Corte di Cassazione Penale sez. II, 10 gennaio 2018, n. 610 (C.C. 4 dicembre 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
nonostante risultasse che i lavoratori avevano eseguito le
operazioni di masticiatura con l’utilizzo di sostanze chimiche
nocive in assenza di impianto di aspirazione e senza che ri-
sultasse alcuna circostanza specif‌ica (quale, ad esempio, che
l’esposizione si fosse verif‌icata per un lasso di tempo del tutto
trascurabile) che potesse far ritenere esiguo il pericolo.
È fondata anche l’ulteriore doglianza in ordine al rilievo
che il tribunale ha assegnato al comportamento post delic-
tum dell’imputata circa l’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose scaturenti dal reato, pervenendo alla
conclusione che la sola eliminazione della situazione anti-
giuridica comportasse una lieve entità dell’offesa.
Sul punto, va chiarito che l’applicabilità della causa di non
punibilità in esame non tollera, sulla base del principio di
non contraddizione, che un fatto penalmente rilevante possa
comportare un’offesa di particolare tenuità quando sia per-
durante la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico.
Sebbene l’articolo 131-bis del codice penale non si oc-
cupi dei reati permanenti (ma la questione potrebbe vale-
re, con le necessarie distinzioni e tenuto conto delle varia-
bili derivanti dalle situazioni specif‌iche, anche per i reati
istantanei con effetti permanenti), la cessazione della
permanenza e/o l’eliminazione delle conseguenze danno-
se o pericolose che derivano dal reato - mentre permetto-
no all’imputato di poter invocare la causa di non punibilità
altrimenti preclusa dal perdurare della situazione antigiu-
ridica, nel senso che consentono al giudice di operare le
valutazioni sulle modalità della condotta e sull’esiguità
del danno o del pericolo - non costituiscono indice per
ritenere tenue l’offesa, dovendo tale giudizio conseguire,
secondo i criteri in precedenza esposti, tanto alla valuta-
zione del “come” il reato si è manifestato mediante la con-
dotta tenuta dall’agente, quanto alla valutazione, rispetto
al bene giuridico protetto dall’incriminazione, di “quale”
sia stata la dimensione del danno o del pericolo cagionato.
In conclusione, è possibile, da un lato, invocare l’ap-
plicazione dell’articolo 131-bis del codice penale quando
l’imputato abbia provveduto, con condotta susseguente al
reato, all’eliminazione delle conseguenze dannose o peri-
colose derivanti dall’illecito e ciò anche nei casi in cui sia
prevista una speciale causa di estinzione del reato (come
nel caso in esame di violazione delle norme sull’igiene e la
sicurezza del lavoro mediante pagamento di una somma a
titolo di oblazione e l’eliminazione di dette conseguenze
dannose o pericolose) e l’imputato non se ne sia avvalso
o non vi abbia, per qualsiasi motivo, potuto accedere e,
dall’altro, la condotta riparatoria, siccome post delictum,
non può essere valutata ai f‌ini dell’applicazione della cau-
sa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ma
esclusivamente ai f‌ini della determinazione della pena, sia
perchè il giudice, per espressa previsione normativa, deve
tenere conto dei criteri di cui all’articolo 133 del codice
penale primo comma e non anche secondo comma e sia
perchè nell’orizzonte cognitivo del giudice di merito de-
vono rientrare, ai f‌ini dell’applicabilità della causa di non
punibilità in esame, le modalità della condotta, così come
manifestatesi con la consumazione del reato, e la dimen-
sione, esigua o meno, del danno o del pericolo.
6. Il tribunale non si è attenuto ai principi sopra esposti
affermando che l’offesa risultava di lieve entità economica
(il reato contestato non è una contravvenzione contro il
patrimonio), facendo leva soprattutto sull’assenza dei cri-
teri ostativi all’applicabilità della causa di non punibilità
ma omettendo di motivare in ordine alla sussistenza degli
elementi positivi, desumibili dalla modalità della condotta
e dall’esiguità del danno o del pericolo in relazione al fatto
storico descritto nell’imputazione ed inf‌ine erroneamente
assegnando rilievo al comportamento post delictum ossia
alla volontà dell’imputata di eliminare le conseguenze
dannose connesse al fatto ed a ciò dovrà porre riparo il
giudice di rinvio il quale si atterrà ai principi di diritto in
precedenza richiamati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 GENNAIO 2018, N. 610
(C.C. 4 DICEMBRE 2017)
PRES. FIANDESE – EST. PACILLI – P.M. DI NARDO (DIFF.) – RIC. P.M. C. PILO
Possesso y Turbativa violenta del possesso di cose
immobili y Estremi y Condotta violenta o minaccio-
sa posta in essere da una sola persona y Conf‌igura-
bilità.
Possesso y Turbativa violenta del possesso di cose
immobili y Estremi y Turbativa da parte di uno dei
compossessori del compossesso esercitato sul me-
desimo bene da altri y Conf‌igurabilità.
. Il reato di cui all’art. 634 c.p. (turbativa violenta del
possesso di cose immobili) è conf‌igurabile anche in
presenza di una condotta violenta o minacciosa posta
in essere da una sola persona, atteso che il secondo
comma del citato articolo, lungi dal prevedere la com-
missione del fatto ad opera di più di dieci persone come
necessario requisito per la sussistenza dell’illecito in
questione, si limita a prendere in considerazione un
caso particolare, in presenza del quale il legislatore
ritiene già di per sé integrato, per “f‌ictio juris”, il requi-
sito della violenza alla persona o della minaccia. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 634) (1)
. La conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 634 c. p.
(turbativa violenta del possesso di cose immobili) non
necessariamente postula una situazione di possesso
esclusivo in capo alla persona offesa ma può ravvisar-
si anche nel caso in cui uno dei compossessori turbi
il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 634) (2)
(1, 2) Non risultano editi precedenti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 febbraio 2017 il Giudice per le in-
dagini preliminari del Tribunale di Sassari ha disposto il
sequestro preventivo dell’alloggio popolare di proprietà
dell’ente pubblico “Area”, occupato dall’indagata e dal pro-
prio convivente Carmine Madau, ritenendo che l’indagata

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