Corte di Cassazione Penale sez. III, 5 aprile 2018, n. 15126 (C.C. 24 ottobre 2017)

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giur giur
Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Sostengono come il provvedimento impugnato sia gra-
vemente illegittimo e contrario ai principi cardine del no-
stro ordinamento penale sul rilievo che, al cospetto di un
reato pacif‌icamente prescritto, il giudice avrebbe l’obbligo
di immediata declaratoria della causa di non punibilità,
con la conseguenza che sarebbe precluso l’accertamento
dibattimentale dell’illecito, in presenza di una maturata
causa di estinzione del reato, anche ai soli f‌ini dell’even-
tuale disposizione della conf‌isca.
Tale asserzione fonda sul presupposto che il maturare
la prescrizione del reato preclude al giudice il compimen-
to di ulteriori accertamenti, qualora l’imputato non rinun-
ci alla causa estintiva, con la conseguenza che, inconte-
stata la maturazione del termine di prescrizione del reato
di lottizzazione abusiva in data 28 febbraio 2017, il bene in
sequestro dovrebbe essere restituito agli aventi diritto, in
assenza di un accertamento di responsabilità preclusivo
della possibilità di disporre la conf‌isca urbanistica dei ter-
reni di proprietà dei ricorrenti, come puntualmente affer-
mato dalla Corte Edu con la sentenza Varvara.
L’ordinanza impugnata non avrebbe inoltre considerato
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio
della immediatezza impone al giudice, quando il reato
risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza
di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di
procedura penale, anche se il procedimento si trova nella
fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare,
con la conseguenza che presenta una anomalia radicale
e una contraddittorietà manifesta il decreto del giudice
dell’udienza preliminare che disponga il rinvio a giudizio
per un reato, dando contestualmente atto della estinzione
dello stesso per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi sono infondati.
2. Con il motivo di impugnazione i ricorrenti pongono
alla Corte le seguenti e connesse questioni di diritto: 1)
se, in presenza di un sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca cd. urbanistica, il giudice del dibattimento, qua-
lora maturi una causa di estinzione del reato (nel caso di
specie, prescrizione), abbia o meno l’obbligo di immediata
declaratoria, con conseguente def‌inizione del processo e
revoca del sequestro dei beni; 2) se tale epilogo sia imposto
anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, al giu-
dice del dibattimento sia preclusa la possibilità di disporre
la conf‌isca cd. urbanistica in assenza di una sentenza di
condanna, esito interdetto per effetto di una sopravvenuta
causa di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizio-
ne); 3) in caso contrario, se e a quali condizioni il giudice
del dibattimento, in presenza di una sopravvenuta causa
di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione),
possa proseguire nell’istruttoria dibattimentale, differendo
la declaratoria di non punibilità all’esito del giudizio e, pre-
vio accertamento del reato, disponendo, in presenza delle
necessarie condizioni, la conf‌isca urbanistica.
3. Le prime due questioni, come sarà più chiaro in se-
guito, sono state più volte scrutinate dalla giurisprudenza
di legittimità, avendo dato luogo a plurimi, anche recenti,
interventi delle Sezioni unite.
3.1. Il primo arresto delle Sezioni unite, che qui rileva,
fu preceduto da un indirizzo, non univoco, delle Sezioni
semplici secondo il quale l’estinzione del reato (nel caso
di specie, si trattava dell’amnistia) non preclude l’applica-
zione della conf‌isca perchè l’effetto normale dell’estinzio-
ne del reato circa le misure di sicurezza è espressamente
derogato, per quanto concerne la conf‌isca, dal disposto del
secondo capoverso dell’articolo 236 del codice penale, con
la conseguenza che, nel caso in cui sia dichiarata l’estinzio-
ne del reato a seguito di amnistia, la conf‌isca è subordinata
all’esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituen-
te reato, e tale accertamento non trova ostacolo nell’arti-
colo 592 del codice di procedura penale (abrogato) perchè
l’indagine da compiere non investe questioni relative all’a-
zione penale bensì l’applicazione di una misura di sicurez-
za sottratta all’effetto preclusivo dell’amnistia (ex multis,
sez. III, n. 4215 del 8 gennaio 1980, Schiavo, Rv. 144836).
