Corte di Cassazione Penale sez. II, 12 gennaio 2018, n. 939 (ud. 29 settembre 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 12 GENNAIO 2018, N. 939
(UD. 29 SETTEMBRE 2017)
PRES. DAVIGO – EST. CERVADORO – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. PANETTA
Truffa y Momento consumativo del reato y Truffa
“on line” y Accredito su carta di pagamento rica-
ricabile y Tempo e luogo di consumazione y Indivi-
duazione.
. In tema di truffa “on line”, quando il prof‌itto è conse-
guito mediante accredito su carta di pagamento ricari-
cabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di
consumazione del reato sono quelli in cui la persona
offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla
carta, poiché tale operazione ha realizzato contestual-
mente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte
dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della
somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la
def‌initiva perdita dello stesso bene da parte della vitti-
ma. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 640) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. II, 24 marzo 2017, n. 14730,
in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. II, 21 novembre 2016, n.
49321, in questa Rivista 2017, 502 e Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2015,
n. 25230, ivi 2016, 104. Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2016, n.
48027, ivi 2017, 503 e Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2015, n. 7749, in
questa Rivista 2016, 387, secondo le quali nell’ipotesi di truffa con-
trattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente
pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l’agente con-
segue l’ingiusto prof‌itto e non già in quello in cui viene data la dispo-
sizione per il pagamento da parte della persona offesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 ottobre 2016 il Tribunale di Monza
in composizione monocratica, dichiarava Panetta Salvato-
re colpevole del reato di cui all’art. 640 c.p. e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena
di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimen-
to dei danni cagionati alla parte civile ed alla refusione
delle spese legali in favore della stessa.
Con sentenza del 4 luglio 2016 la Corte di Appello di
Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza e
condannava l’imputato al pagamento delle spese proces-
suali ed alla rifusione di quelle in favore della parte civile.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato dedu-
cendo: 1) l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art.
8 c.p.p. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in
quanto la Corte di appello di Milano non avrebbe tenuto
conto del principio ermeneutico secondo cui la competen-
za territoriale per il reato di truffa si determina sulla scor-
ta del momento di consumazione del reato. Congetturale
e presuntivo sarebbe il ragionamento secondo il quale il
reale conseguimento del bene, nelle ipotesi di accredito di
una somma su una carta ricaricabile, dovrebbe essere in-
dividuato nel momento stesso dell’accredito della somma.
Al contrario, bisognerebbe aver riguardo non al solo im-
poverimento della persona offesa, ma anche al momento
del conseguimento del vantaggio da parte del soggetto
attivo del reato; 2) l’inosservanza e l’erronea applicazione
dell’art. 124 c.p.p. in relazione all’art. 606, comma 1, lett.
b) c.p.p., in quanto non sarebbe stata rilevata la tardività
della querela (presentata in data 4 novembre 2009) ri-
spetto alla data di consumazione del reato (22 giugno
2009); 3) la violazione dell’art. 640 c.p. in relazione all’art.
606, comma 1, lett. b) c.p.p. nonché la mancanza e mani-
festa illogicità della motivazione in relazione all’art. 605,
comma 1, lett. e) c.p.p., in quanto la Corte di Appello non
avrebbe fornito adeguata motivazione in relazione ai prof‌i-
li sollevati dalla difesa, concernenti, da un lato, l’illogicità
del percorso argomentativo mediante il quale si assumeva
con certezza che il titolare del dominio ebay fosse il Panet-
ta e, dall’altro, la non sussumibilità dei comportamenti te-
nuti dallo stesso nel concetto di “raggiro” necessario ai f‌ini
dell’integrazione della fattispecie criminosa di cui all’art.
640 c.p., con conseguente mancato superamento della so-
glia del mero inadempimento contrattuale, penalmente
irrilevante. In particolare, non sarebbe giuridicamente
corretto sostenere che la condotta rappresentata dall’aver
ottenuto venti giudizi positivi per altrettante transazioni,
possa essere intesa alla stregua di una condotta raggiran-
te; 4) l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 62,
n. 4 c.p. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
in quanto, nel caso di specie, il danno sarebbe dato esclu-
sivamente dal prezzo del bene compravenduto, il quale,
per la sua entità, può integrare la circostanza del danno
patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4 c.p.
Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata sen-
tenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfe-
ziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta
tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio
patrimonii” del soggetto passivo. Ne discende che nell’ipote-
si di truffa contrattuale, nel cui ambito va ascritta anche la
truffa “on line”, il reato si consuma non già quando il sogget-
to passivo assume, per effetto di artif‌ici o raggiri, l’obbliga-
zione della “datio” di un bene economico, ma nel momento
in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte
dell’agente e la def‌initiva perdita dello stesso da parte del
raggirato (cfr. Cass. sez. un., sent. n. 18/2000, rv. 216429).
1.2 Tanto premesso, e considerato che il tempo e il luo-
go di consumazione del reato di truffa possono però varia-
re a secondo delle modalità di consegna o di pagamento
in conseguenza del quale si ha l’effettivo conseguimento
del bene e la def‌initiva perdita dello stesso da parte della
parte offesa, rileva il Collegio che, nella fattispecie, va ap-
plicato il principio giurisprudenziale affermato da questa
Corte, secondo cui, nel delitto in questione, quando il pro-
f‌itto è conseguito mediante accredito su carta di pagamen-
to ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luo-
go di consumazione del reato sono quelli in cui la persona
offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta,
poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia
l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente,

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