Corte di Cassazione Penale sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4873 (ud. 14 novembre 2016)

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giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
(32) Cfr., A. TRUCANO, Delitti di esercizio abusivo di funzioni pub-
bliche o di professioni, in Trattato di diritto penale. Parte speciale. Reati
contro la pubblica amministrazione, cit., p. 647.
(33) Con riferimento ad un possibile ed auspicato mutamento della
struttura dell’art. 348 c.p., si rimanda alle preziose rif‌lessioni di A. CA-
DOPPI, La natura giuridica della «mancanza dell’autorizzazione» nel-
la fattispecie penale: rif‌lessi in tema di errore, in Riv. Trim. Dir. Pen.
Econ., 1990, p. 363; D. PULITANÓ, Illiceità espressa e illiceità speciale, in
Riv. It. Dir. Pen. Proc., 1967, p. 65.
(34) In proposito, M. MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non
autorizzata. Prof‌ili penali, cit., p. 157.
(35) Si rinvia alle autorevoli considerazioni di T. PADOVANI, Il bi-
nomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni,
fra storia e politica criminale, in Diritto penale in trasformazione, G.
MARINUCCI, E. DOLCINI, (a cura di), Giuffrè, Milano 1985, pp. 456 e ss.
(36) Per un puntuale commento di tale normativa penale, si veda
B. MACÍAS ESPEJO, J. Mª. SUÁREZ LÓPEZ, «Comentario al art. 403 del
Código Penal», in Comentarios al Código Penal, (Directores: COBO DEL
ROSAL/ MORILLAS CUEVA), XII, Madrid, Dykinson 2011, pp. 555 a 574.
Nella dottrina penale italiana, un’analisi di tale tematica dal punto di vi-
sta esegetico è stata svolta da V. TORRE, Esercizio abusivo di professioni,
in Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica
amministrazione, cit., p. 762.
(37) Cfr., art. 403 del Còdigo Penal: «El que ejerciere actos propios
de una profesión sin poseer el correspondiente título académico ex-
pedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente,
incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profe-
sional desarrollada exigiere un título of‌icial que acredite la capacitación
necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en
posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco
meses. Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad
de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de
prisión de seis meses a dos años».
(38) L. MORILLAS CUEVA, Sistema de Derecho Penal español. Parte
Especial, Madrid Dykinson, 2011, p. 907.
(39) Cfr. F. SOTO NIETO, El delito de intrusismo profesional. Singu-
lar ilícito penal, Pamplona Aranzadi, 2012, p. 18; M. GÓMEZ TOMILLO,
Comentarios al Código Penal (Dir. GÒMEZ TOMILLO), Valladolid Lex
Nova , 2011, pp. 1533 e 1537.
(40) Basti pensare all’ipotesi delittuosa di falso contenuta nel vec-
chio codice penale spagnolo del 1973, che perseguiva lo svolgimento di
un’attività professionale senza appartenere alla relativa associazione di
categoria. Su tale problematica si rimanda a BLANCO LOZANO, Tratado
de derecho penal español. Tomo II. El sistema de la parte especial. 2. De-
litos contra bienes juridicos colectivos, Barcellona, JM Bosch 2005, p. 472.
(41) Così M. GÓMEZ TOMILLO, Comentarios al Código Penal (Dir.
Gómez Tomillo), cit., p. 1535.
(42) Cfr. J. A. CHOCLÁN MONTALVO, El delito de intrusismo: usur-
pación de funciones tituladas, Barcelona, Bosch 1998, p. 160. Si veda
anche M. COBO DEL ROSAL, M. QUINTANAR DÍEZ, El delito de intrusi-
smo, Madrid, Cesej 2005, p. 31, che riconduce la struttura di tale articolo
al paradigma dogmatico delle norme penali in bianco.
(43) Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Valen-
cia, Tirant lo Blanch 2010, p. 727.
(44) Sul punto, A. SERRANO GÓMEZ, A. SERRANO MAILLÓ, Dere-
cho Penal. Parte Especial, Madrid, Dykinson 2010, p. 806.
(45) In dottrina, L. MORILLAS CUEVA, Sistema de Derecho Penal
español. Parte Especial, cit., p. 910. Per una maggiore disamina della
questione dal punto di vista giurisprudenziale, si veda Audiencia Provin-
cial de Guipúzcoa n. 228 de 23 de septiembre 2008 (JUR 2009/14007).
(46) F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, cit., p. 685.
(47) Cfr. G. QUINTERO OLIVARES, Comentarios a la Parte Especial
del Derecho Penal, Navarra Aranzadi, 2011, p. 1677.
(48) L. MORILLAS CUEVA, Sistema de Derecho Penal español. Parte
Especial, cit., p. 910.
(49) Cfr. A. SERRANO GÓMEZ, A. SERRANO MAILLÓ, Derecho Pe-
nal. Parte Especial, cit., pp. 807 e ss.
(50) Si veda, I. GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS, Derecho Penal. Parte
Especial, Madrid, Colex 2010, p. 589.
(51) Il massimo consesso ermeneutico aveva invece statuito, in
precedenza, il seguente principio: «È abnorme, e quindi ricorribile per
Cassazione, il provvedimento con cui il giudice per l’udienza preliminare
disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità
o l’indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richie-
sto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo
giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza
preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia
adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del proce-
dimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo
aderente alle effettive risultanze di indagine». In proposito, si veda Cass.,
SS.UU. pen., 20 dicembre 2007, n. 5307, RV. 238239, in E. APRILE, Appel-
lo, ricorso per Cassazione e revisione, Giuffrè, Milano 2013, p. 31.
(52) Cfr., ex multis, Cass. pen, sez. VI, 12 maggio 2016, n. 23832, in
Archivio penale - © Pisa University Press, fasc. 3, 2016, pp. 1 e ss., con
nota di M. GRIFFO, Nessun potere di “sollecitazione” in capo al giudice
del dibattimento in caso di genericità o indeterminatezza della impu-
tazione.
(53) In questo senso, si veda, ex plurimis, R. SCIBONA, L’indeter-
minatezza del capo di imputazione ed i correlativi poteri e doveri del
pubblico ministero e del giudice: un problema aperto, in questa Rivista,
2016, fasc. 12, pp. 1049-1052.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 1 FEBBRAIO 2017, N. 4873
(UD. 14 NOVEMBRE 2016)
PRES. BRUNO – EST. SCORDAMAGLIA – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. P.M. TRIB.
IMPERIA IN PROC. MANDUCA
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Diffusio-
ne di un messaggio offensivo con l’uso di una ba-
checa "facebook" y Aggravante dell’offesa arrecata
con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso
dalla stampa.
. La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso
l’uso di una bacheca "facebook" integra un’ipotesi di
diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma
terzo, cod. pen., sotto il prof‌ilo dell’offesa arrecata "con
qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stam-
pa, poiché la condotta in tal modo realizzata è poten-
zialmente capace di raggiungere un numero indetermi-
nato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di
persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col
mezzo della stampa", non essendo i social network de-
stinati ad un’attività di informazione professionale di-
retta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso
la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13
della legge n. 47 del 1948). (c.p., art. 595; l. 8 febbraio
1948, n. 47, art. 13)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Imperia propone ricorso per cassazione avverso l’ordinan-
za del giudice per l’udienza preliminare che aveva disposto,
ai sensi degli artt. 33 -quinquies e 33 - sexies c.p.p., la resti-

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