Corte di Cassazione Penale sez. VI, 18 gennaio 2018, n. 2021 (ud. 17 ottobre 2017)

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giur
Rivista penale 3/2018
LEGITTIMITÀ
urtava lo sportello della vettura del Combelli mentre que-
sti lo apriva scendendo dalla sua automobile. Il lamentato
travisamento è però insussistente, derivandone la manife-
sta infondatezza del motivo, laddove nella sentenza impu-
gnata le dichiarazioni dell’imputato erano riportate negli
esatti termini esposti nel ricorso; ed in quanto tali valuta-
te come rappresentative non di una condotta volontaria-
mente diretta a colpire l’autovettura della persona offesa,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma di
un comportamento che cagionava per colpa tale collisio-
ne e le conseguenti lesioni subite dal Combelli per effetto
dell’urto con lo sportello del proprio veicolo, nel momento
in cui l’imputato effettuava la propria manovra non avve-
dendosi che la persona offesa si poneva sulla sua traiet-
toria. E su questa valutazione di responsabilità colposa,
nella condotta ammessa dall’imputato, nessun rilievo è
specif‌icamente dedotto nel ricorso.
9.2. Sotto altro prof‌ilo, se è vero che la condanna
dell’imputato è stata pronunciata solo nel giudizio di ap-
pello, sovvertendo la decisione assolutoria di primo grado,
sulla base della prova dichiarativa proveniente dall’impu-
tato, non sussistono all’evidenza le condizioni per rileva-
re d’uff‌icio in questa sede, in mancanza di una specif‌ica
censura sul punto, la violazione dell’obbligo di riassumere
in secondo grado tali dichiarazioni ai f‌ini di una diversa
valutazione della loro attendibilità, secondo i principi sta-
biliti dalla Suprema Corte (sez. un., n. 27620 del 28 aprile
2016, Dasgupta, Rv. 267486). Ciò è in primo luogo preclu-
so, come affermato nella pronuncia appena citata, dall’i-
nammissibilità del ricorso. In secondo luogo, e comunque,
l’affermazione di responsabilità dell’imputato non era fon-
data su un giudizio difforme da quello della decisione di
primo grado in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni
del Matrone, ma era determinata da una diversa qualif‌ica-
zione giuridica del comportamento dell’imputato descritto
in dette dichiarazioni, nel senso della riconducibilità dello
stesso ad una condotta colposa di lesioni; aspetto, questo,
non considerato nella sentenza di primo grado.
10. È altresì inammissibile il motivo dedotto sulla de-
terminazione della pena.
La doglianza del ricorrente, per la quale la pena in-
f‌litta nella misura di euro 500 di multa sarebbe superiore
al limite massimo edittale previsto dall’art. 590 c.p., per
l’ipotesi di lesioni colpose lievi, in euro 309, è infatti mani-
festamente infondata ove non considera che, trattandosi
di un reato appartenente alla competenza del giudice di
pace ai sensi dell’art. 4 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, l’art.
52, comma 2, lett. a), di detto decreto prevede per tale
reato, in quanto originariamente punito con la pena della
reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa
o dell’ammenda, la pena della multa da euro 258 a euro
2582; cornice edittale nella quale la pena irrogata al Ma-
trone è ricompresa, essendo anzi prossima al minimo.
11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che appare equo determinare in euro 2.000. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 GENNAIO 2018, N. 2021
(UD. 17 OTTOBRE 2017)
PRES. ROTUNDO – EST. DI STEFANO – P.M. ROSSI (DIFF.) – RIC. FAVRUZZO
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimen-
to del giudice y Pignoramento o sequestro y Omes-
sa dichiarazione dell’esistenza di altri beni nella
disponibilità del debitore y Falsa dichiarazione y
Condizione prevista dall’art. 492, comma 4, c.p.c. y
Sussistenza y Esclusione y Conf‌igurabilità del reato
di cui all’art. 388, comma 6, c.p. y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il reato di cui all’art. 388, comma
sesto, c.p., nella parte in cui sanziona penalmente
la condotta del debitore il quale, a fronte dell’invito
dell’uff‌iciale giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, “effettua una falsa dichiarazione”, qualora,
essendo stati rinvenuti beni pignorabili in disponibili-
tà del debitore per un valore non inferiore all’importo
del credito azionato, aumentato, come per legge, della
metà, il debitore ometta di dichiarare l’esistenza di
altri beni pure in sua disponibilità, mancando in tale
ipotesi la condizione prevista dall’art. 492, comma 4,
c.p.c. (in relazione alla quale va interpretata la norma
penale), secondo cui l’uff‌iciale giudiziario “invita il de-
bitore a dichiarare ulteriori beni utilmente pignorabili”
soltanto quando quelli già assoggettati a pignoramento
“appaiono insuff‌icienti ovvero per essi appare manife-
sta la lunga durata della liquidazione”. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 388; c.p.p., art. 492) (1)
(1) Per utili ragguagli si rinvia alla giurisprudenza pubblicata sub
art. 388 c.p. nel Codice penale commentato a cura di LUIGI ALI-
BRANDI, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di Favruzzo Stefano si è proceduto per
il reato di cui all’art. 388 c.p. per avere questi, nell’ambito
della procedura esecutiva promossa da Favruzzo Sergio,
richiesto dall’uff‌iciale giudiziario ai sensi dell’art. 492,
comma 4, c.p.c. di indicare le cose o i crediti pignorabili,
reso false dichiarazioni in merito alle cose o ai crediti pi-
gnorabili. In particolare ometteva di indicare la disponibi-
lità di beni mobili (autocarro tg. UD 730913 e autovettura
tg. VE 727153) ed immobili (due terreni siti nel comune di
Latisana foglio 31 nr. 25-220).
1.1 Per tale fatto:
il Tribunale di Udine, sezione di Palmanova, il 20 aprile
2012, in sede di giudizio abbreviato condizionato alla pro-
duzione di documenti, assolveva l’imputato.
– La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 5 feb-
braio 2015, in accoglimento dell’appello del procuratore
generale, lo condannava sulla scorta di una diversa valu-
tazione giuridica delle medesime circostanze di fatto, non
controverse. Questa la vicenda concreta:
2. Favruzzo Sergio il 19 aprile 2010 aveva notif‌icato
all’imputato un atto di precetto per circa € 4.300. Aveva
poi chiesto di procedere a pignoramento mobiliare.

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