Corte di Cassazione Penale sez. III, 28 marzo 2017, n. 15228 (ud. 31 gennaio 2017)

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giur
Rivista penale 5/2017
LEGITTIMITÀ
tributario penalmente rilevante può essere attribuito a
forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili
all’imprenditore, che non ha potuto tempestivamente por-
vi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che
sfuggono al suo dominio f‌inalistico (tra le altre, sez. III, n.
47250 del 21 giugno 2016, D’Anchera, non massimata; sez.
III, n. 8352 del 24 giugno 2014, Rv. 263128).
Le doglianza in punto di responsabilità, pertanto, deb-
bono esser dichiarate inammissibili, con conseguente
formazione del giudicato sul punto.
7. Infondate, di seguito, risultano poi le ulteriori cen-
sure, in punto di conversione della pena ex lege n. 689 del
1981 e di sospensione condizionale della stessa.
Quanto alla prima, la sentenza - con argomento ade-
guato e non censurabile - ha evidenziato che questa non
poteva esser riconosciuta alla luce della gravità del fatto
e dell’intensità del dolo, tali da far ritenere che «la san-
zione sostituiva possa rivelarsi ineff‌icace sia sotto il prof‌ilo
aff‌littivo, sia dal punto di vista rieducativo»; in tal modo,
dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato i co-
stanti indirizzi in materia, a mente dei quali la sostituzione
delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione
discrezionale del Giudice, che deve essere condotta con
l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p., prendendo in
esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è inter-
venuta condanna e la personalità del condannato (tra le
altre, sez. I, 9326 del 27 gennaio 2015, Pritoni, Rv. 263558;
sez. II, n. 5989 del 22 novembre 2007, Frediani, Rv. 239494).
In ordine, poi, alla sospensione condizionale della
pena, la stessa è stata negata in forza dei precedenti penali
a carico del Volanti, il quale risultava aver già usufruito
del benef‌icio, riportando poi un’ulteriore condanna (sen-
za sospensione); «e dunque non sussistendo le condizioni
per una nuova prognosi favorevole sulla futura astensione
dalla commissione di altri delitti». Una motivazione anco-
ra del tutto congrua, non certo manifestamente illogica e,
come tale, non censurabile; neppure, peraltro, richiaman-
do la natura dei precedenti, oppure la loro risalenza nel
tempo od il carattere depenalizzato degli stessi fatti, come
nel presente ricorso, atteso che ciò può eventualmente
incidere sulla legittimità della sospensione condizionale
(nel senso di rimuovere un ostacolo alla sua concessio-
ne), non già sulla valutazione prognostica in sé operata
dal Giudice, che dalla sussistenza di precedenti può anche
del tutto prescindere.
Tali doglianze, pertanto, debbono esser rigettate.
8. Da ultimo, la richiesta di annullamento senza rinvio
della sentenza formulata ai sensi dell’art. 13, D.L.vo n. 74
del 2000, a mente del cui comma 1 “i reati di cui agli arti-
coli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili
se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni am-
ministrative e interessi, sono stati estinti mediamente in-
tegrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione all’ac-
certamento previsto dalle norme tributarie, nonché del
ravvedimento operoso”; pagamento che il Volanti avrebbe
eseguito, come da documentazione allegata alla memoria.
Orbene, al riguardo occorre innanzitutto rilevare che
- come da giurisprudenza di questa Corte - tale causa di
non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del D.L.vo n. 158 del 2015 (che
ha sostituito, nei termini anzidetti, l’art. 13, D.L.vo n. 74
del 2000), anche qualora, a quel momento, fosse già sta-
to aperto il dibattimento (sez. III, n. 40314 del 30 marzo
2016, Fregolent, Rv. 267807, alla quale si rimanda, secondo
cui «la diversa natura assegnata al pagamento del debito
tributario, quale “fatto” che non riguarda più soltanto il
quantum della punibilità, ma l’an della punibilità, com-
porta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato
oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla
norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesi-
me condizioni fondanti l’eff‌icacia della causa estintiva; il
principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti
per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sot-
to il prof‌ilo sostanziale, il pagamento del debito tributario
assuma la medesima eff‌icacia estintiva, sia che avvenga
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del D.L.vo 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, pur-
ché prima del giudicato. La preclusione assegnata, in ma-
niera non irragionevole, ad un momento della scansione
processuale, non può operare allorquando, in applicazione
del principio del favor rei, la più favorevole disciplina - in-
trodotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la
scansione era stata già superata - debba essere applicata
agli imputati che hanno provveduto al pagamento integra-
le del debito tributario».).
Ciò premesso, ritiene però la Corte di non poter proce-
dere alla valutazione dei documenti allegati alla domanda
ex art. 13 in oggetto, in quanto attinenti al merito della
contestazione ed alle somme ivi interessate, occorrendo al
riguardo un nuovo esame - limitatamente all’applicabilità
di questa causa di non punibilità - da parte della Corte di
appello di Milano. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 MARZO 2017, N. 15228
(UD. 31 GENNAIO 2017)
PRES. SAVANI – EST. ACETO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. CUCINO
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Sana-
toria edilizia y Interventi eseguiti in parziale dif-
formità dal permesso di costruire y Soglia di tol-
leranza” del 2 % rispetto alle misure progettuali y
Rilevanza y Limiti.
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Richiesta di certif‌icazioni y Permesso
di costruire in sanatoria y Planimetrie relative allo
"stato di fatto" y Stato di fatto diverso da quello ef-
fettivo y Falsità ideologica y Susistenza.
. In tema di urbanistica, la “soglia di tolleranza” del 2%
rispetto alle misure progettuali, prevista dall’art. 34,
comma 2 ter, del D.P.R. n. 380/2001, rileva soltanto ai

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