Corte di Cassazione Penale sez. II, 3 aprile 2017, n. 16566 (ud. 7 marzo 2017

Pagine59-64
157
giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
stato successivamente depenalizzato; in tale ipotesi, può
essere adottata la formula “perché il fatto non è più previ-
sto dalla legge come reato” (10).
Ben diversa è la fattispecie in cui il fatto contestato
viene giudizialmente accertato come evasione sotto-so-
glia: in quest’ipotesi, il fatto contestato non sussiste e la
formula assolutoria, evidentemente, non potrà che essere
“perché il fatto non sussiste” (11).
NOTE
(1) Questo il testo originario dell’art. 10-bis, entrato in vigore in
forza dell’art. 1, comma 414, della Legge f‌inanziaria del 2005 (Legge 30
(2) Ex multis, Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 18859; Cass.
pen., sez. III, 19 gennaio 2017, n. 295444; Cass. pen., sez. III, 22 novembre
2016, n. 18470; Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2015, n. 6105; Cass. pen.,
sez. III, 5 novembre 2015, n. 3098.
(3) Si veda la nota precedente.
(4) A tal proposito, pare utile ricordare che una recente sentenza ha
espressamente affermato che la formula “perché il fatto non è più previ-
sto dalla legge come reato” deve essere esclusivamente adottata laddove
“il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di
un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della
norma o di un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità (integrale e
non parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la
possibile rilevanza del fatto in sede civile”, in tal senso, Cass. pen., sez.
III, 3 febbraio 2016, n. 10964.
(5) Sul punto, si veda Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13810,
secondo cui “la formula assolutoria perchè il fatto non sussiste viene
adottata, invece, quando manca un elemento costitutivo del reato. Tale
formula escludendo il fatto rileva anche in sede diversa da quella penale.
La formula anzidetta è più liberatoria perchè esclude non solo l’illiceità
penale ma la stessa sussistenza del fatto. Questo collegio ritiene corretta
la formula perchè il fatto non sussiste perchè la disapplicazione, inci-
dendo sull’eff‌icacia della norma, produce i suoi effetti in tutti i settori
dell’ordinamento e quindi esclude qualsiasi rilevanza anche extrapenale
al fatto mentre la formula "perchè il fatto non è preveduto dalla legge
come reato" non pregiudica l’eventuale rilevanza extrapenale del fatto e,
quindi, non è perfettamente aderente alla fattispecie disapplicativa che
esclude qualsiasi rilevanza al fatto”.
(6) In tal senso, Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2015, n. 6105, cit.
In senso conforme, anche Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2015, n. 3098,
cit., laddove si afferma che “resta soltanto da chiarire - per una ragione
che è, per un verso, speculare rispetto a quella per la quale è stata ri-
tenuta la presenza dell’interesse ad impugnare - che l’insussistenza del
fatto dichiarata, come nel caso in esame, per la mancata integrazione
della soglia di punibilità, attiene all’inconf‌igurabilità della fattispecie
incriminatrice quanto all’accertamento che non sussiste il fatto che sia
stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella prevista per la rea-
lizzazione del reato, con la conseguenza che è esclusivamente rispetto
a tale fatto che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p. la sentenza penale irrevo-
cabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha eff‌icacia
di giudicato, restando impregiudicata, come in precedenza anticipato,
l’eventuale mancato versamento dell’Iva in misura inferiore alla soglia
di punibilità (che integra un fatto diverso, penalmente irrilevante e san-
zionabile in via amministrativa) e potendo l’amministrazione f‌inanziaria
quindi procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione
e all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e
non versata, purché sotto soglia”.
(7) Cfr. Cass. civ., sez. trib., 22 maggio 2015, n. 10578. In senso con-
trario, Cass. civ., sez. VI, 28 giugno 2017, n. 16262, secondo cui “in materia
di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata
può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assolu-
zione, emessa in materia di reati f‌iscali, ancorché i fatti esaminati in sede
penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uff‌ici f‌inanziari,
dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova
posti dall’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 546 del 1992, e trovano ingresso,
invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una
pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in
sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o
perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile f‌iscalmente
qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insuff‌icienti per
un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, f‌ino a prova contraria,
nel giudizio tributario”.
(8) Il riferimento è a FINOCCHIARO, Abolitio criminis e reati tribu-
tari ‘sotto-soglia’: uno dei primi provvedimenti di revoca del giudicato,
in www.penalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2016.
(9) Ancora, FINOCCHIARO, cit.
(10) Cfr. FINOCCHIARO, cit.
(11) Ancora, FINOCCHIARO, cit.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 3 APRILE 2017, N. 16566
(UD. 7 MARZO 2017)
PRES. DAVIGO – EST. FILIPPINI – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. D.F.R.
Abusivo esercizio di una professione y Art. 348
c.p. y Norma in bianco y Prestazione da parte di un
soggetto privo di titoli abilitativi y Fattispecie rela-
tiva alla professione di psicoterapeuta.
. In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art.
348 cod. pen. è norma penale in bianco, in quanto pre-
suppone l’esistenza di altre norme volte a determinare
le professioni per le quali è richiesta la speciale abili-
tazione dello Stato e l’iscrizione in un apposito albo,
con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la
previsione penale, resta esclusa alcuna violazione dei
principi di determinatezza e tassatività della fattispe-
cie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto
che la prestazione, da parte di un soggetto privo di ti-
toli abilitativi, di consulenze per problemi caratteriali
e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute,
colloqui e pratiche ipnotiche, costituisse esercizio abu-
sivo della professione di psicologo psicoterapeuta, cui
gli artt. 1 e 3 L. n. 56 del 1989 espressamente riservano
le attività di abilitazione e sostegno in ambito psicolo-
gico rivolte alla persona). (c.p., art. 348; l. 18 febbraio
1989, n. 56, art. 1; l. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 3)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 13 marzo 2015 la Corte di ap-
pello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Livorno del 11 luglio 2011, dichiarava la re-
sponsabilità ai soli f‌ini civili di D.F.R. per il reato di circon-
venzione di incapace ai danni di C.S. (fatto ascritto al capo
B dell’imputazione), così riformando la pronuncia assolu-
toria al riguardo pronunciata dal primo giudice, mentre
confermava la condanna del primo grado per il reato di
esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta con
metodo psicanalitico (capo A) relativamente alle sole
condotte poste in essere successivamente al 30 novem-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT