Corte di Cassazione Penale sez. III, 13 febbraio 2017, n. 6584 (ud. 23 novembre 2016)
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giur
4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
del piano concordatario e se il concordato preventivo non
è una manifestazione di autonomia negoziale, bensì un
istituto prevalentemente pubblicistico, è più che illogico
considerare ciò “tamquam non esset” ai fini penali, disso-
ciando settori parimenti pubblicistici dell’ordinamento,
ovvero consentendo da un lato al giudice fallimentare di
ammettere al concordato preventivo l’imprenditore che
nel suo piano progetta di commettere un reato e poi di
omologare la deliberazione con cui i creditori hanno ap-
provato (anche) un siffatto progetto criminoso, e dall’altro
al giudice penale di sanzionare il soggetto che ha eseguito
un accordo omologato (la cui relativa domanda era stata,
tra l’altro, ab origine comunicata al pubblico ministero)
condannandolo per il reato di cui al D.L.vo n. 74 del 2000,
art. 10 ter (così in motivazione sez. III, n. 15853 del 12
marzo 2015, Fantini).
4.3. Si sostiene, al contrario, che la presentazione di una
proposta di concordato preventivo e la sua approvazione
di omologazione da parte del tribunale non fa venir meno
la responsabilità dell’amministratore della società che non
ha versato quanto dovuto all’erario ai fini degli obblighi IVA
(sez. III, n. 39101 del 24 aprile 2013, Mammi, Rv. 257285;
sez. III, n. 44283 del 14 maggio 2013, Gavioli, Rv. 257484;
sez. III, n. 12912 del 4 febbraio 2016, Ugolini, Rv. 266708).
4.4. È necessario sottolineare, tuttavia, che: a) tutte le
pronunce riguardano il reato di cui all’art. 10-ter, D.L.vo
n. 74 del 2000 (omesso versamento dell’imposta sul valore
aggiunto); b) solo la prima sentenza riguardava un caso di
transazione fiscale vera e propria (negli altri si controver-
teva della sola omologazione).
4.5. Solo la sentenza sez. III, n. 3541 del 16 dicembre
2015, Faranda, Rv. 265937, ha espressamente preso in con-
siderazione l’ipotesi di reato prevista dall’art. 10 bis, D.L.vo
n. 74 del 2000, affermando che poiché il reato di omes-
so versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni
rilasciate ai sostituti d’imposta ha carattere istantaneo,
perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l’am-
missione al concordato preventivo della società, in epoca
successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la
responsabilità del rappresentante legale (con ciò lascian-
do intendere che l’ammissione in epoca precedente alla
scadenza del termine escluderebbe tale responsabilità).
4.6. Il reato di cui all’art. 10-bis, D.L.vo n. 74 del 2000 (al
pari dell’omologo reato di cui all’art. 10-ter, stesso decre-
to) è unisussistente e di natura istantanea e si consuma
alla data di scadenza prevista per il versamento omesso.
4.7. Non v’è dubbio, pertanto, che la transazione fiscale
omologata successivamente alla scadenza del termine per
il versamento dell’imposta non estingue il reato ormai già
consumato e ciò anche se la proposta è stata fatta in epoca
antecedente. Per la stessa ragione non sono applicabili al
caso in esame gli speciali istituti previsti dagli artt. 12-bis
e 13, D.L.vo n. 74 del 2000.
4.8. La transazione omologata prima della scadenza del
termine incide, invece, sulla struttura della fattispecie in-
criminatrice in modo profondo perchè ne muta gli elementi
costitutivi e, in particolare, il termine del pagamento, che
può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, e, nel
caso di imposte diverse dall’IVA e da quelle armonizzate,
addirittura ridotto (con eventuale rimodulazione del debito
al di sotto della soglia di punibilità), sostituendo lo stesso
titolo del pagamento, costituito non più ormai dalla dichia-
razione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rila-
sciati ai sostituiti, bensì dalla transazione fiscale. L’inadem-
pimento futuro ed eventuale della transazione ne comporta
la revoca, ma non comporta la “reviviscenza” del reato.
4.9. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha an-
nullato il decreto di sequestro preventivo perchè la transa-
zione fiscale era stata omologata in epoca anteriore alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6584
(UD. 23 NOVEMBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. DI NICOLA – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. ZANETTI
Fonti del diritto y Legge penale y Principio di spe-
cialità y Tra illeciti penali e illeciti amministrativi y
Ex art. 9, comma 1, L. n. 689/1981 y Deroga parziale
ex art. 9, comma 2, L. n. 689/1981 y Reato di illecita
detenzione di animali impagliati y Prevalenza della
sanzione amministrativa y Esclusione y Applicabili-
tà della legge penale y Sussistenza.
. In tema di rapporti tra illeciti penali e illeciti ammi-
nistrativi, il principio di specialità, sancito dall’art. 9,
comma 1, della legge n. 689/1981, trova parziale deroga
in quanto previsto dal successivo comma 2 dello stes-
so art. 9, secondo cui, quando il rapporto sia tra una
disposizione penale (necessariamente solo statale) e
una disposizione regionale o delle province autonome
di Trento e Bolzano che preveda una sanzione ammi-
nistrativa, si applica soltanto la disposizione penale.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la
penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato
di illecita detenzione di animali impagliati apparte-
nenti a specie protette, previsto dagli artt. 6, comma
3, e 30, comma 2, della legge statale n. 157/1992, pur
trattandosi di fatto previsto anche come illecito am-
ministrativo dall’art. 7, comma 4, della legge regionale
n. 26/2002 della Regione Friuli-Venezia Giulia). (Mass.
Redaz.) (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9) (1)
(1) La giurisprudenza della Corte costituzionale è sempre stata fer-
ma nel ritenere che la fonte del potere punitivo risiede solo nella
legislazione statale. In tal senso si veda Corte cost., 22 giugno 1990,
n. 309, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Daniele Zanetti ricorre per cassazione impugnando
la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale
di Udine lo ha condannato alla pena, condizionalmente
sospesa, di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui agli
articoli 11, comma 3, e 30, commi 1 e 8, della legge n. 394
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