Corte di Cassazione Penale sez. VI, 27 ottobre 2017, n. 49526 (ud. 3 ottobre 2017)

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giur
Rivista penale 1/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 OTTOBRE 2017, N. 49526
(UD. 3 OTTOBRE 2017)
PRES. PAOLONI – EST. CORBO – P.M. TAMPIERI (DIFF.) – RIC. GRECO ED ALTRO
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’uff‌i-
cio y Dovere del segreto y Estremi y Funzionario di
cancelleria y Risultanze dell’archivio informatico
dell’uff‌icio del Gip y Comunicazione dell’iscrizione
della notizia di reato y Indebita rivelazione y Anche
su richiesta del soggetto direttamente interessato y
Ricerca con esito negativo y Ipotesi di reato y Conf‌i-
gurabilità y Sussistenza.
. Dà luogo alla conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
326 c.p., la indebita rivelazione, da parte del funzio-
nario di cancelleria, delle risultanze dell’archivio in-
formatico dell’uff‌icio del giudice per le indagini preli-
minari, anche quando essa sia effettuata su richiesta
del soggetto direttamente interessato a conoscere la
propria eventuale iscrizione nel registro delle notizie
di reato e la relativa ricerca abbia avuto esito negati-
vo, dovendosi ritenere comunque realizzata la lesione
del bene giuridico protetto dalla norma penale in que-
stione indipendentemente dalla sussistenza o meno di
un effettivo e concreto pregiudizio per lo sviluppo delle
indagini. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 326) (1)
(1) Nello stesso senso della massima de qua si vedano Cass. pen., sez.
V, 3 novembre 2015, n. 44403, in questa Rivista 2016, 818 e Cass. pen.,
sez. VI, 8 giugno 2012, n. 22276, ivi 2013, 967.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2016, la Cor-
te d’appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa
in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Lecce all’esito di giudizio abbreviato, ed ac-
cogliendo l’impugnazione del Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Lecce, ha dichiarato Domenico
Maria Greco e Giovanni Ratta colpevoli del delitto di cui
all’art. 326 c.p., per avere il primo, quale funzionario in
servizio presso l’Uff‌icio G.i.p. del Tribunale di Lecce, rive-
lato al secondo, su precisa richiesta dello stesso, notizie
concernenti la posizione di quest’ultimo in relazione ad un
procedimento penale, per come era visionabile nel sistema
informatico Re.Ge. dall’Uff‌icio G.i.p., in data 7 novembre
2011, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte d’appello, inoltre, sempre in riforma della
medesima sentenza di primo grado, ma accogliendo l’im-
pugnazione presentata dagli imputati, ha assolto Greco e
Ratta dall’accusa concernente il reato di cui all’art. 615-
ter c.p., escludendo che l’accesso al sistema informatico,
compiuto per fornire al secondo le notizie richieste, fosse
avvenuto in violazione di provvedimenti scritti o di limiti
tecnici.
Il Giudice dell’udienza preliminare, per quanto interes-
sa in questa sede, aveva assolto Greco e Ratta dall’impu-
tazione relativa al reato di rivelazione di segreto di uff‌icio,
per un duplice ordine di ragioni. Aveva osservato, innan-
zitutto, che le notizie concernenti la posizione di Ratta
di fatto non erano state fornite, perché la conoscenza
del dato dell’iscrizione di Ratta nel registro delle notizie
di reato era rimasta preclusa da misure di protezione da
parte del Procuratore della Repubblica, e precisamente
per l’apposizione del segreto, che aveva impedito ogni ac-
cesso a tale informazione attraverso i terminali dell’Uff‌i-
cio G.i.p. Aveva aggiunto, poi, che le ulteriori notizie sul
procedimento e sulla posizione del coindagato Claudio
Conversano, di cui era risultato essere in possesso Ratta,
non potevano ritenersi rivelate a questi da Greco, poichè
Conversano, già nel settembre 2011, era stato destinatario
della notif‌ica di una richiesta di proroga delle indagini ed
aveva parlato con Ratta del contenuto di tale atto, anche
sottoponendoglielo in visione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza indicata in epigrafe, l’avvocato Francesco Vergine,
quale difensore di f‌iducia di Domenico Maria Greco, e
l’avvocato Pietro Quinto, difensore di f‌iducia di Giovanni
Ratta.
3. Il ricorso dell’avvocato Vergine, nell’interesse di Gre-
co, è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge,
in riferimento all’art. 326 c.p., a norma dell’art. 606 comma
1, lett. b), c.p.p., avendo riguardo alla conf‌igurabilità del
reato di rivelazione di segreto di uff‌icio.
Si deduce che il reato di cui all’art. 326 c.p. non è in
ogni caso conf‌igurabile, perché, anche a voler ritenere che
Greco abbia riferito a Ratta il risultato delle sue verif‌iche
al registro Re.Ge., la notizia rivelata era "storicamente
falsa": Greco avrebbe detto a Ratta che lo stesso non era
indagato, mentre, invece, Ratta era sottoposto ad indagi-
ne. Si aggiunge che se, poi, lo status di Ratta fosse stato in
quel momento di soggetto non indagato, certamente non
sarebbe da ritenere segreta la non iscrizione. Si conclu-
de che Greco non ha comunicato alcuna notizia, nè, tanto
meno, una notizia coperta da segreto, e che, inoltre, nes-
sun danno è derivato al bene giuridico tutelato dall’art.
326 c.p., o alla par condicio civium, evocata dalla Corte
d’appello, anche perché Ratta, in quanto indagato, con
un’istanza ex art. 335 c.p.p., avrebbe ricevuto una risposta
corretta dalla Procura. (Omissis)
4. Il ricorso sottoscritto dall’avvocato Quinto, nell’inte-
resse di Ratta, è anch’esso articolato in tre motivi, prece-
duti da una premessa in fatto.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge,
in riferimento agli artt. 326 e 49 c.p., a norma dell’art. 606
comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla conf‌igurabilità
del reato di rivelazione di segreto di uff‌icio.
Si deduce che il reato di cui all’art. 326 c.p. non è con-
f‌igurabile perché l’iscrizione di Ratta quale indagato nel
registro delle notizie di reato non era visibile dal Re.Ge.,
come accessibile dall’Uff‌icio G.i.p., nel quale prestava ser-
vizio Greco, e, quindi, l’informazione, se fornita, non po-
teva che essere negativa e, perciò, "totalmente falsa". Le
censure sono sostanzialmente corrispondenti a quelle for-
mulate nel primo motivo del ricorso di Greco. (Omissis)

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