Corte di Cassazione Penale sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 (ud. 8 marzo 2018)

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giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
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immediatamente al giudizio, cristallizzando l’accertamen-
to a quanto già acquisito agli atti (sez. un., n. 28954 del
27 aprile 2017, Iannelli, in motiv.), in quanto, come si è
visto, tale principio trova, nel caso della conf‌isca urbani-
stica, smentita proprio nella disciplina positiva, come in
precedenza ricostruita, e nella necessità di assicurare una
interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
conforme dell’articolo 44, comma secondo, D.P.R. n. 380
del 2001 in una cornice di tutela dei diritti della persona,
non privata di un accertamento in contraddittorio quan-
to al fatto che vi sia stata o meno lottizzazione e senza
che possa risultare pregiudicata l’applicazione della causa
estintiva suscettibile di essere superata esclusivamente
da una formula di proscioglimento nel merito, qualora si
accerti l’insussistenza della lottizzazione.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Cor-
te ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati,
con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 MARZO 2018, N. 14663
(UD. 8 MARZO 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. PAVICH – P.M. TAMPIERI (PARZ. DIFF.) – RIC. P.C. F. C. A.
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo y
Dolo eventuale y Colpa cosciente y Differenze y Fat-
tispecie in tema di investimento mortale di pedone
da parte di conducente viaggiante contromano, in
ora notturna.
. In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa co-
sciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla
circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza
a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento
improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra
dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" cor-
relato alla maggiore o minore sconsideratezza alla gui-
da (nel senso che alla maggiore sconsideratezza cor-
risponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione
e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi
essenzialmente su un accurato esame delle specif‌icità
del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato
differenziale di fondo, ossia l’attribuibilità o meno al
soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell’e-
vento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento)
in senso ampio, ossia comprensivo dell’accettazione
consapevole della concreta eventualità del verif‌icarsi
di quell’evento in conseguenza della condotta posta in
essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la
Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo
eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un
soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta
velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponen-
dosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità,
aveva investito un pedone, cagionandone la morte).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art. 589) (1)
(1) In fattispecie analoghe, nel senso che sussiste il dolo eventuale
e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato la si-
gnif‌icativa possibilità di verif‌icazione dell’evento e si sia determinato
ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo colla-
terale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della
propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattua-
le, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in
essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della
sicura verif‌icazione dell’evento medesimo, si vedano Cass. pen., sez.
I, 30 aprile 2015, n. 18220, in Arch. giur. circ. ass. e resp. 2015, 1043 e
Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2015, n. 8561, ivi 2015, 644. In genere,
sulla distinzione tra dolo e colpa cosciente, v. Cass. pen., sez. un., 18
settembre 2014, n. 38343, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Ancona, l’11 febbraio 2016, ha
confermato la condanna pronunciata con sentenza del 23
gennaio 2014 nei confronti di D.A. in relazione al reato a
lui contestato di omicidio colposo con violazione di norme
sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, c.p.), com-
messo in (Omissis).
Oggetto del processo è un incidente che costò la vita a
M.F., di 13 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai
giudici di merito, l’A., in orario notturno, percorreva la via
(Omissis) in direzione (Omissis) alla guida di un’autovettu-
ra Fiat Uno; dopo avere eseguito una manovra di sorpasso
di un’autovettura che lo precedeva, l’A. svoltava repentina-
mente a sinistra, imboccando contromano una via laterale,
a velocità giudicata non commisurata all’orario notturno e
alla mancanza di illuminazione; qui egli investiva M.F., che
stava procedendo a piedi e che, a seguito dell’urto, riportava
lesioni gravissime che la traevano a morte.
Con la detta pronunzia, la Corte dorica ha rigettato gli
appelli presentati sia dall’imputato (relativi unicamente
al trattamento sanzionatorio), sia dalla parte civile M.F.
