Corte di Cassazione Penale sez. I, 14 marzo 2017, n. 12328 (ud. 2 marzo 2017)

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giur
Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
stati dichiarati inammissibili in ossequio al principio affer-
mato dalle Sezioni Unite per cui l’operatività della prescri-
zione è preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per
cassazione risulti inammissibile (sez. un. n. 6903/17 del 27
maggio 2016, Aiello). Deve invece essere disposto il rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Milano ai f‌ini della
rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai
reati per cui non è stata rilevata l’estinzione (e cioè quelli
di cui agli artt. 646, 494 c.p.), non potendo procedervi que-
sta Corte atteso che nella valutazione effettuata dai giudici
del merito, ai f‌ini della continuazione, quello più grave sul
quale era stata commisurata la pena base era stato ritenu-
to quello di cui all’art. 617 c.p. oggetto di riqualif‌icazione in
questa sede. Ferme restando le statuizioni civili in favore
dell’Università IULM, il rinvio deve essere disposto anche
in relazione a quelle adottate in favore della Caimi, doven-
do il giudice di rinvio valutare se a seguito della più volte
menzionata riqualif‌icazione parziale del fatto di cui al capo
A) ai sensi del meno grave reato di cui all’art. 616 c.p. deb-
ba eventualmente rivalutarsi l’entità della somma liquida-
ta a titolo di risarcimento, rimanendo tale giudice peraltro
libero di confermare la precedente decisione sul punto pur
fornendo motivazione sulle ragioni dell’eventualmente ri-
tenuta ininf‌luenza della circostanza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 14 MARZO 2017, N. 12328 (*)
(UD. 2 MARZO 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. APRILE – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. G.
Circostanze del reato y Aggravanti y Art. 61, n. 11
quinquies, c.p. y Minore degli anni diciotto y Perce-
zione della commissione del reato y Necessità y Pre-
senza del minore non visibile all’autore del reato y
Sussistenza dell’aggravante y Condizioni.
. La circostanza aggravante dell’essere stato il delitto
commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi pre-
viste dall’art. 61, n. 11 quinquies, c.p., è conf‌igurabile
tutte le volte che il minore degli anni diciotto perce-
pisca la commissione del reato, anche quando la sua
presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi,
tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe do-
vuto averla usando l’ordinaria diligenza. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 61; c.p., art. 575; c.p., art. 577) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è stata pubblicata in questa Rivi-
sta 2017, 331. Se ne pubblica solamente la massima con nota
di FILIPPO FANOLI.
SUL SIGNIFICATO
DELLA LOCUZIONE “IN
PRESENZA (…) DI MINORI”
CONTENUTA NELLA NUOVA
AGGRAVANTE COMUNE
DI CUI ALL’ART. 61, N. 11
QUINQUIES, C.P.
di Filippo Fanoli
Nella sentenza che si annota, la Suprema Corte af-
fronta per la prima volta la questione del signif‌icato da
attribuire alla locuzione “in presenza (…) di minori” con-
tenuta nella nuova aggravante comune di cui all’art. 61, n.
11 quinquies c.p., sia in relazione all’elemento oggettivo
della stessa, sia in relazione all’atteggiamento psicologico
dell’agente.
La norma in questione, infatti, stabilisce che costitui-
sce circostanza aggravante l’aver “nei delitti non colposi
contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà
personale nonché nel delitto di cui all’art. 572 commesso
il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto
ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.”
La nuova circostanza aggravante è stata introdotta con
la L. 119 del 2013, di conversione del D.L. 14 agosto 2013
n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
e per il contrasto della violenza di genere”, teso ad “ina-
sprire, per f‌inalità dissuasive, il trattamento punitivo di
tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di pre-
venzione f‌inalizzate alla anticipata tutela delle donne e di
ogni vittima di violenza domestica” (1).
Il legislatore dell’emergenza aveva previsto una dispo-
sizione analoga a quella vigente che però accedeva sola-
mente ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
e di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); la legge di con-
versione, invece, ne ha ampliato notevolmente l’ambito di
applicabilità inserendola, come si è detto, fra le aggravanti
comuni: essa abbraccia oggi gli interi capi I e III del titolo
XII del Libro II del codice penale, oltre al delitto di mal-
trattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).
In siffatta maniera il legislatore ha inteso dare una
specif‌ica valenza giuridica al fenomeno della c.d. “violenza
assistita” (2), “intesa come il complesso di ricadute di tipo
comportamentale, psicologico, f‌isico, sociale e cognitivo,
nel breve e nel lungo termine, sui minori costretti ad assi-
stere ad episodi di violenza domestica” (3).
La disposizione è infatti f‌inalizzata a sanzionare in
modo più incisivo, oltre alle ipotesi di reati compiuti in
danno di soggetti “deboli” per def‌inizione (minori e donne
in stato di gravidanza), proprio l’esposizione del minore
alla percezione di atti di violenza.
È stato accolto con favore da parte della dottrina il
menzionato ampliamento dell’ambito di applicabilità della

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