Corte di Cassazione Penale sez. I, 9 gennaio 2018, n. 356 (C.C. 13 settembre 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di
manutenzione, disciplinate rispettivamente dall’art. 1168
e dall’art. 1170 c.c., tutelano anche il compossessore che
venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato sul
bene, ad opera dell’altro compossessore. Si è ritenuto, in-
fatti, in sede civile, che, in una situazione di compossesso,
il godimento del bene da parte dei singoli compossessori
assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi
abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio
degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione
della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impe-
dire o restringere il godimento spettante a ciascun com-
possessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile
ne modif‌ichi le modalità di esercizio (in questi termini, ex
multis, Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2001, n. 10406).
1.4 Per di più, la ritenuta dismissione del compossesso
da parte della persona offesa in data antecedente ai fatti
di causa, che lo stesso Tribunale prospetta quale situazio-
ne che “sembrerebbe” desumersi dagli elementi addotti
dalla difesa, si risolve in una motivazione apparente, per-
chè non solo non indica quali fossero gli elementi offerti
dalla difesa ma nemmeno prospetta la valenza degli stessi
a fronte di quelli presi in considerazione dal giudice di
prime cure.
1.5 Anche le argomentazioni sul periculum in mora
sono viziate.
Il Tribunale del riesame, sul presupposto del perduran-
te godimento del bene da parte dell’indagata, ha escluso
un concreto ed attuale pericolo di deterioramento del
bene immobile o dei mobili.
La motivazione si fonda su un errato presupposto, non
considerando che oggetto della tutela apprestata dall’art.
634 c.p. è il godimento dell’immobile da parte della per-
sona offesa, sicché è rispetto a tale interesse tutelato che
andava parametrata la sussistenza del periculum in mora.
1.6 In def‌initiva l’ordinanza impugnata, viziata da er-
rori di diritto e da motivazione apparente, va annullata e
gli atti vanno trasmessi per un nuovo esame al Tribunale
di Sassari - Sezione per il riesame delle misure cautelari
reali, perchè valuti la ricorrenza dei presupposti idonei
all’applicazione del sequestro preventivo con riferimento
al reato di cui all’art. 634 c.p. o, eventualmente, laddove
dovesse emergere il f‌ine di esercitare un preteso diritto, al
reato di cui all’art. 393 c.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 GENNAIO 2018, N. 356
(C.C. 13 SETTEMBRE 2017)
PRES. MAZZEI – EST. ROCCHI – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. CUTRUFELLO
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Liberazione anticipata y Riduzio-
ne di pena y Art. 4 D.L. n. 146/2013 y Ambito di ap-
plicazione.
. In tema di liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 4
del D.L. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10
del 2014, la ritenuta concedibilità del benef‌icio com-
porta una riduzione di pena nella misura di giorni 75
(anziché 45) per ogni semestre, con riferimento tanto
ai periodi di detenzione successivi all’entrata in vigore
di detta norma, per la durata di due anni, quanto ai
periodi precedenti, a far tempo dal 1° gennaio 2010,
salvo, con riguardo a questi ultimi e per il solo caso
che il benef‌icio risulti essere stato già concesso nella
misura ordinaria, la verif‌ica, ai f‌ini della concessione
della ulteriore detrazione di giorni trenta, della con-
dizione che il condannato, nel corso dell’esecuzione
successiva, abbia continuato a dare prova di partecipa-
zione all’opera di rieducazione. (Mass. Redaz.) (d.l. 23
dicembre 2013, n. 146, art. 4) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene in Cass. pen., sez. I, 23 ot-
tobre 2017, n. 48570, in questa Rivista 2018, 63, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modif‌icato dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.,
nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis
ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della
detrazione di pena per semestre ai f‌ini della liberazione anticipata
stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la dispo-
sizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell’esten-
dere la misura di un benef‌icio penitenziario già applicabile a tutti i
soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto
dal legislatore a limitazioni giustif‌icate dalla connotazione di mag-
giore pericolosità dei suddetti reati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di
Sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto da
Cutrufello Antonino avverso quella del Magistrato di Sor-
veglianza in materia di liberazione anticipata che aveva
rigettato l’istanza di concessione del benef‌icio con riferi-
mento ai periodi dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013
e dal 2 gennaio 2015 al 2 luglio 2015 e l’aveva accolta per la
misura di 45 giorni a semestre per i periodi dal 3 dicembre
2010 al 30 dicembre 2012, dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio
2015 e dal 3 luglio 2015 al 3 gennaio 2016.
Il Tribunale riteneva alcuni periodi compromessi da-
gli episodi di aggressione f‌isica del 6 febbraio 2013 e del
4 giugno 2013, da quello in cui era emerso un traff‌ico di
farmaci vietati del 5 settembre 2013 e, inf‌ine, da quello
del 21 giugno 2015, in occasione del quale il detenuto era
stato sorpreso mentre era dedito a giochi non consentiti e
aveva tenuto un atteggiamento non consono nei riguardi
del personale della Polizia Penitenziaria: tutti episodi che
avevano dato luogo a sanzioni disciplinari e che, secondo
il Tribunale, rivelavano la mancata adesione all’opera rie-
ducativa.
Secondo l’ordinanza, inoltre, anche per i periodi valu-
tati positivamente sopra indicati non era concedibile il
benef‌icio della liberazione anticipata “speciale” previsto
dal D.L. 146 del 2013: quanto ai primi due periodi (30 di-
cembre 2010 30 dicembre 2012 e 1 gennaio 2014 - 1 gen-
naio 2015), perchè la concessione era preclusa dal diniego
della liberazione anticipata per quelli successivi, dinie-
go che dimostrava che il detenuto non aveva continua-

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