Corte di Cassazione Penale sez. IV, 17 novembre 2017, n. 52542 (ud. 17 ottobre 2017)

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giur
Rivista penale 2/2018
LEGITTIMITÀ
futazione dei rilievi proposti dalla difesa con apposita me-
moria nel corso del giudizio di riesame in merito all’insuff‌i-
ciente motivazione del provvedimento di sequestro ed alla
non emendabilità del vizio da parte del Tribunale, nonchè
all’insussistenza del fumus dei reati addebitati ed alla non
pertinenza ai medesimi dei beni assoggettati al vincolo
cautelare. Con il terzo motivo viene invece dedotta errata
applicazione della legge penale, rilevandosi in proposito
l’inconf‌igurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p., posto
che la minore non aveva tentato il suicidio e in ogni caso
si era procurata delle lesioni non gravi, peraltro in conse-
guenza di condotte addebitabili ad altri. Quanto al reato
di adescamento di minori il ricorrente eccepisce l’atipicità
del fatto ed inoltre rileva come entrambe le contestazioni
concernono fattispecie per cui non è conf‌igurabile il tenta-
tivo, in relazione al quale peraltro la competenza sarebbe
del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Irrilevante è innanzi tutto il difetto di motivazione
denunziato dal ricorrente in merito alla qualif‌icazione giu-
ridica del fatto, trattandosi di quaestio iuris sindacabile
esclusivamente sotto il prof‌ilo dell’esattezza della solu-
zione adottata, giacchè il vizio di motivazione (anche con
riguardo alla mancanza della stessa) deducibile nel giudi-
zio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche a quelle di diritto (sez. II, n. 19696 del 20
maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; sez. un., n. 155/12
del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
3. Coglie invece nel segno l’obiezione del ricorrente in
merito all’inconf‌igurabilità del delitto di cui all’art. 580
c.p., in riferimento ai fatti descritti dall’ordinanza.
3.1 La disposizione citata, infatti, punisce l’istigazione
al suicidio - e cioè a compiere un fatto che non costituisce
reato - a condizione che la stessa venga accolta e il suici-
dio si verif‌ichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo
intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’am-
bito di tipicità disegnato del legislatore esclude, dunque,
non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale
- contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie,
come ad esempio quelle previste dagli artt. 266, 302, 414,
414-bis o 415 c.p. - ma altresì dell’istigazione accolta cui
non consegue la realizzazione di alcun tentativo di sui-
cidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da
parte della vittima del proposito suicida da cui derivino,
però, solo delle lesioni lievi o lievissime. La soglia di ri-
levanza penale individuata dalla legge in corrispondenza
della consumazione dell’evento meno grave impone quin-
di di escludere la punibilità del tentativo, dato che, per
l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’i-
stigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una
lesione lieve o lievissima.
3.2 Erroneamente dunque il Tribunale ha ritenuto sus-
sistere il fumus del delitto ipotizzato dal pubblico mini-
stero, posto che il fatto, per come descritto nell’ordinanza,
non integra la fattispecie contestata non essendosi verif‌i-
cato quantomeno un tentativo di suicidio con causazione
di lesioni gravi o gravissime. Ciò peraltro non è suff‌iciente
a determinare l’invocato annullamento del provvedimento
impugnato, in quanto correttamente i giudici del riesame
hanno ritenuto la condotta attribuita all’indagato astratta-
mente riconducibile anche alla fattispecie di adescamen-
to di minorenni di cui all’art. 609 - undecies c.p., qualif‌i-
cazione sulla quale le obiezioni avanzate con il ricorso si
rivelano invece generiche e meramente assertive.
4. Infondate al limite dell’inammissibilità sono inf‌ine le
censure proposte con il secondo motivo in ordine all’asse-
rito difetto di motivazione del provvedimento di sequestro
del pubblico ministero. In proposito va infatti ricordato che
secondo l’insegnamento di questa Corte la motivazione del
decreto di sequestro probatorio, per consentire l’esercizio
del diritto di difesa, è suff‌icientemente svolta attraverso
l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate
e le f‌inalità investigative per le quali il vincolo è disposto
(ex multis sez. II, n. 41360 del 16 settembre 2015, Pettinari,
Rv. 265273). Principi cui il Tribunale si è attenuto e di cui
ha fatto buon governo nel rispondere (a p. 2) - contraria-
mente a quanto sostenuto nel ricorso - alle obiezioni sul
punto sollevate dalla difesa in sede di riesame con la pro-
pria memoria, talchè i rilievi del ricorrente si traducono
nella prospettazione dell’insuff‌icienza della motivazione
del provvedimento impugnato, vizio non deducibile in sede
di legittimità ai sensi dell’art. 325 c.p.p..(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 NOVEMBRE 2017, N. 52542
(UD. 17 OTTOBRE 2017)
PRES. PICCIALLI – EST. RANALDI – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. MARCHIONNI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento dell’Iva y
Ammissione al concordato preventivo y Parziale pa-
gamento del debito y Prima della scadenza del ter-
mine per il versamento dell’IVA y Ipotesi di reato di
cui all’art. 10 del D.L.vo n. 74/2000 y Conf‌igurabilità
y Esclusione.
. Qualora, prima della scadenza del termine per il
versamento dell’IVA, sia intervenuta l’ammissione del
debitore d’imposta alla procedura di concordato pre-
ventivo, deve escludersi la conf‌igurabilità del reato di
cui all’art. 10 ter del D.L.vo n. 74/2000, avuto riguardo
a quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea con sentenza del 7 aprile 2016, secondo la
quale è compatibile con il diritto dell’Unione europea
il pagamento parziale di un debito IVA da parte di un
imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una
procedura di concordato preventivo. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter) (1)
(1) Gli orientamenti sull’argomento non sono concordi; in senso dif-
forme alla massima in commento si vedano Cass. pen., sez. III, 31
marzo 2016, n. 12912, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III,
31 ottobre 2013, n. 44283, ibidem, secondo cui l’ammissione alla pro-
cedura di concordato preventivo non esclude comunque il reato pre-

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