Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7614 (ud. 20 settembre 2016)

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4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
Tanto premesso, se, da un lato, non appare peregrino
conf‌igurare l’esistenza di un diritto di credito in capo al
Ceravolo Cataldo nei confronti della società fallita, per-
chè, in fondo, la stessa corte territoriale riconosce che
egli ha partecipato alle trattative per l’acquisto del gio-
catore, coadiuvando, nei suoi incontri con i procuratori
di Guilherme Do Prado Raymundo, lo Zoppo, dal quale)
aveva ricevuto il contratto di mandato, f‌irmato in bianco,
senza l’indicazione del compenso previsto per la sua atti-
vità, dall’altro, deve ritenersi assolutamente condivisibile
la decisione della corte di appello, nella parte in cui ha
ricondotto la condotta dell’imputato alla categoria della
cd. “simulazione relativa”.
Quest’ultima, infatti, ricorre, come si è detto in prece-
denza, quando oggetto della domanda di ammissione al
passivo sia un diritto di credito per un’entità quantitativa-
mente superiore a quella effettiva.
Nel caso in esame, proprio l’enorme divario esistente
tra l’entità dell’ingaggio pattuito per Guilherme Do Prado
Raymundo (f‌issato, secondo quanto riferito da quest’ulti-
mo, in 80.000,00 euro) e l’ammontare della provvigione ag-
giunta nel contratto di mandato prodotto dal Ceravolo Ca-
taldo in sede fallimentare, f‌irmato in bianco dallo Zoppo,
consente di affermare, secondo un percorso argomentati-
vo intrinsecamente coerente, conforme ai principi propri
della prova logica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2 febbraio
1996, n. 2226, rv. 203895), che, pur volendo ammettere che
lo Zoppo abbia inteso riconoscere un diritto di credito in
favore del Ceravolo Francesco per l’attività da quest’ulti-
mo prestata, certamente tale diritto non poteva avere ad
oggetto una somma il cui importo era talmente elevato, da
escludere che l’imputato, come pure sostenuto in ricorso
abbia agito nell’interesse economico della società calcisti-
ca, poi fallita.
Senza tacere che, dalla stessa sentenza di primo grado,
utilizzabile in questa sede, costituendo essa, con quella di
secondo grado, un prodotto unico, in quanto la decisione
della corte territoriale e quella del giudice per le indagini
preliminari, nonostante la diversa conclusione cui sono
pervenute in termini di qualif‌icazione giuridica del fatto e
di responsabilità dello Zoppo, hanno, in realtà, fatto ricor-
so, sul punto, a criteri omogenei di valutazione e seguito
un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass.,
sez. III, 1 febbraio 2002, n. 10163, rv. 221116), si evince
come in primo grado la difesa avesse eccepito che il credi-
to derivante dalla domanda di ammissione al passivo non
era del tutto simulato, ma solo “gonf‌iato” nel suo importo.
Nel replicare a tale osservazione difensiva, il giudice
per le indagini preliminari aveva evidenziato come quanto
eccepito non facesse venir meno la rilevanza penale della
condotta, non essendo consentito insinuare nel fallimen-
to crediti anche solo parzialmente inesistenti, in quanto
tali da recare un pregiudizio agli altri creditori (cfr. p.
11), con un’argomentazione assolutamente conforme alle
rif‌lessioni già svolte a proposito del delitto di cui all’art.
232, comma 1, L. Fall., non rientrante nella prospettiva
del giudice di primo grado sol perchè egli, a differenza
della corte territoriale, ritenendo concorrente nella con-
dotta anche lo Zoppo, la qualif‌icava come delitto proprio
dell’amministratore, in termini di esposizione fattizia di
passività inesistenti (art. 216, comma 1, n. 1, L. Fall.).
Sussiste, inf‌ine, anche l’ulteriore elemento costitutivo
del delitto di cui si discute, rappresentato dalle modalità
fraudolente della simulazione, rese evidenti proprio dalla
produzione del contratto di mandato recante l’importo
che falsamente il Ceravolo intendeva attribuirsi a titolo
di provvigione, presentando la domanda di ammissione al
passivo, conformemente alla previsione normativa, a mez-
zo “di interposta persona” (il f‌iglio Francesco).
A fronte di tali esaustivi argomenti, che non lasciano
spazio a nessuna valida alternativa, indipendentemente
dalla circostanza che la corte territoriale abbia o meno
esplicitamente risposto a tutte le deduzioni prospettate
col gravame (cfr. Cass., sez. II, 12 febbraio 2009, n. 8619),
il ricorso del Ceravolo (il quale, peraltro, come si evince
nell’atto di appello allegato il ricorso, non escludeva, pur
in via meramente ipotetica, che la condotta in addebito
potesse essere ricondotta proprio alla previsione dell’art.
232, comma 1, L. Fall.) pecca di eccessiva genericità.
Con esso, infatti, proponendo una versione alternativa
dei fatti, il ricorrente afferma genericamente, che il com-
penso di 450.000,00 euro gli era dovuto, avendo egli agito
nell’interesse della società fallita senza, tuttavia, indicare
specif‌icamente, come sarebbe stato suo onere, i presup-
posti di fatto e di diritto su cui si fonda la tesi della le-
gittimità del compenso nella misura innanzi indicata (af-
fermazioni tutte, meramente assertive, al netto di alcuni
generici riferimenti al “Regolamento FIGC Agenti” ed alla
“relazione dell’avvocato Grassani”), né quale sarebbe la di-
versa causa che giustif‌icherebbe l’esistenza di un rapporto
giuridico reale presente sotto la veste del titolo simulato,
che escluderebbe una simulazione penalmente rilevante.
Tale ultima censura, peraltro, risulta del tutto irrile-
vante, in quanto fondata sul presupposto, smentito da
un’attenta ricostruzione delle risultanze processuali, della
impossibilità di conf‌igurare la condotta del ricorrente
come simulazione relativa di un credito, di cui si è chiesta
fraudolentemente l’ammissione al passivo fallimentare.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso del
Ceravolo Francesco va, dunque, rigettato, con condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7614
(UD. 20 SETTEMBRE 2016)
PRES. SAVANI – EST. PEZZULLO – P.M. ORSI (CONF.) – RIC. RAZZA
Circolazione stradale y Veicoli y Targa y Guida di
un autoveicolo con la consapevolezza che lo stes-
so sia munito di targa contraffatta y Illecito am-
ministrativo di cui all’art. 100, comma 12, C.d.S. y
Esclusione y Reato di uso di atto falso y Combinato

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