Corte di Cassazione Penale sez. V, 10 ottobre 2016, n. 42774 (ud. 21 settembre 2016)

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giur
Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
ne il giudice di seconde cure dà espressamente atto che
“in considerazione della pena inf‌litta, va senz’altro accolta
la richiesta difensiva di esclusione delle pene accessorie
sopra richiamate”, ossia “dell’interdizione in perpetuo dai
pubblici uff‌ici e legalmente durante la pena”. Nell’ipote-
si in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della
sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’in-
dicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della
motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento
seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazio-
ne prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di
rettif‌ica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art.
619 c.p.p. (sez. VI, n. 8916 del 8 febbraio 2011, Rv. 249654;
sez. IV, n. 26172 del 19 maggio 2016, Rv. 267153).
Va, pertanto, integrato, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., il
dispositivo della sentenza di appello, con conseguente re-
voca anche della pena accessoria dell’interdizione legale.
8. Va, inf‌ine, dichiarata l’estinzione del reato di cui
all’art. 353 c.p. per sopravvenuta prescrizione.
8.1. Il reato, infatti, risulta consumato il 31 gennaio
2008; da tale momento è cominciato a decorre il termi-
ne di prescrizione che, tenuto conto delle interruzioni di
legge, è pari nella sua estensione massima ad anni sette e
mesi sei. Deve poi essere aggiunto l’ulteriore termine di
anni uno dovuto alle diverse sospensioni dichiarate nel
corso del processo (mesi quattro e giorni venti per rinvio
su istanza del difensore dell’udienza del 25 novembre 2009
davanti al G.u.p.; mesi sette e giorni dieci per rinvio su
istanza delle parti dell’udienza del 14 aprile 2010 davanti
al G.u.p.); con la conseguenza che al 31 luglio 2016 il reato
si è estinto per prescrizione. Trattandosi di prescrizione
maturata dopo la deliberazione della sentenza di appel-
lo e non essendo il ricorso per cassazione inammissibile,
la causa estintiva deve essere rilevata ex off‌icio, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., ad opera di questa Corte di legittimità.
8.2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza im-
pugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perchè
estinto per prescrizione. Alla determinazione della resi-
dua pena per il delitto di estorsione può procedere, ai sen-
si dell’art. 620 lett. L) c.p.p., direttamente questa Corte, in
funzione del relativo calcolo operato dal giudice di primo
grado, eliminandosi, per l’effetto, l’aumento di pena pari a
mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa apportato
in relazione al reato di cui capo B) per la continuazione.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell’imputato alla
pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed
euro 666,00 di multa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 OTTOBRE 2016, N. 42774
(UD. 21 SETTEMBRE 2016)
PRES. PALLA – EST. DE MARZO – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. LATRI ED ALTRO
Furto y Momento consumativo del reato y Sottra-
zione di autovettura munita di sistema di antifurto
satellitare y Reato tentato y Esclusione y Furto con-
sumato y Ragioni.
. Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche
quando oggetto della sottrazione sia un’autovettura
munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto
tale strumento non impedisce la sottrazione ed il con-
testuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la
diversa funzione di agevolarne il recupero. (c.p., art.
56; c.p., art. 624) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9394, in Arch.
giur. circ. 2014, 1029 e Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824, in
questa Rivista 2003, 106.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 4 novembre 2015 la Corte d’appello
di Torino, in parziale riforma della decisione di primo gra-
do, ritenuta la sussistenza di un unico delitto consumato
di furto aggravato (art. 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1,
n. 2), in relazione alla sottrazione di un’autovettura e dei
beni in essa contenuti, ha rideterminato la pena inf‌litta
agli imputati, Roberto Milojevic e Luigi Latri, conferman-
do la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni
in favore della costituita parte civile.
2. Nell’interesse degli imputati sono stati proposti di-
stinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Milojevic si aff‌i-
da ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi mo-
tivazionali e violazione dell’art. 132 c.p., in relazione alla
determinazione della pena base.
4. Il ricorso proposto nell’interesse del Latri è aff‌idato
ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applica-
zione degli artt. 56 e 624 c.p., rilevando che la condotta de-
gli imputati doveva essere qualif‌icata come tentativo, dal
momento che gli stessi erano stati fermati in breve tempo
e tratti in arresto, a causa della predisposizione di un si-
stema satellitare, monitorato dall’addetto alla vigilanza, al
quale tale attività ben poteva essere delegata dal titolare
del bene. A sostegno della tesi indicata il ricorrente invoca
le argomentazioni di sez. un., n. 52117 del 17 luglio 2014,
Prevete, Rv. 261186.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazio-
nali ed erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1,
n. 2, dal momento che, non essendo stato rinvenuto nella
disponibilità degli imputati alcun marchingegno elettro-
nico per aprire il veicolo, difettava ogni elemento idoneo a
dimostrare la sussistenza della ritenuta circostanza aggra-
vante dell’uso del mezzo fraudolento.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali
ed erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4, per non
avere la Corte territoriale argomentato, se non con for-
mule tautologiche, in ordine alla più accentuata capacità
criminale rivelata dalla nuova condotta attribuita al Latri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto nell’interesse del Milojevic è
inammissibile, dal momento che la graduazione della

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