Corte di Cassazione Penale sez. VI, 9 gennaio 2018, n. 335 (ud. 29 novembre 2017)

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giur
Rivista penale 4/2018
LEGITTIMITÀ
nistrativo volto a conseguire determinati risultati favorevoli
(in genere, il rilascio di duplicati); a situazioni, quindi, non
assimilabili a quella oggetto del presente procedimento, at-
teso che la presentazione - alla Polizia - della denuncia di
smarrimento di un libretto, postale o bancario, non è previ-
sta da alcuna norma di legge (essendo prevista la denuncia
all’Istituto emittente).
Alla insussistenza del fatto consegue - come annuncia-
to - l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 9 GENNAIO 2018, N. 335
(UD. 29 NOVEMBRE 2017)
PRES. CARCANO – EST. BASSI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. PAGNONI
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Elemento
oggettivo y Falsa incolpazione per reato persegui-
bile a querela y Mancata presentazione o invalidità
della querela y Insussistenza della calunnia.
. In tema di calunnia, essendo indispensabile, ai f‌ini
della conf‌igurabilità del reato, che la falsa incolpazio-
ne, pur se non univocamente indicativa di una specif‌ica
fattispecie di reato, sia tale da rendere ragionevolmen-
te prevedibile l’apertura di un procedimento penale
a carico dell’incolpato, è da ritenere che non sussista
tale condizione, allorquando nella falsa incolpazione si
rappresentino esclusivamente fattispecie integranti re-
ati procedibili a querela e questa difetti ovvero sia pa-
lesemente invalida. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 368) (1)
(1) In senso conforme si veda il lontano precedente citato in motiva-
zione: Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 1072, n. 2415, in CED Cassazione
penale, RV 120765. Si veda, inoltre, nello stesso senso, Cass. pen., sez.
VI, 17 aprile 2003, n. 18359, in questa Rivista 2004, 452, secondo cui
la calunnia è reato di pericolo e pur essendo suff‌iciente ad integrar-
ne gli estremi anche la astratta possibilità dell’inizio di un procedi-
mento penale, tale possibilità è esclusa quando la falsa accusa abbia
ad oggetto un reato per il quale difetti con immediata evidenza la
condizione di procedibilità prevista per l’esercizio dell’azione penale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la sentenza del 16 luglio 2014,
con la quale il Tribunale di Pesaro ha condannato Da-
nilo Pagnoni alla pena di legge per il reato di calunnia,
per avere ingiustamente incolpato il titolare della società
“Boutique dell’auto s.a.s.” ed il legale rappresentante della
società “Plusvalore S.p.A.” dei reati di truffa e di falso e, se-
gnatamente, di avere apposto la sua f‌irma (falsa) sul con-
tratto di f‌inanziamento per l’acquisto di un veicolo, fatto
commesso dal 31 luglio 2007 al 16 agosto 2008, con querela
sporta il 24 gennaio 2011.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Da-
nilo Pagnoni, con atto depositato dal difensore di f‌iducia
Avv. Marco Baietta, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 337 c.p.p., 39 disp. att. c.p.p. e 485, 640
e 368 c.p., per avere la Corte confermato la condanna no-
nostante l’assenza di autentica della f‌irma dell’imputato
in calce alla denuncia querela e, dunque, nonostante la
mancanza della condizione di procedibilità in relazione ai
reati oggetto di calunnia;
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 63, 64, 191, 192, 431,
491, 493, 495, 526, comma 1, 530, 533 e 546, comma 1 lett.
e), c.p.p. con riguardo agli artt. 42, 43 e 368 c.p., per con-
traddittorietà extra testuale e travisamento delle risultan-
ze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di tra-
scrizione delle conversazioni di udienza fono registrate,
nonché per inutilizzabilità delle informazioni istruttorie
di cui ai verbali di sommarie informazioni del pagnoni;
2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio
di motivazione in relazione agli artt. 125, 177, 192, 526,
comma 1, 530, 533 e 546, comma 1 lett. e), c.p.p., per con-
traddittorietà extra testuale e travisamento delle risultan-
ze sia verbalizzate a mano, sia riprodotte in sede di trascri-
zione delle conversazioni di udienza fono registrate, con
riguardo alle memorie difensive e per inutilizzabilità delle
informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste
Pennacchini del 18 dicembre 2013;
2.4. violazione di legge penale e manifesta illogicità
della motivazione in relazione agli artt. 108, 125, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 191, 192, 493, 495, 496, 500, 526, comma
1, 530, 533 e, 546, comma 1 lett. e), c.p.p. con riguardo
agli artt. 42, 43 e 368 c.p., 2, 3, 24, 10, 97, 111 e 117 Cost.
e 6 CEDU, con riferimento alle ordinanze istruttorie del
18 dicembre 2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 nonché
inutilizzabilità delle informazioni istruttorie di cui alla de-
posizione del teste Pennacchini;
2.5. violazione di legge penale e processuale in relazio-
ne agli artt. 96, 108, 178, 179, 180, 181, 182 e 183 c.p.p. con
riguardo agli artt. 2, 3, 24, 10, 97, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU,
con riferimento alle ordinanze istruttorie del 18 dicembre
2013, del 10 gennaio e 2 luglio 2014 ed inutilizzabilità delle
informazioni istruttorie di cui alla deposizione del teste
Pennacchini;
2.6. violazione di legge penale e vizio di motivazione
per contraddittorietà intra ed extratestuale, in relazione
agli artt. 125, 177, 192, 178, 179, 516, 518, 519, 520, 521,
522 e 546, comma 1 lett. e), c.p.p. con riguardo agli artt.
485, 486 e 368 c.p.;
2.7. violazione di legge penale e manifesta illogicità
della motivazione, travisamento per contraddittorietà
extratestuale, carenza di motivazione, in relazione agli
artt. 125, 177, 530, 533 e 546, comma 1 lett. e), c.p.p. con
riguardo agli artt. 42, 43 e 368 c.p., per avere la Corte ri-
prodotto le motivazioni della sentenza di primo grado in
punto di colpevolezza del Pagnoni senza rispondere alle
deduzioni difensive mosse in appello;
2.8. violazione di legge penale e carenza di motivazione,
in relazione agli artt. 125, 177, 192, 530, 533 e 546, comma
1 lett. e), c.p.p. con riguardo agli artt. 42, 43 e 368 c.p.,

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