Corte di Cassazione Penale sez. V, 30 marzo 2018, n. 14628 (ud. 16 gennaio 2018)

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Rivista penale 5/2018
Contrasti
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 30 MARZO 2018, N. 14628
(UD. 16 GENNAIO 2018)
PRES. FUMO – EST. TUDINO – P.M. PERELLI (CONF.) – RIC. F.
Falsità in atti y In scrittura privata y Assegno ban-
cario avente clausola di non trasferibilità y Art. 491
c.p. y Nuova formulazione ad opera del D.L.vo n.
7/2016 y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione.
. In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’a-
brogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione
dell’art. 491 c.p. ad opera del D.L.vo n. 7 del 2016, la
condotta di falsif‌icazione di assegno bancario avente
clausola di non trasferibilità non è più soggetta a san-
zione penale. (c.p., art. 491) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 MARZO 2018, N. 13086
(UD. 1 MARZO 2018)
PRES. CERVADORO – EST. D’AGOSTINI – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. S.
Falsità in atti y In scrittura privata y Cambiale o
un altro titolo trasmissibile per girata y Art. 491
c.p. y Nuova formulazione ad opera del D.L.vo n.
7/2016 y Assegno bancario munito di clausola di non
trasferibilità y Rilevanza penale y Sussistenza.
. L’art. 491 c.p., quale riformulato dall’art. 2, comma 1,
lett. d), del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7, nel prevedere
la permanente rilevanza penale delle falsità che abbia-
no ad oggetto una cambiale o un altro titolo trasmissi-
bile per girata, deve intendersi riferito anche al caso in
cui il titolo sia costituito da un assegno bancario muni-
to di clausola di non trasferibilità. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 491) (2)
(1, 2) Questione controversa. In senso conforme a Cass. pen. n.
14628, si vedano Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2017, n. 32972, in www.la-
tribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2017, n. 11999, in questa
Rivista 2017, 900. L’opposto orientamento espresso dalla sentenza n.
13086 è seguito da Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2018, n. 12599, n.m., in
www.latribuna.it; Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2017, n. 36670, ibidem
e da Cass. pen., sez. II, 4 agosto 2017, n. 38815, n.m., ibidem.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell’11 marzo 2016, la Corte d’Appel-
lo di Torino ha confermato la decisione del Tribunale in
sede del 21 dicembre 2011 con la quale l’imputato è stato
condannato alla pena di giustizia per i reati di furto di un
carnet di assegni, così qualif‌icato il fatto originariamente
ascrittogli ai sensi dell’art. 648 c.p., e di truffa consumata
mediante dazione in pagamento, previa falsa sottoscrizio-
ne in traenza, di uno dei titoli, dell’importo di euro 839,00.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato,
per mezzo del Difensore, deducendo, con unico motivo,
inosservanza e falsa applicazione della legge penale per es-
sere il delitto di cui all’art. 485 c.p. contestato sub c) non più
previsto dalla legge come reato per effetto del D.L.vo 7/2006.
A seguito del predetto intervento normativo, l’art. 485 c.p. è
stato abrogato e la ritenuta sussunzione della falsif‌icazione
di assegni nell’alveo della nuova formulazione dell’art. 491
c.p., operata dalla corte territoriale, appare viziata, in pre-
senza di condotte eterogenee che non consentono di quali-
f‌icare il fenomeno di successione di norme incriminatrici
nel tempo quale abolitio sine abrogatio, dovendosi, invece,
ritenere che la falsif‌icazione di assegni ed il conseguente
uso a f‌ini di vantaggio non costituisca illecito penale.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione
della legge penale in relazione agli artt. 485 e 491 c.p., come
modif‌icati dagli artt. 1 e 2 del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7.
Va, in proposito, evidenziato come, secondo l’orientamento
ormai prevalente di questa Suprema Corte, «In tema di fal-
so in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art.
485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad ope-
ra del D.L.vo n. 7 del 2016, la condotta di falsif‌icazione di
assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non
è più soggetta a sanzione penale» (sez. V, 17 gennaio 2017
n. 11999, Tonna; sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972, Rv. 270677).
È, dunque, la non trasferibilità del titolo che impone di
ricondurne l’uso nell’ambito della ipotesi di cui al combi-
nato disposto degli artt. 485 e 489 c.p., fattispecie ormai
depenalizzata. Tale orientamento si pone nel solco trac-
ciato da Cass. SS.UU., 20 febbraio 1971 n. 4, Guarracino,
secondo cui la ragione della più rigorosa tutela accordata
dall’art 491 c.p. ai titoli di credito al portatore, o trasmis-
sibili per girata, non risiede nella loro natura giuridica né
nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comune
a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggiore
pericolo di falsif‌icazione, insito nel regime di circolazione
proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata ri-

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