Corte di Cassazione Penale sez. I, 23 ottobre 2017, n. 48570 (C.C. 27 settembre 2017)

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giur
Rivista penale 1/2018
LEGITTIMITÀ
processuale, non intervengono sull’oggetto del giudizio, in
tal senso dovendo quindi essere intesa la puntualizzazione
circa la def‌inizione del merito, che compare nelle massime
cui si è fatto sopra cenno.
Così correttamente impostati i termini del discorso,
nessuna perplessità può sorgere in ordine al fatto che
l’avvenuta def‌inizione del giudizio possessorio, per effetto
dell’ordinanza pronunciata il 18 luglio 2011, ha segnato il
limite temporale massimo ai f‌ini della tempestività della
ritrattazione ed in tal senso - così come la parte civile non
ha mancato di rimarcare, con la memoria prodotta nella
presente sede - rileva senza meno la modif‌ica dell’art. 703
c.p.c. introdotta dalla novella del 2005, poichè essa, ren-
dendo non più necessaria ma meramente eventuale l’in-
staurazione della fase a plena cognitio, ha sancito ex lege
la possibilità che l’ordinanza emessa al termine della fase
sommaria interdittale esprima il def‌initivo assestamento
degli interessi dedotti dalle parti, a seguito del manca-
to esercizio della facoltà di legge, con effetti parif‌icabili
a quelli derivanti dal giudicato. Con la puntualizzazione
ulteriore che l’instaurazione del giudizio petitorio - nel
caso di specie, in effetti successivamente avvenuta, non
essendo in contestazione che esso fosse ancora penden-
te all’atto della ritrattazione di cui si discute - non muta
in alcun modo il quadro f‌in qui tratteggiato, poichè esso
andrà ad intervenire non già sul piano possessorio, dun-
que di fatto, bensì su quello, distinto, inerente al diritto
sostanziale sotteso alla tutela possessoria, a nulla rilevan-
do pertanto la sua capacità potenziale di travolgerne gli
effetti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 23 OTTOBRE 2017, N. 48570
(C.C. 27 SETTEMBRE 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. APRILE – P.M. X (CONF.) – RIC. DELL’UTRI
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Misure alternative alla detenzio-
ne in genere y Concessione o diniego y Art. 4 bis
della L. n. 354/1975 y Fattispecie di reato di associa-
zione di stampo maf‌ioso y Soggetti responsabili del
cd. “concorso esterno” y Applicabilità y Sussistenza.
Fonti del diritto y Decreto legge y Legge di con-
versione y Mancata conversione y Effetti y Nei con-
fronti di fatti posti in essere in epoca antecedente
alla sua emanazione y Principio di ultrattività della
norma più favorevole y Applicabilità y Esclusione y
Fattispecie in tema di concorso esterno in associa-
zione di tipo maf‌ioso e di mancata applicazione al
condannato della cd. “liberazione anticipata spe-
ciale”
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Liberazione anticipata y Libera-
zione anticipata speciale y Esclusione dei condan-
nati per i reati di cui all’art. 4 bis, ord.pen. dal
trattamento di maggior favore disposto dall’art. 4
D.L. n. 146 del 2013 y Questione di legittimità co-
stituzionale y In riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. y
Fondatezza y Esclusione.
. L’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordina-
mento penitenziario”, recante “Divieto di concessione
dei benef‌ici e accertamento della pericolosità sociale
dei condannati per taluni delitti”, trova applicazione,
nella parte in cui si riferisce al reato di associazione di
tipo maf‌ioso, previsto dall’art. 416 bis c.p., anche con
riguardo ai soggetti che siano stati ritenuti responsa-
bili del c.d. “concorso esterno” in associazioni del tipo
anzidetto. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 416 bis; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 4 bis) (1)
. Non può essere utilmente invocato il principio dell’ul-
trattività della norma più favorevole quando questa sia
costituita da un decreto legge non convertito e si tratti
di fatti posti essere in epoca antecedente alla sua ema-
nazione (principio affermato, nella specie, con riferi-
mento ad un caso in cui il ricorrente, condannato per il
reato di concorso esterno in associazione di tipo maf‌io-
so, si doleva della mancata applicazione, nei suoi con-
fronti, della c.d. “liberazione anticipata speciale” pre-
vista dall’art. 4 del D.L. n. 146/2013 conv. con modif. in
legge n. 10/2014, quale sarebbe stata invece possibile,
a suo avviso, sulla base di una disposizione contenuta
in una parte del citato D.L. che era stata esclusa dalla
conversione in legge). (Mass. Redaz.) (d.l. 23 dicembre
2013, n. 146, art. 4; c.p., art. 416 bis) (2)
. È manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n.
146, così come modif‌icato dalla legge 21 febbraio 2014,
n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella par-
te in cui esclude i condannati per i reati di cui all’art.
4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in
tema di entità della detrazione di pena per semestre
ai f‌ini della liberazione anticipata stabilita, in via ge-
nerale, per gli altri condannati, in quanto la disposi-
zione censurata ha introdotto un regime speciale che,
nell’estendere la misura di un benef‌icio penitenziario
già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena,
può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a
limitazioni giustif‌icate dalla connotazione di maggiore
pericolosità dei suddetti reati. (Mass. Redaz.) (d.l. 23
dicembre 2013, n. 146, art. 4; l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 4 bis) (3)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2004, n.
12982, in wwwlatribunaplus.it . Sulle misure alternative alla de-
tenzione si veda E. BANDIERA, L’alternativa tra arresti domiciliari
e custodia carceraria, in assenza del “braccialetto elettronico”: so-
luzione dubbia malgrado l’intervento delle Sezioni Unite, in Arch.
nuova proc. pen. 2017, 569.
(2) Nello stesso senso si esprimeva Corte cost. 22 febbraio 1985, n.
51, in questa Rivista 1985, 509, già richiamata in parte motiva, che
statuiva: “È illegittimo, in riferimento all’art. 77, ultimo comma, della
Costituzione, l’art. 2, comma quinto, c. p., nella parte in cui rende
applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei
commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c. p.” In aggiunta, come pre-
cisava infatti la Consulta, “La norma contenuta nel decreto-legge non

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