Corte di Cassazione Penale sez. III, 17 ottobre 2017, n. 47827 (ud. 12 aprile 2017)

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giur
1/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4. È infondato, altresì, il secondo motivo di ricorso,
avendo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente
affermato che «è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 23 dicembre
2013 n. 146, così come modif‌icato dalla legge 21 febbra-
io 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella
parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art.
4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema
di entità della detrazione di pena per semestre ai f‌ini della
liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli
altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha
introdotto un regime speciale che, nell’estendere la mi-
sura di un benef‌icio penitenziario già applicabile a tutti i
soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente
sottoposto dal legislatore a limitazioni giustif‌icate dalla
connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati»
(sez. I, sentenza n. 2780 del 20 luglio 2016 dep. 2017, Liot-
ta, Rv. 269411).
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe-
se del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 OTTOBRE 2017, N. 47827
(UD. 12 APRILE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. DI STASI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. DINELLI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
f‌inanziari in genere y Accertamento y Costituzione
di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. y Sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte y Conf‌igurabi-
lità y Suff‌icienza y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 11
del D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione fraudolen-
ta al pagamento di imposte), non è suff‌iciente la mera
riscontrata concomitanza temporale tra la costituzione
di un fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. e le reite-
rate omissioni del versamento di quanto dovuto a titolo
di imposta. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74,
art. 11; c.c., art. 167) (1)
(1) Nello stesso senso, sulla necessità di dimostrare che la costitu-
zione di un fondo patrimoniale abbia compromesso o messo in peri-
colo la riscossione destinata al recupero del credito erariale, si veda
Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2016, n. 9154, in www.latribunaplus.
it. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si
veda Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33184, in questa Rivista
2014, 544.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis) Con il primo motivo deduce violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta in-
tegrante il reato di cui all’art. 11, D.L.vo n. 74 del 2000.
Argomenta che la costituzione di un fondo patrimonia-
le non è idonea a rendere ineff‌icace, nè totalmente nè par-
zialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito
f‌iscale; richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità
che ha ammesso la facoltà dell’ente di riscossione di iscri-
vere ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare
l’estraneità del debito f‌iscale ai bisogni della famiglia.
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza
di questa Suprema Corte (sez. III, 4 aprile 2012, n. 40561, Rv
253400; sez. III, n. 9154 del 19 novembre 2015, dep. 4 marzo
2016, Rv. 266457), a fronte di un fondo patrimoniale costitu-
ito ex art. 167 c.c., per fare fronte ai bisogni della famiglia,
è necessario accertare, ai f‌ini della sussistenza del reato
di cui all’art. 11, D.L.vo n. 74 del 2000 che nell’operazione
posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sot-
trazione fraudolenta: il processo di merito deve, dunque,
individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economi-
ca che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipi-
ca negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito
tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione
dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazio-
ne del patrimonio separato rappresenti di per sè l’elemento
materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.
È stato, infatti, sottolineato che la scelta dei coniugi
di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei
modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico fa-
miliare, secondo quanto enucleato anche dalla giurispru-
denza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia
tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed
al suo armonico sviluppo nonché al potenziamento della
sua capacità lavorativa, dovendosi invece escludere le esi-
genze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi
meramente speculativi. Viceversa, quando sia stata dimo-
strata l’idoneità della costituzione dello specif‌ico fondo
patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbliga-
zione tributaria (sez. III, n. 23986 del 5 maggio 2011, dep.
15 giugno 2011, Pascone, Rv 250646), tale strumento giu-
ridico f‌inisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto
formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione
del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito
contratto con il Fisco.
Inoltre, è stato rimarcato che, sia sotto il prof‌ilo della
idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva,
sia sotto il prof‌ilo della prova della sussistenza del dolo
specif‌ico di frode, s’impone la necessità di dimostrare che
la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto
messo in pericolo la garanzia patrimoniale; con la conse-
guenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui
la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso,
uno strumento idoneo a rendere ineff‌icace il recupero del
credito erariale. (sez. III, n. 9154 del 19 novembre 2015,
dep. 4 marzo 2016, Rv. 26647, cit).
Nella specie, la Corte territoriale si è discostata dai
predetti principi ed ha offerto una motivazione inade-
guata evidenziando il solo prof‌ilo temporale della stretta
concomitanza tra la costituzione del fondo patrimoniale e
le reiterate condotte di omesso versamento delle imposte

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