Corte di Cassazione Penale sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770 (ud. 21 dicembre 2017)

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giur
4/2018 Rivista penale
CONTRASTI
portata a sua conoscenza senza sua colpa, poiché deve
presumersi che il soggetto che sottoscrive l’avviso di rice-
vimento sia comunque persona abilitata alla ricezione per
conto del destinatario del plico, che viene peraltro conse-
gnato dall’uff‌iciale postale secondo precise formalità.
Successivamente altra pronuncia (sez. III, n. 45451
del 18 luglio 2014, Cardaci, Rv. 260747), superando una
difforme opinione, rimasta isolata (sez. III, n. 43308 del
15 luglio 2014, Parello, Rv. 260746, la quale escludeva la
validità della “compiuta giacenza”), ha posto in evidenza
come la spedizione della comunicazione ad un valido in-
dirizzo dimostri l’ottemperanza, da parte dell’ente previ-
denziale, all’onere informativo cui è tenuto, richiamando
anche quanto affermato, nel corso del tempo, dalle Sezioni
civili di questa Corte (sez. un., n. 321 del 12 giugno 1999,
Rv. 527332; sez. II n. 1288 del 10 dicembre 2013, dep. 2014;
sez. L, n. 6527 del 24 aprile 2003, Rv. 562463).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi (sez.
III, n. 43250 del 20 luglio 2016, D’Alonzo, Rv. 267938; sez.
III, n. 28761 del 9 giugno 2015, Bassetti, Rv. 264452; sez.
III, n. 52026 del 21 ottobre 2014, Volpe Pasini, Rv. 261287;
sez. III, n. 45923 del 9 ottobre 2014, Bertelli, Rv. 260990).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto,
con motivazione congrua, come dalla documentazione
prodotta risultasse che l’avviso di accertamento era stato
recapitato a mezzo raccomandata all’indirizzo di abita-
zione del ricorrente e la cartolina di ricevimento era stata
sottoscritta con il cognome “Del Fabro”.
Tali evenienze, accertate nel giudizio di merito, evi-
denziano la piena validità della comunicazione, inviata
secondo quanto affermato nelle richiamate pronunce.
10. Quanto al secondo motivo di ricorso, la questione
concernente il diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche non risulta essere stata prospettata nei motivi di
appello.
Non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazio-
ne questioni sulle quali il giudice di appello abbia corret-
tamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla
sua cognizione, il motivo di ricorso è inammissibile.
11. L’inammissibilità del ricorso, tempestivamente
presentato, non preclude tuttavia, come si è premesso,
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente
alla determinazione della pena effettuata in violazione del
principio di legalità, che si giustif‌ica anche per evidenti
esigenze di economia processuale e massima speditezza.
Detto annullamento (che è limitato alla sola neces-
sità di rideterminare la pena) va disposto con rinvio in
quanto tale rideterminazione non può essere effettuata in
questa sede mediante la mera eliminazione dell’aumento
applicato per la continuazione, dovendosi provvedere, alla
luce del vigente assetto normativo, alla rimodulazione del
complessivo trattamento sanzionatorio, tenendo conto del
momento in cui risulta superata la soglia di punibilità e
dell’incidenza, nel giudizio di gravità della condotta, dei
mancati versamenti afferenti alle mensilità successive.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
conseguente irrevocabilità dell’accertamento del reato e
della responsabilità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 22 FEBBRAIO 2018, N. 8770
(UD. 21 DICEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. VESSICHELLI – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. (OMISSIS)
Professioni intellettuali y Professionisti y Medici
e chirurghi y Colpa medica y Responsabilità colposa
per morte o lesioni personali y Art. 590 sexies c.p.
y Introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 y Applica-
zione.
. L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo
di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’e-
sercizio dell’attività medico chirurgica: a) se l’evento si
è verif‌icato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o
imprudenza; b) se l’evento si è verif‌icato per colpa (an-
che “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è
regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle
buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è
verif‌icato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella
individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buo-
ne pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla spe-
cif‌icità del caso concreto; d) se l’evento si è verif‌icato
per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di racco-
mandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-as-
sistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio
da gestire e delle speciali diff‌icoltà dell’atto medico.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art. 590 sexies)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ha proposto ricorso per cassazione (Omissis) avver-
so la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 7
dicembre 2015 con la quale è stato confermato, nei suoi
confronti, il giudizio di responsabilità pronunciato dal
Tribunale di (Omissis) con riferimento all’imputazione di
lesioni personali colpose.
1.1. Al ricorrente, nella qualità di medico specialista
in neurochirurgia in servizio presso l’ambulatorio del
(Omissis) di Pistoia, è stato addebitato il comportamento
omissivo ingiustif‌icatamente tenuto dopo alcune visite del
paziente (Omissis), nell’ottobre del 2008. Un comporta-
mento contestato come caratterizzato da negligenza, im-
prudenza e imperizia e consistito nel non avere effettuato
tempestivamente la diagnosi della sindrome da compres-
sione della “cauda equina”, con conseguente considere-
vole differimento nella esecuzione - avvenuta ad opera
di altro medico specialista, successivamente interpellato
dalla persona offesa - dell’intervento chirurgico per il qua-
le vi era, invece, indicazione di urgenza, in base alle regole
cautelari di settore.
L’intervento doveva essere f‌inalizzato alla decompres-
sione della cauda e, per l’effetto, avrebbe dovuto impedi-
re che la prolungata compressione in atto procurasse al
paziente effetti poi riscontrati, e cioè un rilevante def‌icit
sensitivo -motorio con implicazioni dirette sul controllo
delle funzioni neurologiche concernenti l’apparato uro-
genitale e di quelle motorie del piede destro.

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