(che si doleva della concessione della sospensione con-
dizionale della pena all’A. e sollecitava il risarcimento di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in solido con
il responsabile civile). Sono state quindi adottate le statu-
izioni civili a carico dell’A., nonché quelle in punto di spe-
se processuali, poste a carico di ambedue gli appellanti.
2. Avverso la sentenza impugnata ricorre la parte civile
M.F., per il tramite del suo difensore; il ricorso consta di
due motivi.
2.1. Con il primo si censura la motivazione della sen-
tenza nella parte in cui non trae le dovute conseguenze
in relazione all’elemento soggettivo del reato, anche sul
piano sanzionatorio, ed alla condotta particolarmente
sconsiderata tenuta dall’A. nell’imboccare contromano, a
velocità eccessiva e in una zona priva di illuminazione, la
strada ove fu investita e uccisa la piccola M.: condotta che
il ricorrente ritiene sintomatica dell’accettazione dell’e-
vento e come tale inquadrabile nel dolo eventuale.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di moti-
vazione in relazione all’omessa determinazione del danno
da risarcire: osserva il ricorrente che i giudici d’appello
disponevano di tutti gli elementi per quantif‌icare i danni
e procedere alla loro liquidazione, e che il non avere prov-
veduto in tal senso costringe la parte civile e i congiunti
estremi oggettivi e soggettivi) e verif‌icare la sussistenza di
prof‌ili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura
- il principio generale risulta implicitamente derogato dalle
disposizioni speciali che prevedono l’applicazione di misu-
re le quali, per essere disposte, richiedono inevitabilmente
la prosecuzione del processo e la conseguente acquisizione
delle prove in funzione di quell’accertamento strumentale
all’emanazione del provvedimento f‌inale.
Il che impedisce al giudice (dibattimentale) di ritener-
si esonerato dal compiere l’attività istruttoria sulla base
delle prove richieste dalle parti o, in quanto assolutamente
necessarie, disposte d’uff‌icio e, al tempo stesso, gli impe-
disce anche di disporre, previa declaratoria di estinzione
del reato, la conf‌isca sulla base degli atti sino a quel punto
acquisiti e, dunque, sulla base di un accertamento della re-
sponsabilità penale dell’imputato che - parametrato esclu-
sivamente alla conf‌isca - sarebbe compiuto su basi probato-
rie parziali ed incomplete, così da vulnerare la presunzione
d’innocenza nel suo signif‌icato più sostanziale.
La conseguenza è che, preclusa la condanna a “pene
principali”, residua l’azione di accertamento del reato e
della responsabilità dell’imputato f‌inalizzata alla conf‌isca
(urbanistica) che impedisce la immediata declaratoria
di estinzione del reato di lottizzazione abusiva e, in ogni
caso, impedisce l’applicazione della conf‌isca, fermo re-
stando che o il giudice accerta, con la sentenza, che vi è
stata lottizzazione abusiva in tutti i suoi estremi oggettivi
e soggettivi ed è allora legittimato a disporre la conf‌isca
urbanistica oppure l’imputato può maturare, all’esito del
giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contrad-
dittorietà o insuff‌icienza della prova, con formula assolu-
toria prevalente rispetto alla causa di estinzione del reato,
con conseguente diritto allo svincolo dei beni sequestrati
ed il tutto con eff‌icacia di giudicato in altri giudizi.
Sulla base di tale quadro di riferimento, un’interpreta-
zione convenzionalmente conforme, cui il giudice nazio-
nale è tenuto, dell’articolo 44, comma secondo, D.P.R. n.
380 del 2001 implica, ad avviso del Collegio, che, in pre-
senza di un sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca
urbanistica, il giudice del dibattimento, qualora matu-
ri una causa di estinzione del reato (nel caso di specie,
prescrizione), non ha l’obbligo di immediata declaratoria
della causa di non punibilità ex articolo 129 del codice di
procedura penale.