Invece, secondo l’opposto orientamento, in caso di
estinzione del reato (nella specie, si trattava parimenti
dell’amnistia), non poteva ritenersi consentita la misura
di sicurezza della conf‌isca in rapporto alle cose non su-
scettibili di conf‌isca obbligatoria (ex multis, sez. VI, n.
2551 del 24 gennaio 1983, Moneta, Rv. 158032).
Le Sezioni unite Carlea, nel dirimere il contrasto, af-
fermarono il principio, così come si legge nella massima
uff‌iciale, secondo il quale anche nel caso di estinzione del
reato, astrattamente non incompatibile con la conf‌isca
in forza del combinato disposto degli articoli 210 e 236,
comma secondo, del codice penale, per stabilire se debba
farsi luogo a conf‌isca deve aversi riguardo alle previsioni
di cui all’articolo 240 del codice penale e alle varie dispo-
sizioni speciali che prevedono i casi di conf‌isca, potendo
conseguentemente questa essere ordinata solo quando
alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non
presupponga la condanna e possa aver luogo anche in se-
guito al proscioglimento (sez. un., n. 5 del 25 marzo 1993,
Carlea, Rv. 193120).
Oggetto della decisione fu, in quell’occasione, la spe-
ciale ipotesi di conf‌isca obbligatoria in materia di gioco
d’azzardo prevista dall’articolo 722 del codice penale, co-
sicché la sovrapponibilità tra la formula contenuta nella
fattispecie incriminatrice (“è sempre ordinata la conf‌isca
del denaro esposto e degli strumenti impiegati nel gioco”)
e quella di cui all’articolo 240, comma 2, del codice penale
permise alla Corte di sostenere e di precisare che, se si
considera che l’articolo 240, comma 1, del codice penale,
nel dare al giudice il potere di ordinare “la conf‌isca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il re-
ato, e delle cose che ne sono il prodotto o il prof‌itto”, esor-
disce con le parole: “Nel caso di condanna”, e fa di questa
una condizione per l’applicazione della misura patrimo-
niale, ci si convince che il combinato disposto degli arti-
coli 236 e 210 del codice penale non può operare in modo
da annullare la condizione, rendendo possibile la conf‌isca
anche nel caso di proscioglimento per estinzione del re-
ato. In altre parole, se è vero che l’estinzione del reato
che dunque incida sul patrimonio del debitore in modo da
ridurne in modo effettivo la consistenza, svuotandolo della
funzione di garanzia cui esso assolve (sulla valutazione di
suff‌icienza della consistenza del patrimonio del contri-
buente in rapporto alla pretesa dell’Erario, quale parame-
tro al quale ancorare il giudizio di idoneità “ex ante” della
condotta, cfr. sez. III, n. 13233 del 24 febbraio 2016, Pass,
Rv. 266771; cfr. altresì sez. III, n. 6798 del 16 dicembre
2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266771). Restando al caso di
specie, è evidente che la sottrazione di beni per un valore
oscillante tra 44.000,00 e 33.000,00 euro è idonea a pre-
giudicare, anche solo in parte, la procedura di riscossione
del maggior credito erariale superiore a 200.000,00 euro.
Quel che il Tribunale avrebbe dovuto indagare (restan-
do sul piano della offensività) è se il patrimonio residuo
del simulato alienante è capiente rispetto alla procedura
esecutiva ed arrestare qui la sua indagine sulla concreta
idoneità della condotta.
5.5 .Deve perciò essere affermato il seguente principio
di diritto: «In tema di reati tributari, il valore dei beni sot-
tratti fraudolentemente al pagamento delle imposte può
essere inferiore all’ammontare di 50.000,00 euro previsto
dall’art. 11, D.L.vo n. 74 del 2000 come elemento costitu-
tivo del reato. L’offensività della condotta va parametrata
esclusivamente in base alla sua attitudine a ridurre o eli-
minare la garanzia patrimoniale, secondo un giudizio “ex
ante”».
