Corte di Cassazione Penale sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 6380 (ud. 20 gennaio 2017)

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giur
Rivista penale 4/2017
LEGITTIMITÀ
dendo, come nel caso in esame, accertamenti e valutazioni
di merito non può essere compiuto in sede di legittimità e
deve essere devoluto al giudice del merito.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rin-
vio limitatamente alla verif‌ica circa la sussistenza o meno
della causa di non punibilità reclamata, fermo restando
che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della
Corte di cassazione, limitatamente alla verif‌ica della sus-
sistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di
non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice
di rinvio non può dichiarare l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla
sentenza di annullamento parziale (sez. III, n. 30383 del
30 marzo 2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; sez. III, n. 50215
del 8 ottobre 2015, Sarli, Rv. 265434).
Il ricorso va rigettato nel resto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 10 FEBBRAIO 2017, N. 6380
(UD. 20 GENNAIO 2017)
PRES. D’ISA – EST. SERRAO – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. R.
Professioni intellettuali y Medici e chirurghi y
Colpa medica y Paziente affetto da malattia menta-
le y Trasferimento in ambulanza y Sinistro stradale
verif‌icatosi durante il tragitto e provocato dal pa-
ziente y Responsabilità del medico psichiatra.
. Il medico psichiatra che, avendo in cura un soggetto
affetto da malattia mentale (nella specie, schizofre-
nia), il quale abbia poche ore prima dato luogo a ma-
nifestazioni di pericolosità, decida di disporre il suo
trasferimento ad altra struttura meglio attrezzata, da
effettuarsi mediante autoambulanza, è penalmente re-
sponsabile, a titolo di colpa, delle lesioni riportate dal
personale della medesima autoambulanza a seguito di
un incidente stradale cagionato dalla perdita di con-
trollo del veicolo da parte del conducente, a sua volta
dovuta ad improvvise manifestazioni di aggressività
da parte del malato, a fronte della cui prevedibilità il
medico non aveva disposto o suggerito alcuna adegua-
ta misura precauzionale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40;
c.p., art. 43; c.p., art. 589) (1)
(1) Sulla posizione di garanzia che assume il sanitario nei confronti
del paziente si veda Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 1846, in
questa Rivista 2016, 605.In termini generali sulle cause che sono ido-
nee ed escludere la circostanza di reato si veda Cass. pen., sez. un.,
15 settembre 2009, n. 35490, ivi 2010, 783. Per quanto riguarda il rap-
porto di causalità rinvenibile in tema di responsabilità per colpa me-
dica si veda Cass. pen., sez IV, 11 giugno 2008, n. 23507, ivi 2009, 758.
Con riferimento alla nuova disciplina normativa della responsabilità
sanitaria, recata dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, si v. M.L. MISSIAGGIA,
La responsabilità sanitaria, ed. La Tribuna 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la pro-
nuncia di condanna emessa dal Tribunale di (omissis) nei
confronti di Re. F. N., imputata di lesioni personali colpose
ai danni di Ga. A., Gu. E., Gi. Nu. e Ga. P., fatto avvenuto
il 5 febbraio 2009, perchè per colpa, nella sua qualità di
medico psichiatra in servizio presso la Struttura (omissis)
di (omissis), non aveva valutato i sintomi di pericolosità
del paziente R. G., affetto da schizofrenia paranoide croni-
ca, omettendo di fornire al personale del Gruppo Volontari
della Croce Verde di (omissis), che aveva preso l’incarico
di trasportare il paziente nell’ospedale di (omissis), ade-
guate informazioni circa le effettive condizioni psichiche
del R.; quest’ultimo, nel corso del tragitto, si era avventa-
to sul conducente del mezzo, afferrandolo per il collo ed
impossessandosi del volante, con conseguente perdita di
controllo del veicolo, che aveva sbandato pericolosamente
tra le corsie ed inf‌ine aveva effettuato un testa-coda arre-
standosi sulla corsia di emergenza nella direzione opposta
a quella percorsa. Da tale evento erano derivate all’equi-
paggio lesioni personali consistite in sindrome ansiosa
post-traumatica da stress.
2. F. N. Re. propone ricorso per cassazione aff‌idato ad
un unico, articolato, motivo per mancanza, contradditto-
rietà o manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver
richiamato l’antefatto che aveva portato i medici curanti
a decidere che il paziente R. fosse ricoverato in ospedale
psichiatrico il giorno 5 febbraio 2009, la ricorrente ha sot-
tolineato quanto segue: a) non ricorrevano i presupposti
per l’applicazione del regime tipico del T.S.O., in presenza
di paziente collaborante; b) le conversazioni telefoniche
con le quali si era detto all’operatore del 118 che il pazien-
te era tranquillo erano intercorse tra l’operatore medesi-
mo ed il personale infermieristico ed assistenziale della
struttura; c) il personale della Croce Verde, pur informato
in merito alle condizioni del paziente, lo aveva collocato
sul sedile di regola occupato dal capo equipaggio, assicu-
randolo con la cintura di sicurezza e lasciando aperta la
porta scorrevole che separa il vano guida dal vano sanita-
rio. Nel ricorso si lamenta che il giudice di appello si sia
limitato a richiamare la motivazione espressa dal giudice
di primo grado, trascurando l’istanza difensiva di rinno-
vazione dell’istruttoria, formulata in ragione delle dichia-
razioni non convergenti dei testimoni sulle quali si era
basata la prima pronuncia. Si ritiene che la motivazione
sia viziata per aver dilatato il giudizio di disvalore del fat-
to includendovi condotte che, sebbene indicate nel capo
d’imputazione, il giudice di primo grado non aveva attribu-
ito all’imputata, desumendo la sua responsabilità penale
unicamente dal non aver adottato o permesso di adottare
idonee misure di contenimento del paziente durante il tra-
sporto. La ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà
di alcune censure mosse al suo comportamento inerenti
alla storia clinica del paziente, alla scelta di effettuare un
trasporto secondario, alla durata degli attacchi psicotici
del R., alle manifestazioni comportamentali della schizo-
frenia, ritenendo che l’istruttoria avesse dimostrato che i
volontari della Croce Verde avevano ricevuto informazioni
adeguate. Nel ricorso si contesta che l’evento fosse ascrivi-
bile alla condotta dell’imputata, evidenziandosi la lacuno-
sità della motivazione laddove si è trascurato che, nel caso
concreto, non esistevano i presupposti per effettuare un

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