Corte di Cassazione Penale sez. I, 20 febbraio 2018, n. 8166 (C.C. 16 gennaio 2018)

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giur
4/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 20 FEBBRAIO 2018, N. 8166
(C.C. 16 GENNAIO 2018)
PRES. TARDIO – EST. APRILE – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. ESPOSITO
Pena y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva y Decorso
del termine di estinzione della multa y Sospensio-
ne y Durante il periodo in cui ha luogo l’espiazione
della pena della reclusione y Ammissibilità y Esclu-
sione.
Pena y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y Ope-
ratività dell’art. 172 comma settimo c.p. y Decorren-
za y Perfezionamento di talune delle cause ostative.
. Nel caso di congiunta inf‌lizione della pena della re-
clusione e di quella della multa, il decorso del termine
di estinzione della seconda non è sospeso nel periodo
in cui ha luogo l’espiazione della prima. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 172) (1)
. Ai f‌ini dell’esclusione dell’estinzione delle pene, ai
sensi dell’art. 172, comma settimo, c.p., deve aversi
riguardo al momento immediatamente precedente la
maturazione del “dies ad quem” della prescrizione, per
cui è necessario e suff‌iciente che taluna delle cause ivi
indicate si perfezioni anteriormente a detta maturazio-
ne. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 175) (2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2013, n.
19736, in questa Rivista 2014, 228.
(2) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2013,
n. 44612, in questa Rivista 2014, 56; cfr. inoltre Cass. pen., sez. I, 3
dicembre 2012, n. 46691, ivi 2013, 1186.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Na-
poli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato
l’opposizione proposta nell’interesse di Giuseppe Esposito
avverso il provvedimento emanato dal medesimo giudice
in data 9 dicembre 2014, che rigettava l’istanza volta a
ottenere la prescrizione della pena pecuniaria di euro
25.822,84 di multa inf‌litta, congiuntamente alla pena della
reclusione per anni 8, per i delitti di cui agli artt. 73, 80
TU stup. con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 2
marzo 1993, irrevocabile il 15 novembre 1995, conferman-
do l’assenza dei presupposti per la declaratoria di estinzio-
ne in ragione delle condizioni soggettive del condannato,
nonché escludendo il decorso del termine di prescrizione
in ragione dell’applicazione di quello previsto per la pena
detentiva, ritenuto sospeso durante l’espiazione di essa.
2. Ricorre Giuseppe Esposito, a mezzo del difenso-
re avv. Mario D’Alessandro, che chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata richiamando le argomentazioni
già svolte nel giudizio in ordine alla insussistenza di una
formale declaratoria di recidiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
1.1. Grazie all’intervento di questa Corte regolatrice (sez.
I, n. 49978 del 2 dicembre 2015) che ha qualif‌icato come op-
posizione il ricorso proposto avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione in data 9 dicembre 2014, il procedimento di
esecuzione si è correttamente svolto in due fasi, secondo il
paradigma di cui agli artt. 676, comma 1, 667, comma 4, c.p.p..
Sull’istanza di estinzione per prescrizione della pena
pecuniaria avanzata nell’interesse di Giuseppe Esposito, in-
fatti, il giudice dell’esecuzione ha dapprima emesso un prov-
vedimento de plano che è stato, poi, confermato a seguito
dell’opposizione decisa con l’ordinanza oggi impugnata pro-
nunciata nel contraddittorio delle parti in sede di udienza
camerale, sicché i due provvedimenti si integrano recipro-
camente così da dovere essere esaminati congiuntamente.
2. Ciò premesso, il giudice dell’esecuzione ha riget-
tato l’istanza del condannato sotto un duplice ordine di
ragioni: in primo luogo si è affermato che il termine di
prescrizione della pena pecuniaria, comminata congiun-
tamente a quella detentiva, è costituito da quello previsto
per quest’ultima (art. 172, comma terzo, c.p.) ed è sospeso
durante l’espiazione della pena, sicché non si è verif‌icata
l’estinzione; in secondo luogo si è ritenuta sussistente una
causa di esclusione dalla estinzione della pena in ragione
della recidiva «in base ad un approccio sostanziale» (art.
172, comma settimo, c.p.).
La prima argomentazione è errata, mentre la seconda
richiede un maggiore approfondimento motivazionale.
3. La prima argomentazione è errata.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad
affermare che «il termine di prescrizione della pena
pecuniaria individuato dall’art. 172, comma terzo, c.p.,
viene determinato “per relationem”, in funzione di quello
applicabile alla pena detentiva congiuntamente inf‌litta e
non è inf‌luenzato da vicende successive, quali quelle con-
cernenti l’esecuzione della predetta sanzione detentiva»
(sez. I, n. 19736 del 25 marzo 2013, Generali, Rv. 255326).
Infatti, la legge penale nel determinare il termine di pre-
scrizione della pena pecuniaria, inf‌litta congiuntamente a
quella detentiva, parif‌icandolo al termine prescrizionale di
quest’ultima, ha esclusivo riguardo al momento della con-
danna: «Quando, congiuntamente alla pena della reclusione,
è inf‌litta la pena della multa,...»; sicché, se il presupposto
della parif‌icazione è la condanna congiunta, nessuna rile-
vanza assumono, ai f‌ini della pretesa rimodulazione del ter-
mine de quo, gli accadimenti che afferiscono alla esecuzione
della reclusione e la stessa estinzione della medesima.
In applicazione del principio, nel caso di specie la pena
pecuniaria è sottoposta al termine di prescrizione di anni
16, pari al doppio della pena detentiva inf‌litta.
3.2. Ciò nondimeno, le vicende della pena restando
distinte, il fatto che, in caso di sentenza che inf‌ligge con-
giuntamente la reclusione e la multa, il giorno di decor-
renza sia lo stesso (quello in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile) e il termine di estinzione per decorso del
tempo sia il medesimo (quello previsto per la reclusione).
non comporta necessariamente che le due pene - deten-
tiva e pecuniaria - continuino a essere in qualche modo
collegate anche nella fase dell’esecuzione.

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