Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 gennaio 2018, n. 1999 (C.C. 14 novembre 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
L’estensione del pignoramento, però, è misurato sul
credito per cui si agisce e non si estende certamente all’in-
tero patrimonio del debitore: nella materia dell’espropria-
zione mobiliare, l’art. 517 c.p.c. prevede che l’u.g. scelga i
beni di più facile e pronta liquidazione, per un “presumibi-
le valore di realizzo pari all’importo del credito precettato
aumentato della metà”. La stessa misura, ex art. 546 c.p.c.,
è prevista per il pignoramento presso terzi.
2.3 La disposizione dell’art. 492, quarto comma, c.p.c.,
quindi, viene in questione quando l’uff‌iciale giudiziario
non abbia trovato beni suff‌icienti per l’importo di credito
e spese, prudenzialmente aumentato della metà, obbligan-
do il debitore ad indicare dei beni, se ne ha.
3. È allora evidente che la indicazione dei beni “util-
mente pignorabili” è funzionale ad ottenere un compendio
pignorato che raggiunga il detto valore e non di più.
Inoltre, proprio perchè, quanto ai beni mobili, sono
pignorati automaticamente tutti quelli dichiarati, senza
alcuna previsione espressa di selezione da parte dell’uf-
f‌iciale giudiziario, non si può pensare che in questo caso
l’intero patrimonio mobiliare del debitore venga automati-
camente pignorato senza rapporto con il valore del precet-
to. O possa essere pignorata l’intera disponibilità f‌inanzia-
ria presso gli istituti di credito.
È invece proprio il limite della somma del precetto che
comporta che l’uff‌iciale giudiziario debba comunque limita-
re i beni da pignorare, come del resto ha fatto nel caso di spe-
cie (limitò il pignoramento all’autovettura e non lo estese
alla quota di terreno pur dichiarata dal debitore esecutato).
3.1 Le disposizioni citate, quindi, dimostrano che la f‌i-
nalità della norma che impone la dichiarazione è arrivare
al pignoramento dei beni di valore adeguato all’importo
del credito e “facilmente vendibili”.
In conseguenza, non si può non ritenere che l’obbligo
di dichiarazione penalmente sanzionato consista nella
indicazione di beni che siano tra quelli di più semplice
realizzo e sino al raggiungimento del valore del credito
precettato aumentato come sopra.
3.2 In def‌initiva, nel caso di specie il debitore aveva in-
dicato un bene di (10.000 di facile vendibilità a fronte di
un precetto di (4.000. Del tutto irrilevante che non avesse
indicato altri beni.
Peraltro, proprio gli altri beni, quanto ai beni mobili
registrati, risultavano assai vetusti e di evidente scarsis-
simo valore e diff‌icile vendibilità (al di fuori, quindi, del-
l’“utilmente’’).
4. Ulteriori argomenti confermano la correttezza di tale
conclusione, soprattutto per la palese assurdità della di-
versa interpretazione:
È testualmente escluso che l’espressione “utilmente pi-
gnorabili” sia riferito a qualcosa di diverso dai beni pigno-
rabili; del resto, a parte la terminologia, non vi era ragione
per la norma di specif‌icare che la dichiarazione non deve
riguardare i beni già def‌initi dalla legge “impignorabili”.
Sanzionare la condotta di omessa indicazione di beni ulte-
riori quando lo scopo è stato ampiamente raggiunto, come
nel caso di specie, signif‌ica offrire una sanzione penale a
tutela del desiderio di “punire” il debitore inadempiente.
Basti pensare che se un debitore, pur avendone disponibi-
lità, per le sue private ragioni non vuole pagare spontane-
amente un credito di 5.000 Euro, non vi è comunque ra-
gione per la quale, dopo avere indicato un conto corrente
ove sia presente la somma liquida, debba indicare anche
altri conti correnti, titoli etc. per vederseli pignorati. Qua-
le ipotesi concreta, si veda proprio il caso in esame: dalla
esposizione dei fatti, risulta che la querela è stata presen-
tata al di fuori di qualsiasi situazione di insoddisfazione
del credito; infatti, al momento della querela, era stato già
pignorato il citato bene, di valore oltre che doppio rispetto
al credito. La norma penale è stata evidentemente invo-
cata per un “uso alternativo” rispetto alla sua funzione di
tutela del creditore.
4.1 Innegabile, quindi, che vi sia un tale limite (che,
invero, è testuale) altrimenti la disposizione sarebbe del
tutto irragionevole. Un obbligo di dichiarazione più ampio,
quale quello ritenuto dalla Corte di appello, f‌inirebbe per
non avere alcuna funzione se non sanzionare una pretesa
mera disobbedienza.
5. Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“l’art. 388, comma 6, c.p. sanziona l’inottemperanza del
debitore all’ordine impartitogli dall’uff‌iciale giudiziario, ai
sensi dell’art. 492, comma quarto, c.p.c. di indicare “ulte-
riori beni utilmente pignorabili”, ambito che ricomprende
i beni che, tra quelli in disponibilità del debitore, appaiano
di facile vendibilità e sino ad un controvalore non inferio-
re all’importo del credito precettato, aumentato, come per
legge, della metà”.
6. In def‌initiva: - l’obbligo penalmente sanzionato è col-
legato alla mancata “utile” dichiarazione.
– Nel caso di specie (a prescindere dalla suggestione
del successivo furto della autovettura pignorata) il debito-
re aveva indicato un bene di valore e liquidabilità più che
adeguata e non ha potuto o voluto indicarne di ulteriori in
assenza di qualsiasi necessità.
Ne consegue che il fatto non sussiste e la sentenza im-
pugnata deve essere annullata senza rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 GENNAIO 2018, N. 1999
(C.C. 14 NOVEMBRE 2017)
PRES. ROSI – EST. SCARCELLA – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. ADDONIZIO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Reato di indebita compensa-
zione y C.d. “accollo f‌iscale” y Elaborazione o com-
mercializzazione di modelli di evasione f‌iscale y
Conf‌igurabilità del reato.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Reato di indebita compensa-
zione y Consulente f‌iscale y Rsponsabilità a titolo di
concorso per la violazione tributaria commessa dal
cliente y Condizioni.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati f‌i-
nanziari in genere y Reato di indebita compensazio-

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