Corte di Cassazione Penale sez. I, 30 novembre 2017, n. 54095 (c.c. 27 ottobre 2017)

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Rivista penale 1/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 NOVEMBRE 2017, N. 54095
(C.C. 27 OTTOBRE 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. TARDIO – P.M. GALASSO (DIFF.) – RIC. MAIDA
Pena y Sospensione condizionale y Applicabilità y
Subordinazione alle obbligazioni civili derivanti
dal reato y Provvedimento del giudice dell’esecu-
zione y Che f‌issa il termine per l’adempimento y In
difetto di determinazione dello stesso in sentenza.
. In tema di sospensione condizionale della pena su-
bordinata all’adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, deve ritenersi legittimo il provvedi-
mento del giudice dell’esecuzione che, in assenza di un
termine f‌issato in sentenza per il detto adempimento,
lo f‌issi esso stesso nella misura ritenuta congrua (nella
specie, un anno), con decorrenza dalla data di passag-
gio in giudicato della medesima sentenza. (Mass. Re-
daz.) (c.p., art. 163; c.p., art. 165) (1)
(1) Sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2016, n.
29996, in questa Rivista 2017, 97 e Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2016, n.
15800, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 20 novembre 2015 il Tribunale di
Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto
la richiesta del Pubblico Ministero di revoca della sospen-
sione condizionale della pena concessa a Maida Maria
Angela con propria sentenza del 30 giugno 2011, irrevo-
cabile il 27 agosto 2015, e la richiesta della condannata di
revoca dell’obbligo risarcitorio cui risultava subordinata la
concessione del benef‌icio, ponendo a carico della stessa
l’obbligo di provvedervi entro il 26 agosto 2016.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- con la predetta sentenza alla Maida, condannata alla
pena di anni uno e mesi sei di reclusione, era stato conces-
so il benef‌icio della sospensione condizionale della pena
condizionato al risarcimento del danno liquidato in favore
della parte civile;
- la somma risarcitoria indicata non era stata versata
dalla condannata, che aveva allegato la propria assoluta
impossibilità all’adempimento, la cui valutazione rientra-
va nella propria competenza;
- l’apprezzamento della documentazione depositata in
atti induceva a escludere, pur in presenza di una disagiata
situazione economica (percezione di remunerazione men-
sile non elevata e coniuge privo di occupazione dal maggio
2015), la sussistenza di un comprovato impedimento asso-
luto, avuto riguardo alle emergenze dell’estratto conto in
ordine a enunciate voci per spese voluttuarie, alla interve-
nuta emissione di assegno circolare per l’importo di euro
novemilacinquecento senza conoscersi li benef‌iciario e la
causale, alla esistenza di un debito rateizzato con la ces-
sione di un quinto dello stipendio senza nulla sapersi della
relativa causale, e al pagamento del difensore di f‌iducia;
- l’omissione risarcitoria, inoltre, era stata totale ed espri-
meva la persistente mancata volontà di adempiere «pur a
fronte della possibilità di farlo, seppure con sacrif‌icio»;
- alla omessa indicazione del termine entro il quale
l’obbligo, al cui adempimento la sospensione condizionale
della pena era stata subordinata, poteva, tuttavia, provve-
dere - rigettandosi la richiesta di revoca del benef‌icio, pro-
posta dal Pubblico Ministero - il giudice dell’esecuzione,
in esito alla ripercorsa disamina della giurisprudenza di
legittimità e alla stregua di una interpretazione costitu-
zionalmente orientata dell’art. 165 c.p.p., che tenesse con-
to dei principi di personalità, obbligatorietà ed effettività
della pena e del necessario contemperamento delle ragio-
ni della condannata e della persona offesa, costituitasi,
nella specie, parte civile;
- il detto termine poteva essere f‌issato nella congrua
durata di un anno dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione, per mezzo del difensore avv. Cosimo Palumbo, l’in-
teressata Maida, chiedendone l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione
della legge penale con riferimento agli artt. 163 e 165 c.p. e,
comunque, manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la ricorrente, la circostanza che la sentenza di
condanna non abbia specif‌icato il termine di adempimen-
to dell’obbligo risarcitorio, cui ha subordinato ex art. 165
c.p. la concessione del benef‌icio previsto dall’art. 163 c.p.,
comporta un preciso effetto in executivis, posto in evi-
denza dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo con
sentenza n. 24642/2015, secondo cui, in difetto di «omessa
specif‌icazione del termine per realizzare l’avveramento
della condizione cui è subordinata la fruizione del benef‌i-
cio», l’obbligato «può sentirsi autorizzato ad attendere per
provvedere sino a che non sia spirato il termine di eff‌ica-
cia della sospensione condizionale».
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecu-
zione, invece, in contrasto con i richiamati principi giuri-
sprudenziali e del tutto arbitrariamente, ha f‌issato un ter-
mine diverso e anteriore rispetto a quello quinquennale dal
passaggio in giudicato della sentenza, da applicarsi nel caso
di specie, trattandosi di condanna per ipotesi delittuose.

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