Corte di Cassazione Penale sez. I, 22 febbraio 2018, n. 8634 (ud. 24 gennaio 2018)

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giur
Rivista penale 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 22 FEBBRAIO 2018, N. 8634
(UD. 24 GENNAIO 2018)
PRES. BONITO – EST. BIANCHI – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. CATANI
Danneggiamento y Aggravanti y Danneggiamento
aggravato dall’esposizione alla pubblica fede y Dan-
neggiamento della porta d’ingresso di un’abitazio-
ne che s’affaccia sulla pubblica via y Conf‌igurabilità
y Sussistenza y Rapporto tra l’aggravante in oggetto
e il reato di furto.
. In tema di esposizione alla pubblica fede, essa è da
ritenere sussistente, nel caso in cui si prospetti la con-
f‌igurabilità del reato di danneggiamento della porta
d’ingresso di un’abitazione che si affacci sulla pubblica
via, indipendentemente dalla circostanza che, al mo-
mento, il proprietario sia o meno presente; circostanza
che, invece, assume rilievo laddove il reato prospettato
sia quello di furto, implicando questo, nell’ordinario, la
possibilità per il proprietario, di intervenire nel corso
dell’azione criminosa, direttamente o allertando le for-
ze dell’ordine. (c.p., art. 625; c.p., art. 635) (1)
(1) In senso analogo si esprime Cass. pen., sez. II, 10 novembre 2017,
n. 51438, in www.latribunaplus.it. In senso difforme si veda Cass.
pen., sez. II, 25 ottobre 2016, n. 44953, in questa Rivista 2017, 491,
che stabilisce che non integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato,
ai sensi dell’art. 635 n. 3 c. p. in relazione all’art. 625 n. 7 c. p., la
forzatura della porta di ingresso di un’abitazione, posta all’interno
di un condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza pronunciata in data 2 ottobre 2015 la
Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con
cui il Tribunale di Ancona, sezione di Jesi, in data 17 aprile
2013 aveva ritenuto Catani Gianni responsabile dei reati di
cui agli artt. 660 e 635, comma 2 n. 3), c.p., rispettivamen-
te commessi nell’agosto 2010 e in data 6 febbraio 2011, e
lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni cinque
di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
(Omissis)
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
Catani Gianni deducendo i seguenti motivi, enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
(Omissis)
- violazione di legge in ordine all’accertamento della
aggravante della esposizione alla pubblica fede, sul rilievo
che la sentenza impugnata non aveva considerato che la
persona offesa aveva assistito al fatto; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2.2. Il terzo motivo, che denuncia violazione della nor-
ma penale relativa alla aggravante della esposizione alla
pubblica fede, è infondato.
Si deve precisare che, a seguito della novella introdotta
con D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, la circostanza relativa
alla esposizione alla pubblica fede della res, oggetto della
condotta, integra elemento costitutivo della fattispecie
e non solamente circostanza aggravante, come previsto
dalla norma vigente all’epoca del fatto.
La giurisprudenza ha chiarito che la ratio, che giusti-
f‌ica il rilievo (come circostanza aggravante ovvero come
elemento costitutivo del reato) alla condizione della cosa
come esposta per necessità alla pubblica fede, risiede
nella considerazione della minorata difesa del bene, espo-
sto, necessariamente, ai terzi e quindi tutelato, non tanto
dalla custodia o vigilanza del proprietario, bensì dal ri-
spetto verso i beni altrui, riconosciuto dai terzi.
È stata quindi esclusa tale circostanza nel caso in cui il
bene si trovi in un luogo non aperto al pubblico e, comun-
que, con accesso non agevole, come anche nel caso in cui
il bene fosse sotto la vigilanza del proprietario.
Nel caso in esame la condotta di danneggiamento ha ri-
guardato la porta di ingresso della abitazione della signora
Pieroni Mari, e le sentenze di merito, sul punto non con-
testate dalla difesa dell’imputato, hanno accertato si trat-
tasse di porta direttamente affacciata sulla pubblica via.
Si tratta quindi di bene che si trova in luogo pubblico,
tale essendo la pubblica via.
La difesa ha posto il tema della custodia sul bene eser-
citata dalla proprietaria, per di più, nel caso di specie, pre-
sente all’interno della abitazione durante la condotta di
danneggiamento, posta in essere dall’imputato.
L’argomento è stato anche di recente valorizzato come
decisivo nella interpretazione della norma in esame (sez.
II, 20 ottobre 2017, Cioff‌i, Rv. 271332).
Questo collegio ritiene che il tema, con riguardo alla
particolare res (porta di ingresso), debba venir diversa-
mente considerato a seconda che in rilievo sia una condot-
ta di furto ovvero una condotta di danneggiamento.
Ove si tratti di una condotta di furto della porta di in-
gresso, condotta di una certa complessità dovendo consi-
stere nel superamento di alcuni presidi di sicurezza, che
assicurano la cosa mobile all’immobile, ben può essere
ritenuta suff‌iciente la presenza del proprietario ad assicu-
rare idonea vigilanza sulla res.
Il proprietario, infatti, è, ordinariamente, in grado di
intervenire in corso d’opera, sia direttamente che aller-
tando le forze dell’ordine.
Nel caso, invece, di condotta di danneggiamento, la
presenza del proprietario all’interno della abitazione non
ha alcuna eff‌icacia di vigilanza sul bene, che rimane co-
stantemente esposto al rispetto dei terzi.
Il proprietario, in tale contesto, può solo esplicare, a
personale rischio, un intervento ex post, magari ottenendo
una riduzione del danno, comunque in parte già realizza-
to. Il collegio ritiene quindi si debba affermare il principio
di diritto secondo cui, nella particolare fattispecie di dan-
neggiamento di una porta di ingresso affacciata sulla pub-
blica via, la presenza nella abitazione del proprietario non
è idonea a realizzare vigilanza sulla res e quindi è compati-
bile con il riconoscimento dell’elemento della esposizione
per necessità alla pubblica fede. (Omissis)

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