Corte di Cassazione Penale sez. II, 10 febbraio 2017, n. 6320 (ud. 11 gennaio 2017)

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4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
ne suff‌icienti a ritenere la stessa non ancora maturata. Al
riguardo, occorre sottolineare, in conformità all’insegna-
mento ripetutamente impartito dalla Corte di legittimità,
come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’ob-
bligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputa-
to per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso
in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato,
emergano in modo incontrovertibile, (sez. un., n. 35490
del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 24427401). E invero
il concetto di «evidenza», richiesto dal secondo comma
dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una
verità processuale così chiara e obiettiva da rendere su-
perf‌lua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qual-
cosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione
ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato
(ex multis sez. IV, n. 23680 del 7 maggio 2013, Rizzo, Rv.
25620201). Tanto deve ritenersi certamente non riscon-
trabile nel caso di specie, avendo il Collegio positivamen-
te verif‌icato l’infondatezza di tutte le doglianze avanzate
dall’odierna ricorrente avverso la sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti. Ne discende che, ai sensi
del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio in relazione agli effetti penali per
essere il reato contestato estinto per prescrizione. La rile-
vata infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dall’impu-
tata - di là dall’annullamento della sentenza impugnata,
limitatamente alla condanna penale pronunciata a carico
della Re. a causa dell’intervenuta prescrizione - impone
peraltro la conferma delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili, in conformità
alle previsioni di cui all’art. 578 c.p.p. Segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali in
favore delle costituite parti civili Ga. A., Ga. P., Gi. Nu.,
Gu. E. e Gruppo Volontari Croce Verde O.N.L.U.S. liquidate
come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 10 FEBBRAIO 2017, N. 6320
(UD. 11 GENNAIO 2017)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PACILLI – P.M. ZOCCO (CONF.) – RIC. SIMEOLI
Notif‌icazioni in materia penale y A mezzo P.E.C.
y Dal difensore dell’imputato al difensore della per-
sona offesa y Ammissibilità y Sussistenza.
. Nel contesto normativo (di cui agli artt. 152 c.p.p. e
48 D. L.vo 82/2005) deve ritenersi che la lettera rac-
comandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi
dell’articolo 152 c.p.p., può essere sostituita dalla co-
municazione a mezzo PEC, con la conseguenza che, nel
caso in esame, la notif‌ica effettuata a mezzo PEC dal
difensore dell’imputato al difensore della persona of-
fesa ex articolo 299 c.p.p., deve ritenersi validamente
effettuata. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 152; c.p.p., art.
299; d.l.vo 7 marzo 2005, n. 82, art. 48)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 29 luglio 2016 il Tribunale del riesa-
me di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inam-
missibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa
il 4 luglio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari
dello stesso Tribunale, con cui era stata rigettata l’istanza
dell’imputato, in atti generalizzato, tesa ad ottenere la so-
stituzione della misura cautelare della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale del riesame, premesso che il Simeoli era
imputato, tra l’altro, del reato di cui all’art. 630 c.p., ri-
entrante tra i procedimenti aventi ad oggetto delitti com-
messi con violenza alla persona ai sensi dell’art. 299 c.p.p.,
ha ritenuto che l’atto di appello non fosse stato ritualmen-
te notif‌icato alla persona offesa, in quanto comunicato a
mezzo PEC al suo difensore e, dunque, con una modali-
tà non consentita alle parti private nel processo penale.
Da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello
proposto, atteso che l’art. 299, comma 4 bis, c.p.p., come
modif‌icato dal D.L. n. 93/2013, prevede che, dopo la chiu-
sura delle indagini preliminari, la richiesta, proveniente
dall’imputato, di revoca o di sostituzione delle misure
previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286
c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti
commessi con violenza alla persona, deve essere conte-
stualmente notif‌icata, a cura della parte richiedente ed a
pena di inammissibilità, presso il difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo
che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a di-
chiarare o eleggere domicilio.
Avverso detto provvedimento l’indagato (con l’ausilio
di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale) ha pro-
posto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di inammissibi-
lità in relazione all’art. 299, comma IV bis, c.p.p., come
modif‌icato dal D.L. n. 93/2013. Ad avviso del ricorrente,
la PEC, pervenuta al difensore della persona offesa, come
attestato dal rapporto di consegna e ricevuta di accetta-
zione, ha consentito alla predetta di avere conoscenza
dell’atto, come previsto dall’art. 299 c.p.p., che impone che
la persona offesa sia posta a conoscenza di eventuali ri-
chieste di modif‌ica della misura cautelare, al f‌ine di eser-
citare la facoltà di intervento nel relativo procedimento,
qualora lo ritenga. Peraltro, le sentenze, richiamate nel
provvedimento impugnato, stabilirebbero solo il principio
per cui le parti private non possono avvalersi della PEC
per interloquire con l’autorità giudiziaria, sicché non si
attaglierebbero al caso in esame.
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi del-
l’art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno con-
cluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non può, infatti, condividersi l’assunto del Tribuna-
le del riesame secondo cui la notif‌ica al difensore della

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