprio debitore a vendere l’immobile in cui abita per
soddisfarsi sul ricavato della vendita del credito che vanta,
commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre
al giudice al f‌ine di ottenere direttamente la vendita coatti-
va del bene del debitore insolvente». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 MARZO 2018, N. 13740
(UD. 9 GENNAIO 2018)
PRES. RAMACCI – EST. DI STASI – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. G.
Cassazione penale y Motivi del ricorso y Sentenza
di condanna y Mancata concessione del benef‌icio
della non menzione della condanna y Sopravvenuta
maturazione del termine di prescrizione del reato
y Operatività di detta causa di estinzione y Esclu-
sione.
. Qualora la sentenza di condanna sia stata impugna-
ta soltanto per la mancata concessione del benef‌icio
della non menzione, la sopravvenuta maturazione del
termine di prescrizione del reato non può comporta-
re l’operatività di detta causa di estinzione, dovendo-
si escludere che la questione circa la concedibilità o
meno del suindicato benef‌icio costituisca un punto
della decisione relativo al trattamento sanzionatorio e
che si sia, quindi, in presenza di una causa ostativa alla
formazione del giudicato anche con riguardo alla rite-

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