Corte di Cassazione Penale sez. V, 26 ottobre 2017, n. 49221 (ud. 4 ottobre 2017)

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1/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
le condotte di trasmissione a terzi della notizia, anche se
dirette a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o
non patrimoniale, sicchè le fattispecie di cui all’art. 326
comma 3, c.p., riguarderebbe solo le condotte di impiego e
sfruttamento diretto dell’informazione: "Il coordinamento
delle due previsioni porta a concludere, e per motivi lette-
rali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso
con la corruzione) e per motivi teleologici (superf‌luità
altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso
che la condotta del pubblico uff‌iciale che riveli un segre-
to di uff‌icio è esaustivamente prevista nel comma 1 (...)"
(così sez. VI, n. 37599 del 27 settembre 2007, Spinelli, Rv.
237447, ripresa recentemente, tra le altre, da sez. VI, n.
9409 del 9 dicembre 2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273).
Ora, l’attrazione nell’alveo della fattispecie di cui all’art.
326 comma 1, c.p. di tutte le condotte di rivelazione di no-
tizia coperta da segreto, pur se caratterizzate dalla f‌inalità
di procurare a sè o ad altri un ingiusto prof‌itto, sembra
offrire una conferma che la disposizione appena citata è
posta a presidio anche del bene giuridico dell’imparzialità
dell’amministrazione.
Nella prospettiva indicata, allora, il principio di offen-
sività assume un ruolo di limite alla conf‌igurabilità del re-
ato di rivelazione di segreto di uff‌icio solo con riferimento
a notizie che siano futili o insignif‌icanti avendo riguardo
sia al principio del buon andamento, sia al principio di
tutela dell’imparzialità dell’azione dell’Autorità pubblica.
3.3. Ciò posto, nella vicenda in esame, la notizia ri-
velata - e cioè, il contenuto delle risultanze dai registri
informatici consultabili dall’uff‌icio G.i.p. in ordine ad un
procedimento penale in fase di indagine - aveva ad oggetto
una informazione per la quale il divieto di comunicazione
era, ed è, imposto dalla legge, e precisamente dalla L. n.
1169 del 1960, art. 159, anche alla luce dell’art. 2, comma
3, D.M. n. 334 del 1989, e tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 335 c.p.p. e art. 110 disp. att. c.p.p..
Nè può dirsi che l’informazione fornita riguardasse una
notizia futile o insignif‌icante avendo riguardo sia al buon
andamento sia all’imparzialità dell’amministrazione, in
quanto il dato era relativo alla posizione del richiedente in
un procedimento penale in fase di indagine. Per comple-
tezza, inoltre, va ribadito che non può nemmeno parlarsi di
notizia inesatta o "falsa", posto che Greco comunicò a Ratta
quanto esattamente risultava dai registri informatici con-
sultabili presso l’uff‌icio G.i.p., e cioè che non era "leggibile"
alcuna iscrizione a carico del secondo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 26 OTTOBRE 2017, N. 49221
(UD. 4 OTTOBRE 2017)
PRES. SABEONE – EST. PISTORELLI – P.M. FILIPPI (PARZ. DIFF.) – RIC. BORREGA
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Certif‌icato amministrativo y Per l’i-
potesi di applicazione sulla carta di circolazione di
un veicolo di un tagliando contraffatto y Individua-
zione.
. Costituisce falso in certif‌icazione amministrativa e
non falso in atto pubblico l’applicazione sulla carta di
circolazione di un veicolo di un tagliando contraffatto
di avvenuta revisione del veicolo stesso. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 476; c.p., art. 477) (1)
(1) Per un inquadramento del certif‌icato amministrativo cfr. Cass.
pen., sez. II, 14 dicembre 2011, n. 46273, in questa Rivista 2013, 215
e 216. In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. II, 1 ottobre 2010, n. 35434, ivi 2011, 1208.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Lecce ha confermato la condanna di Borrega Nicola per
il reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal
privato avendo egli formato e applicato al certif‌icato di
idoneità del ciclomotore di proprietà di Alessandrelli Ales-
sandra una etichetta di revisione contraffatta.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, articolando quattro motivi.
Con il primo deduce erronea applicazione della legge
penale per avere la Corte territoriale confermato la qua-
lif‌icazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo
grado ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p. in luogo di quella ex
artt. 477 e 482 c.p. originariamente contestata.
Riqualif‌icazione che avrebbe comportato una violazio-
ne dei diritti difensivi e del principio di correlazione tra
accusa e sentenza. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Preliminarmente va detto che la quasi totalità dei
motivi di ricorso costituisce la mera riedizione dei prece-
denti motivi d’appello e non appare confrontarsi con le
argomentazioni spese dai giudici di merito in relazione
alle circostanze già dedotte. Quanto all’eccepita mancata
correlazione tra accusa e sentenza, si deve ritenere che la
nuova qualif‌icazione - impregiudicata la questione sulla
sua formale correttezza, che verrà trattata nel prosieguo
- non abbia comportato alcuna immutazione del fatto con-
testato. Ed invero è lo stesso ricorrente a evocare il conso-
lidato principio di legittimità secondo cui, purchè rimanga
inalterato il fatto storico cristallizzato nell’imputazione, è
ammessa la possibilità di una diversa qualif‌icazione giu-
ridica qualora la nuova def‌inizione del reato appaia come
uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo
uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o,
comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto
nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine
alla stessa (sez. VI, n. 11956 del 13 marzo 2017, B., Rv.
269655). Ed è questo il caso in esame, giacchè tra gli artt.
476 e 477 c.p. non sussiste un rapporto di eterogeneità o
di incompatibilità tale da implicare una variazione sostan-
ziale dei contenuti dell’addebito e giacchè l’imputato ha
avuto la possibilità di interloquire sin dal giudizio appello
in ordine alla nuova contestazione, posto che la modif‌i-

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