Corte di Cassazione Penale sez. V, 5 febbraio 2018, n. 5365 (ud. 15 gennaio 2018)

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4/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 5 FEBBRAIO 2018, N. 5365
(UD. 15 GENNAIO 2018)
PRES. PALLA – EST. SETTEMBRE – P.M. PICARDI (DIFF.) – RIC. GUIDI
Falsità in atti y In atti pubblici y Commessa da
privato in atto pubblico y Falsa denuncia di smar-
rimento di un libretto di risparmio al portatore y
Ipotesi di falsità ideologica ex art. 483 c.p. y Conf‌i-
gurabilità y Esclusione.
. Non dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di cui
all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal priva-
to in atto pubblico) la falsa denuncia di smarrimento di
un libretto di risparmio al portatore, non avendo detta
denuncia la funzione di provare la verità del fatto in
essa attestato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 483) (1)
(1) La giurisprudenza, anche la meno recente, è concorde con la
massima in commento; a titolo esemplif‌icativo si veda Cass. pen., sez.
un. 31 marzo 1999, n. 6, in questa Rivista 1999, 454.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza im-
pugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Como,
che aveva condannato Guidi Carlo Maurizio per avere, con
denuncia presentata ai carabinieri il 29 settembre 2011,
dichiarato falsamente lo smarrimento di tre libretti di ri-
sparmio al portatore accesi presso la Cassa Rurale di Can-
tù (art. 483 c.p.).
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici di merito, l’im-
putato sapeva che i tre libretti erano stati accesi dal pa-
dre e che erano in possesso del fratello (Guidi Fabrizio).
Tuttavia, per impedire che il fratello potesse prelevare
le somme portate dai libretti in questione ne dichiarò lo
smarrimento, riservandosi di avviare la procedura di am-
mortamento.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per
Cassazione il difensore dell’imputato deducendo plurimi
vizi motivazionali e la violazione dell’art. 131-bis c.p., in
quanto:
a) la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che
l’imputato conosceva “date e importi dei libretti”, per cui
non era vero che gli stessi erano sempre stati nella dispo-
nibilità di Guidi Fabrizio (come asserito da quest’ultimo);
b) nel giugno del 2011 fu la banca a chiamare Guidi
Carlo per avvertirlo della necessità di ridurre il saldo dei
libretti, portandoli sotto la soglia di legge (€ 2.500). Nel
settembre 2011 l’imputato visionò un documento conse-
gnato dall’istituto bancario, che conteneva un elenco di
sette libretti intestati al padre Armando. Perciò, avendone
rinvenuti solo quattro, denunciò lo smarrimento degli altri
tre libretti; c) entrambi i giudici di merito hanno valutato
- per dedurre l’esistenza del dolo richiesto dalla fattispe-
cie - solo la condotta successiva al fatto, senza indagare
sulla coscienza e volontà antecedente o contestuale alla
presentazione della denuncia; d) la particolare tenuità del
fatto è stata esclusa senza una pertinente motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va annullata, anche se per motivi diversi
da quelli dedotti in ricorso. Come chiarito, in tempi ormai
risalenti, dalle Sezioni Unite di questa Corte, che si sono
pronunciate - in maniera perfettamente conforme - per
ben quattro volte nel corso del 1999, il delitto di falsità
ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483
c.p.) è conf‌igurabile solo nei casi in cui una specif‌ica nor-
ma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i
fatti attestati dal privato al pubblico uff‌iciale, così colle-
gando l’eff‌icacia probatoria dell’atto medesimo al dovere
del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può
integrare il reato “de quo” la falsa denuncia di smarrimen-
to di un “documento” effettuata mediante dichiarazione
raccolta a verbale da un uff‌iciale di polizia giudiziaria, alla
quale nessuna disposizione conferisce l’idoneità a provare
la verità del fatto denunciato e la preesistenza del docu-
mento asseritamente smarrito (Cass., sez. un., n. 28 del
15 dicembre 1999, rv 215413, e sez. un. n. 6 del 7 febbra-
io 1999, rv 212782, in casi in cui era stato dichiarato lo
smarrimento di un assegno bancario; ma anche sez. un.
15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un.
15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, P.M. in proc. Ber-
tin, non massimate). Argomenti che si attagliano perfet-
tamente alla denuncia di smarrimento di libretti bancari
al portatore, atteso che, anche in questo caso, la denun-
cia non costituisce prova del fatto denunciato, potendo,
sempre, il portatore del titolo dimostrare la legittimità
del possesso. Alla denuncia di smarrimento del titolo - da
presentare, peraltro, all’Istituto emittente, e non alla po-
lizia giudiziaria - fa seguito, infatti, in base alla legge 30
luglio 1951, n. 948, recante disposizioni in materia di am-
mortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari,
una procedura pubblicistica, dinanzi al Tribunale, volta ad
accertare il buon diritto del denunciante e l’inesistenza di
diritti concorrenti sullo stesso bene. Il che esclude che la
denuncia di smarrimento di libretti al portatore - trasfusa
in un atto pubblico, qual è quello redatto dal pubblico uf-
f‌iciale ricevente - costituisca “prova” del fatto denunciato
(lo smarrimento del libretto da parte del possessore e la
preesistenza del titolo).
Non può essere seguita la tesi esposta in Cass, n. 41148
del 20 giugno 2008, rv 241591, che ha ravvisato la sussistenza
del reato di cui all’art. 483 c.p. nella falsa denuncia di smarri-
mento di un libretto postale, sia perchè non tiene conto degli
arresti giurisprudenziali sopra menzionati, sia perchè dedu-
ce, senza puntuali argomentazioni, che la denuncia, trasfusa
in un verbale della Polizia, è destinata. a provare la verità
dello smarrimento, laddove l’accertamento dello smarrimen-
to consegue - in maniera comunque non def‌initiva - all’esito
della pronuncia di ammortamento ed è sempre contestabile
dal possessore del libretto. Signif‌icativamente, le pronunce
richiamate nella sentenza n. 41148/2008 si riferiscono alla
denuncia di smarrimento di documenti (patente di guida,
certif‌icato di proprietà di un autoveicolo, certif‌icato d’uso di
un motore marino, targa di un autoveicolo) prevista dal co-
dice della strada o da altre norme statali e che rappresenta il
presupposto necessario per avviare un procedimento ammi-

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