Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 gennaio 2018, n. 1989 (ud. 11 ottobre 2017)

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giur
3/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Cassazione nella relazione 111/5/2015 sulla revisione del
sistema sanzionatorio penale tributario, laddove si pre-
cisa che la nozione di “professionista” deve essere intesa
“in senso sostanziale” e, dunque, comprensiva di chiun-
que, nell’esercizio della sua professione, svolge attività di
consulenza f‌iscale (commercialisti, consulenti, avvocati e
così via). Nessun dubbio, nel caso di specie, dunque, circa
la sussistenza di tale primo prof‌ilo. In merito al secondo
presupposto, è richiesta una particolare modalità della
condotta, ovverosia la “serialità” che, se pur non previ-
sta espressamente nell’articolo, è desumibile dalla locu-
zione “ ... elaborazione o commercializzazione di modelli
di evasione...“, rappresentativa di una certa abitualità,
ripetitività della condotta incriminata; d’altronde nella
scarna parte della Relazione Illustrativa dello schema di
decreto viene utilizzato l’aggettivo “seriale”, a conferma
della necessarietà che la condotta in argomento assuma
il carattere della riproducibilità in futuro. E anche su tale
prof‌ilo non v’è alcun dubbio nel caso di specie, atteso che
il maccanismo fraudolento ideato era stato impiegato con
modalità “seriali”, risultando ben 47 soggetti che avevano
fatto ricorso alla Miorelli, di cui l’Addonizio era il consu-
lente f‌iscale, con trasmissione di 229 modelli di pagamen-
to per compensazioni di ammontare, come visto, pari ad
oltre 42 milioni di euro tra il 2013 ed il 2016. Quanto al
concetto di “modelli di evasione”, la norma nulla specif‌i-
ca a riguardo; tuttavia, poiché questi sono oggetto di una
condotta “seriale”, è indubbio che rappresentano forme
di evasione particolarmente complesse ed elaborate re-
plicabili in più casi analoghi, come accertato nel caso in
esame.
14. Deve, pertanto, essere affermato il seguente prin-
cipio di diritto: «In tema di reati tributari, ai f‌ini della
conf‌igurabilità dell’aggravante nel caso in cui reato è
commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di
consulenza f‌iscale svolta da un professionista o da un
intermediario f‌inanziario o bancario attraverso l’elabo-
razione o la commercializzazione di modelli di evasione
f‌iscale (art. 13-bis, comma terzo, D.L.vo n. 74 del 2000),
è richiesta una particolare modalità della condotta, ovve-
rosia la “serialità” che, se pur non prevista espressamente
nell’articolo, è desumibile dalla locuzione “...elaborazione
o commercializzazione di modelli di evasione...”, rappre-
sentativa di una certa abitualità e ripetitività della con-
dotta incriminata».
15. Inf‌ine, nessun dubbio ricorre quanto all’ulteriore
questione afferente al conseguimento del prof‌itto anche
in capo al consulente f‌iscale, alla luce della impostazione
sopra data alla partecipazione alla commissione del reato.
In ogni caso, non può ritenersi fondata l’eccezione di-
fensiva del consulente f‌iscale di non aver tratto in proprio
alcuna utilità e di non aver conseguito nessun prof‌itto
dalla attività illecita, che doveva essere imputabile esclu-
sivamente al cliente-contribuente.
A questa obiezione è agevole infatti replicare osser-
vando che il concorso di persone nel reato implica l’im-
putazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto con-
seguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non
è collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei
correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commis-
sione dell’illecito. Trattasi di principio più volte afferma-
to da questa Corte a cui il Collegio ritiene di dover dare
continuità, dovendosi ricordare che, una volta esclusa la
possibilità di sequestrare l’originario prof‌itto del reato, il
sequestro preventivo per equivalente, in vista della conf‌i-
sca prevista dall’art. 12-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, può esse-
re disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto prof‌itto,
indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori
della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato
all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì
alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’ille-
cito (v., tra le tante: sez. II, n. 10838 del 20 dicembre 2006
- dep. 14 marzo 2007, Napolitano, Rv. 235832; v. anche, con
particolare riferimento a fattispecie relativa ad un profes-
sionista ritenuto concorrente, a titolo di istigazione, delle
violazioni tributarie imputabili al contribuente nell’inte-
resse del quale espletava gli adempimenti f‌iscali: sez. III,
sentenza n. 24967 del 2015, ud. 14 maggio 2015 - dep. 16
giugno 2015, ric. Taurino, non massimata).
16. Deve, inf‌ine, essere affermato il seguente principio
di diritto: «In tema di reati tributari, il sequestro preven-
tivo per equivalente, in vista della conf‌isca prevista dal-
l’art. 12-bis, D.L.vo n. 74 del 2000, può essere disposto, en-
tro i limiti quantitativi del prof‌itto, indifferentemente nei
confronti di uno o più degli autori della condotta crimino-
sa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento perso-
nale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di
tutti nella commissione dell’illecito (nella specie la S.C.
ha ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti
del consulente f‌iscale ispiratore del meccanismo fraudo-
lento attuativo del c.d. accollo f‌iscale, integrante il reato
di indebita compensazione)».
17. Alla stregua delle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere, dunque, rigettato. Al rigetto segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro-
cedimento ex art. 616 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 GENNAIO 2018, N. 1989
(UD. 11 OTTOBRE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. RENOLDI – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. CICERI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sui redditi y Omesso versamento di ritenute certif‌i-
cate y Sostituto di imposta y Prova del rilascio delle
certif‌icazioni attestanti le ritenute effettivamente
operate y Dichiarazione dei sostituti sul modello
770 y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 10
bis del D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 (omesso versamento
di ritenute dovute o certif‌icate), anche con riferimento
a condotte poste in essere anteriormente alle modif‌i-
che introdotte dal D.L.vo 24 settembre 2015 n. 158, la
condizione costituita dall’avvenuto rilascio delle certi-

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