Corte di Cassazione Penale sez. VI, 23 novembre 2017, n. 53332 (ud. 27 settembre 2017)

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giur
1/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
della decisione impugnata, dovendosi rilevare la erronea
interpretazione delle previsioni di legge (rappresentata
dalla ritenuta inclusione nel precetto della prescrizione
generalista), nell’ambito del tema generale (la responsa-
bilità) posto, sia pure con prof‌ili diversi, dal ricorrente.
Circa tale aspetto, va precisato infatti che trattasi di
applicazione non soltanto del generale principio di cui
all’art. 129 c.p.p., per cui questa Corte (anche ai sensi
dell’art. 609 comma 2 c.p.p.), lì dove il ricorso sia ammis-
sibile in rapporto al capo, può riconoscere che il fatto non
sussiste (o che il fatto non è previsto dalla legge come re-
ato) ma anche di applicazione del generale dovere - da
parte dell’organo giurisdizionale - di evitare il passaggio in
cosa giudicata di una decisione contrastante con i principi
riconosciuti dalla Convenzione Europea, come gli stessi
risultano interpretati dalla Corte di Strasburgo (nel caso
in esame con decisione emessa dalla Grande Camera e nei
confronti dell’Italia, con percorso argomentativo che - in
riferimento al punto qui trattato - il Collegio condivide).
In proposito, rileva anche quanto affermato, in caso di
vizio motivazionale correlato alla mancata rinnovazione
in secondo grado della prova dichiarativa, dalle sezioni
unite nel noto caso Dasgupta (sent. n. 27220 del 2016).
Pur escludendo la rilevabilità ex off‌icio (ossia senza alcun
aggancio, sia pure in via mediata, ai motivi di ricorso) di
vizi (metodologici o sostanziali) derivanti dal contrasto
della decisione impugnata con affermazioni di principio
contenute in decisioni emesse sul tema dalla Corte Edu,
le SS.UU. Dasgupta hanno in ogni caso affermato la pos-
sibilità di realizzare una lettura “conformativa” dei motivi
di ricorso - sempre in ipotesi di ammissibiltà del medesi-
mo - lì dove lo stesso investa, sia pure senza farvi espresso
riferimento nella articolazione delle doglianze, il punto
trattato nella decisione (o nella serie di decisioni) sovra-
nazionale. Dunque, è da affermarsi che lì dove il ricorso,
sia pure con argomentazioni non del tutto sovrapponibili,
investa il tema della responsabilità, è preciso dovere di
questa Corte di legittimità, al di là della consentita appli-
cazione della clausola generale di cui all’art. 129 c.p.p.,
realizzare la ricognizione della esatta interpretazione
delle disposizioni regolatrici nel senso auspicato dalla
Corte Edu (caso De Tommaso) e ripreso dalle Sezioni Uni-
te (caso Paternò), con annullamento senza rinvio della
decisione impugnata perchè il fatto non sussiste. D’altra
parte, lo spazio applicativo della generale disposizione di
legge di cui all’art. 129 c.p.p., avrebbe reso possibile tale
approdo anche in presenza di un ricorso ammissibile su
un diverso “punto” della decisione (ad es. il trattamento
sanzionatorio) riguardante il medesimo capo, in virtù del
principio espresso da SS.UU. ric. Tuzzolino del n. 1 del 19
gennaio 2000, per cui la valida impugnazione su un punto
del medesimo capo non determina alcun giudicato parzia-
le in punto di responsabilità e consente - sull’intero capo
- l’applicazione della previsione di legge processuale di
cui all’art. 129 c.p.p.. Va pertanto disposto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non
è previsto dalla legge come reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 23 NOVEMBRE 2017, N. 53332
(UD. 27 SETTEMBRE 2017)
PRES. PAOLONI – EST. GIORDANO – P.M. TAMPIERI (DIFF.) – RIC. TAGLIAFERRI
Millantato credito y Elemento materiale y Con-
dotta y Ipotesi di reato ex art. 346 bis c.p. y Traff‌i-
co di inf‌luenze illecite y Individuazione y Differen-
ze tra le f‌igure delittuose y Fattispecie ex art. 346
bis c.p. realizzatosi in un caso in cui l’uff‌iciale di
polizia giudiziaria chiedendo denaro ad un privato
assicurava il favore del sostituto procuratore della
Repubblica per un procedimento pendente.
. Il reato di traff‌ico di inf‌luenze illecite (art. 346 bis
c.p.) si distingue da quello di millantato credito (art.
346 c.p.), essenzialmente per il fatto che nel primo, a
differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore
ed il pubblico agente debbono essere effettivamente
esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la
illecita attività di mediazione; del che dev’essere con-
sapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà
o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patri-
moniale. (Nella specie, in applicazione di tale princi-
pio, la Corte ha ritenuto che fosse conf‌igurabile il reato
di cui all’art. 346 bis c.p. e non quello di cui all’art. 346
c.p. in un caso in cui un uff‌iciale di polizia giudiziaria,
avendo ricevuto una denuncia di reato da parte di un
privato, aveva chiesto e ottenuto da quest’ultimo la cor-
responsione di una somma di danaro con la quale, a
suo dire, avrebbe dovuto comprare il favore del sostitu-
to procuratore della Repubblica che aveva in carico il
procedimento, onde far sì che lo stesso venisse portato
avanti con sollecitudine). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 346;
c.p., art. 346 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 27 luglio 2017, n.
37463, in www.latribunaplus.it. Sul reato di traff‌ico di inf‌luenze il-
lecite si vedano in dottrina i contributi di A.P. SANNINO, Traff‌ico di
inf‌luenze illecite e successione di leggi penali nel tempo, in questa
Rivista 2015, 768 e F. BARTOLINI, Traff‌ico di inf‌luenze illecite (art.
346 bis c.p.), ivi 2013, 253.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la con-
danna di Emanuele Tagliaferri alla pena di anni uno di
reclusione. II Tagliaferri, in qualità maresciallo dei Cara-
binieri in servizio presso la Stazione di Reggio Emilia Prin-
cipale al quale il Magistro aveva presentato una denuncia,
aveva ottenuto il 21 gennaio 2012 da Umberto Magistro la
somma di euro mille (rispetto a quella maggiore richiesta
di euro 2.600), millantando di dovere comprare il favore
del sostituto procuratore della Repubblica che aveva in ca-
rico il procedimento relativo alla denuncia, procedimento
che, altrimenti, sarebbe rimasto fermo, con conseguente
ulteriore fermo delle vetture in sequestro per le quali il
denunciante aveva interesse alla restituzione.
2. Nella sentenza impugnata si dà atto che, rispetto
alla qualif‌icazione giuridica dei fatti, sostanzialmente in-

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