5.5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve esse-
re annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo
esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 5 APRILE 2018, N. 15126
(C.C. 24 OTTOBRE 2017)
PRES. FIALE – EST. DI NICOLA – P.M. CANEVELLI (CONF.) – RIC. S. ED ALTRI
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Lottiz-
zazione abusiva y Intervenuto termine di prescri-
zione del reato y Dovere del giudice di accertare la
sussistenza dell’illecito y Ai f‌ini dell’applicazione
della conf‌isca y Applicazione della conf‌isca y Ai ter-
reni abusivamente lottizzati y Legittimità y Condivi-
sione dell’orientamento della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo y Applicazione
del sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca y
Possibilità y Esclusione.
. In tema di lottizzazione abusiva, l’intervenuta matu-
razione del termine di prescrizione del reato non eso-
nera il giudice dal potere-dovere di accertare comun-
que, anche mediante espletamento di ulteriore attività
istruttoria, la sussistenza dell’illecito, ai f‌ini dell’ap-
plicazione (prevista come obbligatoria, in presenza di
detto accertamento, dall’art. 44, comma 2, del D.P.R. n.
380/2001), della conf‌isca dei terreni abusivamente lot-
tizzati e delle opere abusivamente costruite, a ciò non
ostando – in linea con quanto affermato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 49/2015 e con l’ordi-
nanza n. 187/2015 – la giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo quale espressa, in particolare,
nelle sentenze 29 settembre 2013, Varvara c. Italia e 9
febbraio 1995 Welch c. Regno Unito, ma dovendosi per
converso escludere che si possa dar luogo a sequestro
preventivo f‌inalizzato all’adozione della suddetta con-
f‌isca quando, al momento, la prescrizione del reato sia
già maturata e l’esercizio dell’azione penale debbasi
quindi considerare precluso. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
157; c.p., art. 240; c.p., art. 322 ter; d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380, art. 44) (1)
(1) Sulla mancata adozione del sequestro preventivo f‌inalizzato alla
conf‌isca, si veda, nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 23 agosto
2016, n. 35313, in questa Rivista 2017, 193. Sempre nello stesso senso
sull’applicazione della conf‌isca si vedano inoltre la pronunce di Cass.
pen., sez. un., 21 luglio 2015, in Arch. nuova proc. pen. 2016, 398,
con nota di S. MELODIA, Prescrizione del reato e conf‌isca: il «nodo»
dell’accertamento processuale e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2013, n.
17066, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata l’ordinanza indicata in epigrafe con la
quale il tribunale del riesame di Trani ha respinto l’appel-
lo cautelare proposto dai ricorrenti avverso il rigetto della
richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Trani in data 29 novembre 2011 in relazione
al reato di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro, esegui-
to e concorso a far realizzare nel territorio di (Omissis)
(...), una trasformazione e alterazione di terreni agricoli
sia in via cartolare che esecutiva mediante un piano di lot-
tizzazione illegittimo approvato def‌initivamente dal con-
siglio comunale con delibera n. 32 del 4 agosto 2009, f‌ina-
lizzato ad avvantaggiare i proprietari dei suoli e l’impresa
esecutrice dei lavori attraverso la realizzazione di villette
unifamiliari residenziali su una superf‌icie fondiaria di
417,414 mq con l’allocazione di 46 lotti per un totale di 184
residenze oltre un centro di ristoro e piazza costituente
zona di espansione residenziale.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza i ricor-
renti, tramite il comune difensore, articolano un unico
complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice
di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per
la motivazione.
Con esso denunciano l’erronea applicazione della legge
penale in relazione agli articoli 321 del codice di procedu-
ra penale e 44, secondo comma, lettera c), D.P.R. 380 del
2001 con riferimento al combinato disposto degli articoli
e, quindi, all’intervenuta prescrizione della contravven-
zione di lottizzazione abusiva per cui è stata applicata la
misura cautelare, con conseguente preclusione all’accer-
tamento della sussistenza del fumus commissi delicti e del
periculum in mora (articolo 606, comma 1, lettera b) del

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