Corte di Cassazione Penale sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 7606 (ud. 16 dicembre 2016)

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4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
2.1.2. Nella pronuncia invocata dal ricorrente la diffe-
renza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 (che riman-
da al codice penale), quanto all’utilizzo di targhe false, è
stata ravvisata esclusivamente nell’elemento della circo-
lazione, che renderebbe speciale la disposizione di cui al
comma 12 (sez. V, n. 9424 del 2012).
2.1.3. Tale valutazione, tuttavia, merita qualche pre-
cisazione. Invero, la circolazione costituisce elemento
caratterizzante e specializzante la fattispecie “ammini-
strativa” di cui al comma 12 dell’art. 100 del c.d.s., sempre
che l’automobilista non abbia alcuna volontarietà nella
circolazione del veicolo proprio con la targa contraffatta,
volontarietà ricavabile appunto dall’uso della targa ma-
nomessa, falsif‌icata o alterata. A tale conclusione deve
giungersi anche in considerazione della formulazione dei
commi 12 e 14, atteso che, ove la mera circolazione, senza
concorrere nella contraffazione, debba essere ritenuta, in
linea generale, elemento differenziatore e specializzante,
dovrebbe concludersi nel senso che l’ipotesi di uso di una
targa manomessa, falsif‌icata o alterata non sarebbe pres-
sochè mai perseguibile penalmente - a dispetto della sua
previsione - posto che normalmente l’uso della targa fal-
sa implica la circolazione dell’auto. Va ribadito in questa
sede, invece, che le due ipotesi, quella di cui all’art. 12 e e
di cui all’art. 14 dell’art. 100 concorrono nel senso che ove
emerga la volontarietà dell’utilizzo della targa contraffat-
ta, quantunque il veicolo sia in circolazione, è integrata
la fattispecie dell’uso della targa, penalmente rilevante ex
art. 489 c.p.p. in virtù del richiamo del comma 14 alle fat-
tispecie del codice penale.
2.1.4. Peraltro, in tema di reati contro la fede pubblica,
la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo
di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme
alla natura dell’atto, con la conseguenza che ad integrare
il reato è suff‌iciente la semplice esibizione del documento
falso, quale che sia il signif‌icato che il soggetto intenda
attribuire all’atto in esso contenuto (sez. V, n. 4647 del 19
novembre 2013).
2.2. Nel contesto descritto non appare illogica la va-
lutazione della Corte territoriale - non espressamente
contestata dal ricorrente - che in sostanza ha ricavato la
volontarietà dell’uso della targa contraffatta dal fatto che
l’imputato è il fratello dell’intestatario dell’auto con la tar-
ga falsa a lui in uso e dalle caratteristiche della falsa targa.
2.3. Il ricorso va, dunque, respinto e l’imputato va con-
dannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7606
(UD. 16 DICEMBRE 2016)
PRES. FIDELBO – EST. CORBO – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. CURIA ED ALTRA
Stupefacenti y Detenzione y Consumo di gruppo y
Acquisto congiunto y Mandato all’acquisto ad uno
degli assuntori y Esclusione y Fatto non punibile y
Ammissibilità y Valutazione y Esclusione.
Impugnazioni penali in genere y Ammissibilità
o inammissibilità y Causa di non punibilità ex art.
131 bis c.p. y Particolare tenuità del fatto y Deduci-
bilità d’uff‌icio in sede di legittimità y Pur non pre-
ventivamente dedotta in sede di merito y Ammissi-
bilità y Condizioni.
Stupefacenti y Commercio clandestino y Attività di
intermediazione y Concorso di persone nel reato y
Fatto di lieve entità y Posto in essere da una donna
incensurata y Al f‌ine di sottrarre il f‌iglio da accerta-
menti y Occultamento della sostanza stupefacente y
Fatto nun punibile y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. In tema di detenzione di sostanze stupefacenti a f‌ine
di spaccio, è da l’escludere che il fatto possa essere
considerato non punibile in quanto riconducibile all’i-
potesi del c.d. “consumo di gruppo” quando l’agente
abbia operato l’acquisito e la successiva cessione in
assenza di un preventivo mandato collettivo. (Mass.
ottobre 1990, n. 309, art. 75) (1)
. Alla stregua del principio generale f‌issato dall’art.
129 c.p.p., deve ritenersi che la causa di non punibilità
prevista dall’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del
fatto) sia rilevabile anche d’uff‌icio in sede di legittimi-
tà, pur se non preventivamente dedotta (nonostante ve
ne fosse stata la possibilità) in sede di merito, sempre
che i relativi presupposti siano rilevabili dagli atti, sen-
za necessità di ulteriori accertamenti in fatto. (Mass.
ottobre 1990, n. 309, art. 75; c.p., art. 131 bis; c.p.p.,
art. 129) (2)
. Può ritenersi non punibile per particolare tenuità del
fatto il reato di concorso in detenzione a f‌ine di spaccio
di sostanza stupefacente posto in essere da una donna
incensurata che, al solo momentaneo f‌ine di sottrarre
il f‌iglio ad accertamenti che erano in corso da parte
della polizia giudiziaria, abbia occultato su di sé una
parte della sostanza stupefacente di cui il medesimo
congiunto aveva la disponibilità. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 131 bis; c.p.p., art. 314; c.p.p., art. 315) (3)
(1) Per una classif‌icazione del “consumo di gruppo” di sostanze stu-
pefacenti si veda Cass. pen., sez. un., 10 giugno 2013, n. 25401, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In dottrina, sull’argomento, si
veda U. NAZZARO, La riconduzione dell’«uso di gruppo» nell’alveo
del consumo personale, in questa Rivista 2013, 979.
(2) In senso difforme si vedano Cass. pen., sez. VII, 17 ottobre 2016,
n. 43838, in Ius&Lex dvd n. 2/2017, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
VI, 16 maggio 2016, n. 20270, ibidem, secondo le quali la questione
dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. non può essere dedotta per la
prima volta in cassazione, “ostandovi il disposto dell’art. 609, comma
terzo, c.p.p., se il predetto articolo era già in vigore alla data della
deliberazione della sentenza d’appello.” Per utili riferimenti sull’ar-
gomento si veda inoltre Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681, in
questa Rivista 2016, 753.

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