Corte di Cassazione Penale sez. III, 7 febbraio 2018, n. 5768 (ud. 19 luglio 2017)

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giur
4/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 7 FEBBRAIO 2018, N. 5768
(UD. 19 LUGLIO 2017)
PRES. AMORESANO – EST. GENTILI – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. C. ED ALTRA
Prostituzione y Sfruttamento y Lenocinio y Nozio-
ne.
Prostituzione y Sfruttamento y Lenocinio y Estremi
y Buon esito dell’attività di procacciamento y Neces-
sità y Esclusione y Diffusione di informazioni circa
la svolgimento del meretricio da parte di uno o più
soggetti individuati, allo scopo di incrementarne
la pratica y Contatti tra l’agente ed il soggetto che
si prostituisce o il potenziale cliente y Necessità y
Esclusione.
Prostituzione y Bene protetto y Pubblica morale o
libertà morale di chi esercita il meretricio y Esclu-
sione y Dignità y Sussistenza.
Prostituzione y Sfruttamento y Lenocinio y Inser-
zione pubblicitaria y Rilievo penale y Condizioni.
. In tema di reati in materia di prostituzione e, se-
gnatamente, di quello consistente nel compimento di
atti di lenocinio (art. 3, n. 5, della legge 20 febbraio
1958 n. 75), per “lenocinio” deve intendersi l’attività
di chi si occupi di procacciare, attraverso una parti-
colare condotta che consiste, in sostanza, nel far loro
“pubblicità”, in taluno dei modi indicati nella norma
incriminatrice, clienti alle persone che esercitano la
prostituzione, senza che debba necessariamente con-
correre il f‌ine di lucro (in presenza del quale, quindi, il
reato può concorrere con quello di sfruttamento della
prostituzione), e dovendosi per converso escludere, di
regola, il concorso del medesimo reato con quello di fa-
voreggiamento della prostituzione, salvo che quest’ul-
timo consista in attività diverse da quella avente ad
oggetto la intermediazione tra cliente e persona dedita
alla prostituzione. (Mass. Redaz.) (l. 20 febbraio 1958,
n. 75, art. 3) (1)
. Ai f‌ini dell’integrazione del reato di lenocinio non è
necessario che l’attività di procacciamento di clienti
abbia avuto buon esito, non costituendo questo l’even-
to da cui dipende la sussistenza del reato, che è invece
da ravvisare nel fatto stesso dell’avvenuta diffusione
di informazioni circa la svolgimento del meretricio da
parte di uno o più soggetti individuati, allo scopo di
incrementarne la pratica, senza che, per converso, sia
necessario che l’agente entri in contatto (sebbene ciò,
di regola avvenga) con il soggetto che si prostituisce
né, tantomeno, con il potenziale cliente, essendo inve-
ce suff‌iciente che quest’ultimo, anche attraverso stru-
menti di conoscenza volti ad una generalità indistinta
di destinatari, sia posto a conoscenza della possibilità
di fruire delle prestazioni dell’altro. (Mass. Redaz.) (l.
20 febbraio 1958, n. 75, art. 3) (2)
. Il bene-interesse tutelato dalla norma penale che vie-
ta l’attività di lenocinio, così come dalle altre norme
penali che sanzionano condotte volte a favorire l’altrui
prostituzione o a trarne vantaggio, non è costituito né
dalla pubblica morale né dalla libertà morale di chi
esercita il meretricio, ma piuttosto dalla dignità che,
anche nello svolgimento dell’attività sessuale, è propria
di ogni persona e per la cui salvaguardia deve impedirsi
che essa formi oggetto di contrattazioni o di atti di di-
sposizione, i quali abbiano una rilevanza patrimoniale
o siano comunque suscettibili di dar luogo a vantaggi
patrimoniali in capo a chi ne approf‌itti. (Mass. Redaz.)
(l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3) (3)
. L’inserzione pubblicitaria di annunci volti a diffonde-
re notizie circa lo svolgimento del meretricio può assu-
mere rilievo penale quando non sia effettuata median-
te l’applicazione delle tariffe ordinariamente applicate
per le restanti attività pubblicitarie e non si limiti alla
mera pubblicazione del messaggio (comprensivo anche
del suo eventuale contenuto verbale o iconico), ma
comprenda altre attività aggiuntive quali la predisposi-
zione di testi, la realizzazione di immagini o, comunque,
ogni genere di attività che, anche mediante utilizzo di
terze persone, sia f‌inalizzata a rendere più eff‌icace la
pubblicazione delle inserzioni. (Nella specie, in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che cor-
rettamente fosse stata affermata la conf‌igurabilità del
reato di lenocinio con riguardo ad una condotta costi-
tuita dall’avere gl’imputati realizzato e gestito un sito
internet destinato ad ospitare messaggi pubblicitari di
soggetti dediti alla prostituzione, provvedendo anche a
raccogliere autonomamente le immagini di tali soggetti
e facendo opera di sollecitazione nei loro confronti per-
ché rinnovassero periodicamente, pagando il relativo
canone, il rapporto con detto sito). (Mass. Redaz.) (l.
20 febbraio 1958, n. 75, art. 3) (4)
(1, 2) Sulla nozione di lenocinio, conformemente a quanto espresso
in massima, si veda la lontana Cass. pen., sez. III, 19 marzo 1980, n.
3815, in www.latribunaplus.it. Per una particolare forma di reato di
lenocinio aggravato, ai sensi dell’art. 4 n. 7) della legge 20 febbraio
1958, n. 75, consistente nella condotta di chi, attraverso l’organizza-
zione di viaggi a sfondo sessuale, realizzi una intermediazione diretta
a procurare clienti a varie prostitute individuabili, in quanto fotogra-
fate in un album, anche se non compiutamente identif‌icate, v. Cass.
pen., sez. III, 10 dicembre 2001, n. 44153, in questa Rivista 2002, 112.
(3) Nel senso, invece, di ritenere la libertà di determinazione della
donna nel compimento di atti sessuali, garantita attraverso il perse-
guimento dei terzi che da tale attività intendono ricavare un vantag-
gio economico, v. Cass. pen., sez. III, 2 settembre 2004, n. 35776, in
www.latribunaplus.it. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. III, 1 luglio
1998, n. 7608, in questa Rivista 1998, 876.
(4) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. III, 2
febbraio 2012, n. 4443, in questa Rivista 2012, 393 e Cass. pen., sez.
III, 25 giugno 2009, Sacchetti, ivi 2010, 798.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 maggio 2016 la Corte di appello di
Bologna ha in buona parte confermato la precedente sen-
tenza con la quale, in data 24 gennaio 2012 il Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito a

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