Corte di Cassazione Penale sez. V, 19 febbraio 2018, n. 7859 (ud. 2 novembre 2017)

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giur
Rivista penale 4/2018
LEGITTIMITÀ
Del tutto diversa, invece, è la valutazione oggetto di
imputazione nel caso in esame, valutazione che, essendo
correlata alla mera interpretazione della normativa di set-
tore, ma svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi
fattuali integranti il presupposto dell’atto, è priva di quella
funzione informativa in forza della quale l’enunciato può
essere predicato di falsità: in questo senso, colgono nel
segno le impugnazioni lì dove osservano che un siffatto
enunciato può, ricorrendo requisiti di legge, integrare un
reato contro la pubblica amministrazione, ma non un rea-
to contro la fede pubblica.
Pertanto, deve rilevarsi che la falsità ideologica del
documento pubblico non è conf‌igurabile con riferimento
al contenuto valutativo del documento relativo a un giu-
dizio di conformità alla pertinente normativa formulato
con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il pre-
supposto dell’atto, bensì alla mera interpretazione della
normativa stessa.
2.4. La conclusione qui raggiunta non è smentita, ma,
anzi, trova conferma nei precedenti di questa Corte richia-
mati dalla sentenza impugnata. Sia sez. I, n. 45373 del 10
giugno 2013, Capogrosso, cit., sia sez. III, n. 41373 del 17
luglio 2014, Pasteris, riguardavano imputazioni di falso
ideologico relative a valutazioni riguardanti dati fattuali:
il primo, come si è visto, riguardava una consulenza tec-
nica avente ad oggetto le emissioni di uno stabilimento
industriale; il secondo concerneva la falsa attestazione di
conformità di un permesso di costruire allo strumento ur-
banistico e alla normativa nonostante l’area dell’intervento
fosse stata assoggettata alla formazione di un nuovo PEC,
mai approvato, in assenza del quale non erano consentite
nuove costruzioni, nonché la posizione dell’edif‌icio anche
in rapporto a quelli preesistenti. Quanto a sez. III, 18 set-
tembre 2014 - dep. 2015, n. 8635, Manzo, nel caso esamina-
to si procedeva - oltre che per il reato urbanistico - per il
reato di abuso d’uff‌icio e non per reati contro la fede pub-
blica; il che conferma le conclusioni raggiunte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 19 FEBBRAIO 2018, N. 7859
(UD. 2 NOVEMBRE 2017)
PRES. FUMO – EST. GUARDIANO – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC. SERAFINI
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Lotta
politica y Linguaggio y Esimente del diritto di critica
y Espressioni offensive con f‌inalità di discrimina-
zione razziale y Rivolte pubblicamente ad un espo-
nente politico y Di provenienza africana y Limiti.
. Esula dai limiti del corretto esercizio di critica politi-
ca e dà luogo alla conf‌igurabilità del delitto di diffama-
zione con l’aggravante della f‌inalità di discriminazione
razziale l’espressione “rassegni le dimissioni e se ne
ritorni nella giungla dalla quale è uscita”, pubblica-
mente rivolta ad un esponente politico di provenienza
africana a commento di talune non condivise proposte
di legge dal medesimo avanzate. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 51; c.p., art. 595) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2014, n.
48712, in questa Rivista 2015, 21. In tema di diffamazione, sulla rile-
vanza della critica politica quale esimente, si veda Cass. pen., sez. V,
23 maggio 2017, n. 25518, ivi 2017, 657. Sui limiti cui deve attenersi la
stessa, per non essere fonte di discredito per la persona che ne sia inve-
stita, si veda Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2010, n. 7419, ivi 2011, 114.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello
di Trento confermava la sentenza con cui il Tribunale di
Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato Seraf‌i-
ni Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili co-
stituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata
da f‌inalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595,
commi 1 e 3 c.p., 3, D.L. n. 122 del 1993, commesso in dan-
no di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogIi.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha propo-
sto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamen-
tando: (Omissis)
2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferi-
mento alla ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione
aggravata, di cui si discute. Il giudice di appello, rileva
il ricorrente, nell’affermare che le espressioni utilizzate
dall’imputato sono altamente lesive dell’onore e del presti-
gio dell’allora ministra dell’integrazione Cecile Kjenge, ha,
infondatamente, dapprima inserito la condotta dell’impu-
tato “nel quadro di un condiviso dileggio”, quando invece
non sussiste alcun elemento che colleghi la condotta del
Seraf‌ini a quella del senatore Roberto Calderoli, che ebbe
a paragonare la persona offesa ad un “orango”, per poi af-
fermare che rimarrebbe “in linea con la richiamata ogget-
tivazione animalesca”, laddove quanto espresso dall’impu-
tato va valutato a prescindere dal comportamento e dalle
opinioni espresse dal senatore Calderoli, senza tacere che,
in un generale contesto nazionale, contraddistinto da ma-
lumori e malcontento, il Seraf‌ini ha semplicemente pub-
blicato un commento sul suo prof‌ilo personale “Facebook”,
con cui ha inteso criticare l’intervento della ministra,
sostenendo che le proposte da quest’ultima avanzate (ga-
rantire alla popolazione zingara la possibilità di ottenere
una casa del patrimonio immobiliare pubblico, la cittadi-
nanza ed un lavoro) non siano per nulla condivise dalla
maggioranza degli italiani, concludendo con la frase “Ras-
segni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale
è uscita”, la cui valenza idiomatica è equiparabile ad altri
modi di dire di uso corrente ed utilizzati nel linguaggio
comune (come, ad esempio, “torna tra i monti!”), da tutti
compresi nel loro signif‌icato traslato o f‌igurato ed utiliz-
zati, con tono sarcastico, nei confronti di persone di cui
si ritiene, a torto o a ragione, che dovrebbero occuparsi di
altro, a prescindere dal colore della loro pelle.
La corte territoriale ha, dunque, frainteso il signif‌icato
della frase innanzi indicata, applicando erroneamente la
norma penale di riferimento che, in tale prospettiva, f‌inisce
con l’abbracciare le intenzioni più intime e mai espresse

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