Ulteriore conseguenza è che il giudice del dibattimento
può disporre la conf‌isca urbanistica, anche in assenza di
una sentenza di condanna ma in presenza del necessario
accertamento del reato nelle sue componenti oggettive e
soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla
prova e al contraddittorio e, a tal f‌ine, deve, pur in presenza
di una sopravvenuta causa di estinzione del reato (nel caso
di specie, prescrizione), proseguire nell’istruttoria dibatti-
mentale, differendo, se del caso, la declaratoria di estinzio-
ne del reato all’esito del giudizio e disponendo la conf‌isca
urbanistica a condizione che sia accertato il fatto reato,
cioè la lottizzazione abusiva, in tutte le sue componenti og-
gettive e di imputazione soggettiva almeno colpevole.
Tale esegesi deve inoltre ritenersi anche costituzio-
nalmente conforme perchè in linea con le pronunce della
Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 2015 ed ordinanza
n. 187 del 2015), la quale ha affermato che la sentenza
della Corte EDU nel caso Varvara può essere letta nel sen-
so che la conf‌isca urbanistica non esige una sentenza di
condanna da parte del giudice penale, posto che il rispetto
delle garanzie previste dalla CEDU richiede solo un pieno
accertamento della responsabilità personale di chi è sog-
getto alla misura ablativa, con la conseguenza che canoni
dell’interpretazione costituzionalmente e convenzional-
mente conforme devono orientare il giudice comune ad
escludere che la condanna penale costituisca presupposto
esclusivo per disporre la conf‌isca urbanistica, non poten-
dosi esigere la condanna penale per l’applicazione di una
sanzione di carattere amministrativo (quale è, secondo la
giurisprudenza costante, la conf‌isca di una lottizzazione
abusiva), per quanto assistita dalle garanzie della “pena”
ai sensi dell’art. 7 della CEDU, determinandosi altrimenti
l’integrale assorbimento della misura nell’ambito del dirit-
to penale e rappresentando una soluzione di dubbia com-
patibilità con il «principio di sussidiarietà, per il quale la
criminalizzazione, costituendo l’ultima ratio, deve inter-
venire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell’or-
dinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da
garantire» (sentenza n. 487 del 1989; in seguito, sentenza
n. 49 del 2015). Il Giudice delle leggi ha poi considerato
che, ai f‌ini dell’osservanza della CEDU, rileva non la forma
della pronuncia con cui è applicata una misura sanziona-
toria ma la pienezza dell’accertamento di responsabilità,
tale da vincere la presunzione di non colpevolezza, con la
conseguenza che il pieno accertamento della responsabi-
lità personale di chi è soggetto alla misura ablativa è com-
patibile con una pronuncia di proscioglimento per estin-
zione del reato conseguente alla prescrizione (sentenze n.
49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008).
Epiloghi, quelli sin qui richiamati, cui era già perve-
nuta la giurisprudenza di legittimità quando ha affermato
che la conf‌isca dei terreni può essere disposta anche in
presenza di una causa estintiva del reato (nella specie,
della prescrizione), purché sia accertata la sussisten-
za della lottizzazione abusiva sotto il prof‌ilo oggettivo e
soggettivo, nell’ambito di un giudizio che assicuri il con-
traddittorio e la più ampia partecipazione degli interessa-
ti, e che verif‌ichi l’esistenza di prof‌ili quantomeno di col-
pa sotto l’aspetto dell’imprudenza, della negligenza e del
difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la
misura viene ad incidere (sez. III, n. 17066 del 4 febbraio
2013, Volpe, Rv. 255112; sez. III, n. 39078 del 13 luglio 2009,
Apponi. Rv. 245347; sez. III, n. 30933 del 19 maggio 2009,
Costanza, Rv. 244247; sez. III, n. 21188 del 30 aprile 2009,
Casasanta, Rv. 243630).
Da tutto ciò discende come sia del tutto inconferente
il richiamo al principio recentemente affermato, ad altri
f‌ini, dalle Sezioni Unite secondo il quale l’articolo 129 del
codice di procedura penale si muove nella prospettiva di
interrompere, allorché emerga una causa di non punibili-
tà, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire

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