Corte di Cassazione Penale sez. I, 16 febbraio 2017, n. 7421 (ud. 17 novembre 2016)

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giur
4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
dell’art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima
volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609,
comma terzo, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore
alla data della deliberazione della sentenza d’appello (cfr.
sez. VI, n. 20270 del 27 aprile 2016, Gravina, Rv. 266678 e
sez. VII, n. 43838 del 27 maggio 2016, Savini, Rv 268281).
Tale orientamento si fonda, essenzialmente, sull’osserva-
zione che «le ponderazioni sull’esistenza dei presupposti
essenziali per l’applicabilità della causa di non punibilità
ex art. 131-bis c.p. [...] sono caratterizzate da un’intrin-
seca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono
proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere
tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in
tale sede».
3.3. Il principio espresso dall’indirizzo appena indica-
to, però, non appare risolutivo per tutte le ipotesi in cui
possa venire in rilievo l’istituto della particolare tenuità
del fatto.
In primo luogo, l’applicazione dell’istituto di cui all’art.
131-bis c.p. pone una questione di qualif‌icazione giu-
ridica del fatto, e non può ritenersi inibito alla Corte di
cassazione di dare una diversa qualif‌icazione giuridica al
medesimo, quando le sue componenti sono assunte nei
termini accertati in sede di merito. In secondo luogo, poi,
in termini ancor più generali, secondo un autorevole in-
segnamento giurisprudenziale, non è precluso al giudice
di legittimità di adottare una pronuncia di annullamento
senza rinvio «quando, per quel che qui interessa, non è
richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di
legittimità» (così, testualmente, sez. un., n. 13681 del 25
febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266594, § 2. della motivazione,
nonché sez. un., n. 13682 del 25 febbraio 2016, Coccimi-
glio, non masso sul punto, § 3. della motivazione, entram-
be specif‌icamente relative all’istituto di cui all’art. 131-bis
c.p., anche richiamando, in particolare, sez. un., n. 22327
del 30 ottobre 2003, Andreotti, Rv. 226100).
Né, in linea di principio, l’applicabilità di uff‌icio della
causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è
contrastata dalla giurisprudenza delle sezioni unite: que-
ste, anzi, sembrano offrire, sia pure implicitamente, una
indicazione in senso contrario, laddove affermano che,
«quando non sia in questione l’applicazione della soprav-
venuta legge più favorevole ai sensi dell’art. 609, comma
2, c.p.p., la inammissibilità del ricorso per cassazione pre-
clude la deducibilità e la rilevabilità di uff‌icio della causa
di non punibilità» (così sez. un., n. 13681 del 25 febbraio
2016, Tushaj, Rv. 266593, § 1. della motivazione, nonché
sez. un., n. 13682 del 25 febbraio 2016, Coccimiglio, non
masso sul punto, § 1. della motivazione).
Appare perciò corretto concludere che, in applica-
zione della regola f‌issata dall’art. 129 c.p.p., in presenza
di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis c.p. può essere rilevata di uff‌icio, anche se
non dedotta nel corso del giudizio di appello, ove pure ciò
era possibile, quando i presupposti per la sua applicazione
siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano,
quindi, necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal f‌ine.
La rilevabilità di uff‌icio, invece, non sarà possibile quando
occorrano ulteriori indagini di merito, poiché in tal caso
ricorre, eventualmente, un vizio di motivazione, che può
essere rilevato solo se oggetto di tempestiva ed ammissi-
bile doglianza.
3.4. Nella vicenda in esame, la sentenza della Cor-
te d’appello - impugnata con ricorso infondato ma non
inammissibile - ha rappresentato che la condotta della
Varoncelli è «marginale» e che la donna è incensurata, ed
ha applicato alla stessa una pena molto modesta, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inol-
tre, dagli elementi esposti in motivazione si evince che la
condotta posta in essere dall’imputata è stata del tutto
momentanea ed essenzialmente f‌inalizzata a “proteggere”
il f‌iglio dagli accertamenti delle forze dell’ordine.
Può pertanto ritenersi che il fatto, così come ricostru-
ito dai giudici di merito, è qualif‌icabile giuridicamente
come di particolare tenuità a norma dell’art. 131 bis c.p.
4. In conclusione, quindi, all’infondatezza dei motivi
dedotti dal Curia seguono il rigetto del ricorso presentato
dal medesimo, e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Al rilievo di uff‌icio della sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 131-bis c.p. con riferimento al fatto addebitato
alla Varoncelli, segue, invece, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata nei confronti di quest’ultima
perchè il reato non è punibile per la particolare tenuità
del fatto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 FEBBRAIO 2017, N. 7421
(UD. 17 NOVEMBRE 2016)
PRES. DI TOMASSI – EST. BONI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. MIGLIACCIO
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Li-
mitazioni alla concessione di benef‌ici y Reclamo y
Inammissibilità del reclamo y Dichiarata con decre-
to emesso con procedura del plano y Impugnabilità
y Mediante ricorso per cassazione.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Procedimento di sorverglianza
y Competenza per territorio y Reclami proposti ai
sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen. y At-
tualità del grave pregiudizio y Lamentato dall’inte-
ressato y Condizione necessaria y Esclusione y Stato
di detenzione y Imprescindibilità.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Regime di semilibertà y Condi-
zioni y Rimedi compensativi ex art. 35 ter della
L. 354/1975 y Inapplicabilità y Esclusione y Consi-
derazione delle condizioni di vita in cella e delle
possibilità di svolgere attività al di fuori di essa y
Valutazione.
. Il decreto, emesso con procedura “de plano”, con il
quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606,

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