Corte di Cassazione Penale sez. un., 18 settembre 2017, n. 42361 (C.C. 20 luglio 2017)

Pagine33-39
237
giur
Rivista penale 3/2018
CONTRASTI
(17) Così: Cass. pen., sez. V, ud. 12 gennaio 2017 (dep. 28 febbraio
2017), n. 9713.
(18) In tal senso: Cass. pen., sez. III, ud. 26 maggio 2015 (dep. 26
giugno 2015), n. 27055.
(19) Così: Corte Cost., ud. 28 gennaio 2015 (dep. 3 marzo 2015),
n. 25.
(20) Vale a dire: Corte cost., ud. 12 dicembre 1996 (dep. 27 dicembre
1996), n. 416.
(21) A. DI TULLIO D’ELISIIS, Applicazione della non punibilità per
tenuità del fatto, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, 2016, p. 54.
(22) A. DI TULLIO D’ELISIIS, La particolare tenuità del fatto non si
applica nei procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, in www.
diritto.it, 15 dicembre 2015.
(23) A. DI TULLIO D’ELISIIS, La particolare tenuità del fatto non si
applica nei procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, in www.
diritto.it, 15 dicembre 2015.
(24) C. MINNELLA, Il microcosmo punitivo del Giudice di Pace ne
esclude la sua applicazione, in Diritto & Giustizia, fasc.192, 2017, pag. 13.
(25) Corte cost., ud. 7 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 46.
(26) Corte cost., ud. 7 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 46.
(27) Corte cost., ud. 7 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 46.
(28) Corte cost., ud. 28 gennaio 2015 (dep. 3 marzo 2015), n. 25.
(29) C. DE GASPERIS, La presunta incompatibilità della causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento di-
nanzi al giudice di pace, in Cassazione Penale, fasc. 5, 2017, pag. 1920
il quale a sua volta richiama: G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di
diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2012, p. 450 ss..
(30) C. DE GASPERIS, La presunta incompatibilità della causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto nel procedimento di-
nanzi al giudice di pace, in Cassazione Penale, fasc. 5, 2017, pag. 1920.
(31) Aspetto questo che è stato già evidenziato (perlomeno in par-
te) in questo stesso scritto quanto si è fatto riferimento all’ordinanza n.
46 del 2017.
(32) M. GAMBARDELLA, Chi ha paura dell’art. 131-bis c.p.? Sull’ap-
plicabilità della nuova causa di non punibilità ai reati di competenza
del giudice di pace, in Arch. pen. 2017, n. 2.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 18 SETTEMBRE 2017, N. 42361
(C.C. 20 LUGLIO 2017)
PRES. CANZIO – EST. VESSICHELLI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. D’ARCANGELO
Sentenza penale y Redazione y Termine y Sospen-
sione nel periodo feriale y Applicabilità y Esclu-
sione.
. I termini per la redazione ed il deposito della sentenza
non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, an-
che dopo le modif‌iche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale
di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione
la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali sog-
getti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge
n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle
parti per il compimento di atti del procedimento). (c.p.,
art. 544; c.p., art. 548; l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1; d.l.
12 settembre 2014, n. 132, art. 16)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ha tempestivamente proposto ricorso per cassazio-
ne Altair D’Arcangelo avverso l’ordinanza in data 15 luglio
2016 con la quale la Corte di appello dell’Aquila ha dichia-
rato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto
dallo stesso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di
Chieti, pronunciata il 28 luglio 2015 all’esito del processo
celebrato in sua assenza, conclusosi con la condanna per
una duplice fattispecie di reato ex art. 95 del T.U. in ma-
teria di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il
gravame, interposto dal difensore il 29 ottobre 2015, sul
presupposto che il termine massimo per tale incombente
fosse già inutilmente scaduto.
Il termine per la presentazione dell’appello era, ex
art. 585, comma 1, lett. e), c.p.p., di 45 giorni, per avere
il Tribunale f‌issato quello di 30 giorni per il deposito della
motivazione. Essendo stato, quest’ultimo, rispettato, l’im-
pugnazione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi il
15 ottobre 2015, calcolando i 45 giorni a partire dal primo
giorno successivo alla f‌ine del periodo feriale del 31 agosto
2015, mentre era stata proposta, tardivamente, il 29 otto-
bre successivo.
3. Nel ricorso in esame il difensore ha eccepito l’inos-
servanza dell’art. 585 c.p.p. perchè il termine di 45 gior-
ni per la proposizione dell’appello avrebbe dovuto essere
computato, non solo prescindendo dal tempo effettiva-
mente utilizzato dal giudice per il deposito del proprio
provvedimento (ove, come nella specie, più breve di quel-
lo indicato nel dispositivo), ma anche considerando la so-
spensione feriale dallo al 31 agosto per il deposito della
sentenza di primo grado: ossia, conclusivamente, con de-
correnza dalla data del 27 settembre 2015, essendo stata,
la sentenza di primo grado, pronunciata il 28 luglio 2015.
Con la conseguenza che il termine per la proposizione
dell’impugnazione doveva ritenersi destinato a maturare
l’11 novembre 2015 e cioè dopo la data di effettiva presen-
tazione del gravame.
4. Fissata la trattazione dell’udienza camerale il 14
marzo 2017 dinanzi alla Quarta Sezione, il Procuratore
generale aveva, nella sua requisitoria del 10 gennaio 2017,
sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso
per manifesta infondatezza.
E ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza
di legittimità, consolidata sul principio affermato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 7478 del 19 giugno 1996,
Giacomini, la disciplina della sospensione dei termini pro-
cessuali nel periodo feriale è da ritenere non operativa per
il termine di deposito della motivazione della sentenza.
Ha aggiunto che il principio non appare superato dal
sopravvenuto D.L. n. 132 del 2014, convertito dalla legge
n. 162 del 2014, che ha modif‌icato la durata della detta
sospensione portandola a 30 giorni, con decorrenza dal
1° agosto al 31 agosto e quindi abbreviandola rispetto allo
stato normativo precedente che ne prevedeva la scadenza
il 15 settembre: si tratta, infatti, di una modif‌ica riguar-
dante esclusivamente la durata del periodo feriale e non
anche la disciplina del termine per il deposito della moti-
vazione dei provvedimenti giurisdizionali.
5. In data 24 febbraio 2017 la difesa aveva fatto perveni-
re una memoria contenente motivi aggiunti.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT