Corte di Cassazione Penale sez. V, 22 dicembre 2017, n. 57503 (ud. 23 novembre 2017)

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giur
2/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
tribuita, si conf‌igura il reato di accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico di cui all’art. 615-ter
c.p.. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 615 ter) (1)
(1) Su tutte, traccia l’orientamento seguito dalla massima in com-
mento, l’autorevole pronuncia di Cass. pen., sez. un., 8 settembre
2017, n. 41210, in questa Rivista 2017, 960. Per una def‌inizione del
reato in oggetto si veda Cass. pen., sez. V, 29 luglio 2016, n. 33311, ivi
2017, 104. In dottrina, sull’argomento, si vedano D. GIANNELLI, Ac-
cesso abusivo a sistema informatico e luogo consumativo, ivi 2016,
536 e A.M. TAMBURRO, Il delitto di violazione di domicilio infor-
matico (art. 615 ter c.p.): fattispecie tipica, locus commissi delicti e
rapporto con il reato di cui all’art. 326 c.p., ivi 2016, 105.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Napoli in data 13 dicembre 2016 nei confronti del predetto
imputato per il reato di cui all’art. 615 ter, secondo comma,
c.p., si è pronunciato non luogo a procedere. Avverso la
predetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica,
aff‌idando la sua impugnativa ad una unica doglianza.
1.1 Denunzia il P.M. ricorrente vizio argomentativo in
relazione alla predetta sentenza liberatoria.
Evidenzia la parte ricorrente che neanche nella memo-
ria difensiva dell’imputato emergono elementi di valuta-
zione tali da far ritenere che le ricerche, tramite l’accesso
al sistema informatico protetto, dei quattro nominativi
indicati nel capo di imputazione potessero esser ricon-
dotte ad esigenze investigative collegate alla sua funzione
di carabiniere in servizio presso la stazione di Casale di
Principe e non già a necessità di ricerca di informazioni
collegate alla sua relazione sentimentale con la Martinelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre qui ricordare - per quanto interessa la so-
luzione delle questioni prospettate nel ricorso introdutti-
vo - l’importante arresto giurisprudenziale rappresentato
dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte sez.
un., sentenza n. 41210 del 18 maggio 2017 ud. (dep. 8
settembre 2017) RV 271061 che ha affermato il principio
secondo cui integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, se-
condo comma, n. 1, c.p. la condotta del pubblico uff‌iciale
o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo
abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impar-
tite dal titolare di un sistema informatico o telematico
protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga
nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto
a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita
(cfr. anche, nello stesso senso sez. V, sentenza n. 33311 del
13 giugno 2016 ud., dep. 29 luglio 2016, Rv. 267403). Alla
luce delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità
ora ricordate (e di cui, anche nella odierna sede decisoria,
questo Collegio intende fornire continuità applicativa),
la motivazione resa dal giudice impugnato non può con-
siderarsi condivisibile ed adeguata, atteso che non viene
neanche indicato, nel tessuto argomentativo della motiva-
zione, da quali atti di indagine emerga la circostanza che
le ricerche effettuate dall’indagato, tramite l’accesso al
sistema informatico protetto, dei quattro nominativi indi-
cati nel capo di imputazione potessero esser ricondotte ad
esigenze investigative collegate alla sua funzione di cara-
biniere in servizio presso la stazione di Casale di Principe,
e non già - come ipotizzato dalla pubblica accusa - a neces-
sità di ricerca di informazioni “privatistiche” collegate alla
sua relazione sentimentale con la Martinelli.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza im-
pugnata per un nuovo esame della vicenda che tenga in
considerazione i principi esegetici qui di nuovo riafferma-
ti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 DICEMBRE 2017, N. 57503
(UD. 23 NOVEMBRE 2017)
PRES. PALLA – EST. PISTORELLI – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. B.
Istigazione o aiuto al suicidio y Estremi y Tenta-
tivo y Nel caso di invio di messaggi telefonici y Ad
un minore y Invito al compimento di atti pregiudi-
zievoli y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il tentativo del delitto di istigazio-
ne al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad
un minore nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale
Challenge”, pur se contenenti l’invito a compiere atti
potenzialmente pregiudizievoli. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 56; c.p., art. 579; c.p., art. 580; c.p., art. 609 unde-
cies) (1)
(1) Delinea i tratti del reato in oggetto Cass. pen., sez. V, 15 giugno
2010, n. 22782, in questa Rivista 2011, 709. In materia di rapporto tra
il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto
al suicidio si veda Cass. pen., sez. I, 12 marzo 1998, n. 3147, ivi 1998,
466. In dottrina sulla manipolazione mentale si veda il contributo di
C. COLOMBO, La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fat-
tispecie penali e diritti costituzionalmente garantiti, ivi 2010, 1071.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma,
in funzione di giudice del riesame, ha confermato il de-
creto di sequestro probatorio di un telefono cellullare e
di materiale informatico di B.V., indagato per il reato di
istigazione al suicidio ed adescamento di minori. La vicen-
da riguarda i rapporti intrattenuti dall’indagato con una
minore nell’ambito della partecipazione di entrambi ad un
“gioco” noto con il nome di “Blue Whale Challenge”, nell’e-
secuzione del quale il B. ha inviato alla suddetta minore
messaggi telefonici ritenuti integranti i reati in contesta-
zione, tra cui uno in cui le intimava: “manda audio in cui
dici ke sei mia schiava e della vita non ti importa niente e
me la consegni”.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del
proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo de-
duce difetto di motivazione in merito alla conf‌igurabilità
dei reati contestati, apoditticamente affermata dal Tribu-
nale. Analogo difetto di motivazione viene eccepito con il
secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata con-

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