Corte di Cassazione Penale sez. I, 20 settembre 2017, n. 43112 (ud. 6 luglio 2017)
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giur
Rivista penale 4/2018
LEGITTIMITÀ
3.1. Ed invero, da quanto si evince dall’incartamento
processuale - e contrariamente a quanto dato conto dal
Collegio di merito -, l’atto di denuncia querela risulta fir-
mato da Danilo Pagnoni e reca in calce la nomina quale
difensore di fiducia dell’Avv. Laura Biondi con delega alla
medesima ai fini del deposito della querela; nell’atto si leg-
ge, anche, l’attestazione dell’ufficio con la quale si dà atto
del fatto che, in data 24 gennaio 2011, la querela veniva
depositata nella segreteria della Procura della Repubbli-
ca del Tribunale di Pesaro dall’Avv. Biondi nota all’ufficio.
Nell’atto manca, tuttavia, sia l’autentica della firma del
querelante da parte del difensore o di altro soggetto a ciò
legittimato ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., sia la firma
dello stesso difensore di fiducia di seguito alla firma del
patrocinato che - secondo la giurisprudenza di questa Cor-
te - ne costituisce equipollente (sez. VI, n. 13813 del 26
marzo 2015, PG. in proc. Recce, Rv. 262966).
4. Sulla scorta dei principi sopra delineati, la senten-
za impugnata nonché la sentenza del 16 luglio 2014 del
Tribunale di Pesaro devono essere annullate senza rinvio
perchè il fatto non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 20 SETTEMBRE 2017, N. 43112
(UD. 6 LUGLIO 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. CENTONZE – RIC. C.B.
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo mafioso y Concorso esterno nel reato y Senten-
za di condanna irrevocabile y Violazione dell’art. 7
della Convenzione EDU y Sussistenza y Conseguen-
ze.
. A seguito della decisione della Corte EDU 14 aprile
2015 secondo cui la sentenza di condanna per concorso
esterno in associazione mafiosa emessa nei confronti
del ricorrente dalla Corte di appello, divenuta irrevo-
cabile, viola l’art. 7 CEDU, tale ultima pronuncia non è
suscettibile di ulteriore esecuzione e non è produttiva
di effetti penali. Ne consegue che l’ordinanza con cui la
Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione,
ha dichiarato inammissibilel’incidente di esecuzione
finalizzato ad ottenere la revoca della sentenza defi-
nitiva di condanna per il reato suddetto, deve essere
annullata senza rinvio. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 110;
c.p., art. 416; c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 673)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il procedimento trae origine dal ricorso proposto
da Contrada Bruno avverso l’ordinanza emessa l’11 otto-
bre 2016 dalla Corte di appello di Palermo, quale Giudice
dell’esecuzione, con cui veniva dichiarato inammissibile
l’incidente di esecuzione presentato, ai sensi dell’art. 673
c.p.p., in relazione alla sentenza della Corte di appello di
Palermo, pronunciata il 25 febbraio 2006 e divenuta irre-
vocabile il 10 maggio 2007, con la quale l’istante era stato
condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il re-
ato di cui agli artt. 110, 416 e 416-bis c.p., riguardante il
concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso denomi-
nata (omissis), commesso nell’arco temporale compreso
tra il (omissis).
L’incidente di esecuzione, a sua volta, faceva seguito
alla decisione emessa dalla Corte EDU il 14 aprile 2015,
conseguente all’instaurazione del ricorso n. 66655/13, pro-
posto dallo stesso Contrada contro lo Stato italiano, con il
quale si adiva la Corte europea ai sensi dell’art. 34 CEDU.
In tale ambito, il ricorrente sosteneva che la sentenza
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Paler-
mo il 25 febbraio 2006 era stata pronunciata in violazione
dell’art. 7 CEDU, atteso che l’ipotesi di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso era il risultato di un’evoluzio-
ne giurisprudenziale maturata in epoca successiva ai fatti
che gli venivano contestati, definitivamente consolidatasi
a partire dal 1994 (sez. un., n. 16 del 5 ottobre 1994, Demi-
try, Rv. 199386).
La Corte EDU decideva il ricorso con la sentenza del 14
aprile 2015, affermando, nel paragrafo 75 di tale decisione,
che la fattispecie di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso era "il risultato di una evoluzione giurispru-
denziale iniziata verso la fine degli anni ottanta e conso-
lidatasi nel 1994 con la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione del 5 ottobre 94, "Demitry" (...)" e che
all’epoca in cui erano stati commessi "i fatti ascritti al ri-
corrente (1979 - 1988), il reato in questione non era suf-
ficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo (...)".
Sulla scorta di tali affermazioni, la Corte EDU condan-
nava lo Stato italiano per violazione dell’art. 7 CEDU.
1.1. In questa cornice, si inseriva l’incidente di esecu-
zione proposto da Contrada davanti alla Corte di appello
di Palermo, con cui si chiedeva la revoca della sentenza
emessa dalla stessa Corte territoriale il 25 febbraio 2006,
che, secondo la difesa del condannato, si imponeva, ai sen-
si dell’art. 673 c.p.p., per effetto della decisione emessa
dalla Corte EDU il 14 aprile 2015, il cui obbligo di confor-
mazione nell’ordinamento interno discendeva dall’art. 46
CEDU. A fronte di tali deduzioni, il Giudice dell’esecuzio-
ne evidenziava che, nel caso in esame, la Corte EDU non
aveva fornito alcuna indicazione sugli strumenti proces-
suali utilizzabili per consentire all’ordinamento italiano di
conformarsi alla sua decisione, con la conseguenza che, in
assenza di specifiche prescrizioni, il provvedimento revo-
catorio richiesto dal condannato non poteva essere adot-
tato, senza che una tale soluzione implicasse l’elusione
dell’art. 46 CEDU.
2. Avverso l’ordinanza ricorreva per cassazione Con-
trada Bruno, a mezzo degli avvocati Giordano Stefano e
Manes Vittorio, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in riferimento agli artt. 630 e 673 c.p.p..
2.1. Con il primo motivo di ricorso, in particolare, si
deduceva che il provvedimento impugnato aveva eluso il
dictum della decisione della Corte EDU, con la quale lo
Stato italiano era stato condannato, sul presupposto che,
nel procedimento svoltosi nei confronti di Contrada e con-
clusosi con la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Palermo il 25 febbraio 2006, divenuta irrevocabile il 10
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