Corte di Cassazione Penale sez. I, 30 novembre 2017, n. 54080 (ud. 14 giugno 2017)

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giur
1/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 NOVEMBRE 2017, N. 54086
(UD. 15 NOVEMBRE 2017)
PRES. CARCANO – EST. CENTONZE – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. LOUKILI
Armi e munizioni y Armi proprie e armi impro-
prie y Armi improprie y Bastone in legno y Conf‌isca
y Obbligatorietà y Anche in caso di proscioglimento
dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
. La misura di sicurezza della conf‌isca è imposta per
tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche
in caso di proscioglimento dell’imputato per particola-
re tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2007, n.
1264, in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2016 il Tribuna-
le di Bergamo assolveva l’imputato Adii Loukili dal reato
ascrittogli ex art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la
particolare tenuità del fatto contestatogli, ai sensi dell’art.
131-bis c.p.
Veniva, inoltre, disposta la restituzione del corpo del
reato in sequestro, costituito da un bastone in legno della
lunghezza di 50 centimetri e del diametro di 30 centimetri.
2. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Bergamo ricorreva per cassazio-
ne, deducendo la violazione di legge del provvedimento
impugnato, in riferimento agli art. 240 c.p. e 20 della legge
n. 110 del 1975, conseguente alla mancata conf‌isca del
corpo di reato sequestrato.
Si deduceva, in proposito, che, in materia di reati con-
cernenti le armi, la conf‌isca è obbligatoria, tanto è vero
che deve essere ordinata anche nel caso di proscioglimen-
to dell’imputato per estinzione del reato, con la conse-
guenza che il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. di Loukili
non consentiva la restituzione del bastone sequestrato.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sen-
tenza impugnata limitatamente all’omessa conf‌isca del
corpo di reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo è fondato nei termini di
seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che costituisce espressione di
un orientamento ermeneutico incontroverso il principio
secondo cui: «La misura di sicurezza patrimoniale della
conf‌isca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzio-
nali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso
di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di
assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’ar-
ma a persona estranea al reato» (sez. l, n. 1264 del 10 no-
vembre 2006, n. 1264, Pisciotta, Rv. 235854).
Ne discende che, nel caso di specie, essendo stata emes-
sa una declaratoria di non punibilità dell’imputato Adii
Loukili ex art. 131-bis c.p., non ricorrevano i presupposti
per il proscioglimento nel merito del detentore del bastone
sequestrato, legittimante il provvedimento di restituzione
del corpo di reato emesso dal Tribunale di Bergamo.
Occorre, pertanto, ribadire che la misura di sicurezza
della conf‌isca è imposta per tutti i reati concernenti le
armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento
dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis c.p., dovendosi ri-
tenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito
per l’insussistenza del fatto illecito oggetto di contesta-
zione. Ne consegue che nella sola ipotesi di ritenuta in-
sussistenza del fatto cade automaticamente il presuppo-
sto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6
della legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria
la conf‌isca, costituito dalla avvenuta commissione di un
reato concernente le armi.
3. Queste considerazioni impongono l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
conf‌isca dell’arma, che occorre disporre.
Manda la cancelleria per la comunicazione al Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
competente per l’esecuzione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 NOVEMBRE 2017, N. 54080
(UD. 14 GIUGNO 2017)
PRES. CORTESE – EST. MAGI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. PASTORE
Misure di prevenzione y Singole misure y Sor-
veglianza speciale y Con obbligo di soggiorno y
Inosservanza delle prescrizioni di “vivere onesta-
mente” e di "rispettare le leggi" y Reato di cui all’ar-
ticolo 75, comma 2, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
y Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie relativa
ad imputato che si sia posto alla guida di un moto-
ciclo senza aver conseguito la prescritta patente.
. L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere
onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del sog-
getto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno, non conf‌igura il reato previsto dal-
l’art. 75, comma secondo, D.L.vo n. 159 del 2011, il cui
contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specif‌iche; la predetta inosservanza
può, tuttavia, rilevare ai f‌ini dell’eventuale aggravamen-
to della misura di prevenzione. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha annullato senza rin-
vio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
la sentenza di merito con la quale l’imputato era stato
ritenuto colpevole del reato “de quo”, con riferimento
alla condotta costituita dalla guida di un motociclo sen-
za aver conseguito la prescritta patente) (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma al dettato delle SS.UU. che
con la pronuncia 5 settembre 2017, n. 40076, pubblicata per esteso in
questa Rivista 2017, 841, si sono espresse nel senso che l’inosservan-
za delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare

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