Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 7192 (ud. 11 gennaio 2018)

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giur
Rivista penale 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 FEBBRAIO 2018, N. 7192
(UD. 11 GENNAIO 2018)
PRES. FUMU – EST. DOVERE – P.M. LIGNOLA (DIFF.) – RIC. ZAPPIA
Falsità in atti y Dichiarazioni f‌inalizzate all’otte-
nimento del patrocinio legale a spese dello Stato y
Elemento soggettivo y Dolo generico y Sussistenza
“in re ipsa” y Esclusione.
. In tema di falsità nelle dichiarazioni f‌inalizzate all’ot-
tenimento del patrocinio legale a spese dello Stato
(art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), fermo restan-
do che l’elemento soggettivo del reato è costituito dal
dolo generico, costituito dalla mera coscienza e volontà
della falsità, senza che assuma rilievo la volontà di con-
seguire un benef‌icio che non compete, non può tutta-
via ammettersi che esso sia da ritenere sussistente “in
re ipsa”, dovendosi invece escludere la sussistenza del
reato quando risulti che il falso derivi da una semplice
leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente; del
che può costituire indizio anche la riscontrata inido-
neità della condotta ad assumere rilievo determinante
nella produzione di effetti favorevoli al dichiarante.
(Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte
ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la
sentenza di merito con la quale era stata affermata la
sussistenza del reato sulla sola base – si afferma – della
constatata, oggettiva esistenza della falsità). (Mass. Re-
daz.) (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95) (1)
(1) Nello stesso senso, pur con riferimento a diversa fattispecie, si
vedano Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2015, n. 30862, in questa Rivista
2015, 886 e Cass. pen., sez. V, 28 luglio 2010, n. 29764, ivi 2011, 1049.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal
Tribunale di Paola, con la quale Zappia Francesco era stato
giudicato responsabile del reato di falso continuato nella
dichiarazione prodotta in uno all’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato (art. 95 D.P.R. n. 115/2002)
presentata nell’ambito di un procedimento penale ed era
stato condannato alla pena ritenuta equa.
La Corte distrettuale, in particolare, ha ritenuto la sus-
sistenza del dolo richiesto dal reato che occupa, non assu-
mendo rilievo il preteso errore nel quale sarebbe caduto il
dichiarante.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputa-
to, con atto sottoscritto dal difensore avv. Paolo Montema-
rano, deducendo la carenza di motivazione in ordine all’ele-
mento soggettivo del reato, non avendo la Corte di Appello
indicato gli elementi dai quali ha dedotto che la condotta
dell’imputato era stata cosciente e volontaria e non già frut-
to di una mera dimenticanza, giustif‌icata dalla natura occa-
sionale del lavoro prestato nell’anno di riferimento, il 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Giova prendere le mosse dalla considerazione dalla
decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che
integrano il delitto di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002
le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di
fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certif‌ica-
zione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente
dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per
l’ammissione al benef‌icio (sez. un., n. 6591 del 27 novem-
bre 2008 - dep. 16 febbraio 2009, Infanti, Rv. 242152).
Tanto conduce a giudicare irrilevante, sul piano della og-
gettiva sussistenza della falsità, l’eventuale inidoneità del
dato alterato a fare da elemento di discrimine tra ammis-
sione ed esclusione dal benef‌icio, giacché il bene giuridico
tutelato - per come identif‌icato dal S.C. - non é l’interesse
patrimoniale dello Stato ma (lo si è già scritto) l’attività del
giudice preposto alla verif‌ica del diritto al benef‌icio.
Volgendo lo sguardo al versante soggettivo, se è vero
che il reato del quale ci si occupa richiede il dolo generi-
co, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità,
senza che assuma rilievo la f‌inalità di conseguire un bene-
f‌icio che non compete, è pur sempre da tener presente che
il dolo generico non può essere considerato in “re ipsa” ma
deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere
il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice
leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il
sistema vigente non incrimina il falso documentale colpo-
so (cfr. sez. III, n. 30862 del 14 maggio 2015 dep. 16 luglio
2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; sez. V, n. 29764 del 3 giu-
gno 2010 - dep. 28 luglio 2010, Zago, Rv. 248264).
In questa prospettiva deve essere rimarcato che con-
creta errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia
quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che
incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche
del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazio-
ne della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per
«legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell’art. 47 c.p.
quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di
carattere non penale e non esplicitamente incorporata in
una norma penale, o da questa non richiamata anche im-
plicitamente (sez. IV, n. 14011 del 12 febbraio 2015 - dep.
2 aprile 2015, Bucca, Rv. 263013, proprio in tema di falso
nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato).
Pertanto, nel caso in cui si erri, ad esempio, in ordine
alla nozione di reddito valevole ai f‌ini dell’applicazione
della disciplina del patrocinio a spese dello Stato (come
quando non dovendosi tener conto del reddito percepito ai
f‌ini della tassazione lo si reputa non rilevante ai f‌ini delle
condizioni per l’ammissione al benef‌icio) si versa in ipote-
si di errore inescusabile.
Tuttavia, non può ritenersi l’assoluta irrilevanza della
inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti
favorevoli al dichiarante, perchè essa può rappresentare,
in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale
estranea al dolo. La necessità del dolo generico esclude
che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in
termini giuridici assume necessariamente le fattezze della

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