Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7630 (ud. 13 gennaio 2017)

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giur
Rivista penale 4/2017
LEGITTIMITÀ
blazione ordinaria in sede giudiziaria nella stessa misura
agevolata dell’oblazione in sede amministrativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l’eventuale
mancato espletamento della procedura di estinzione non
avrebbe comportato l’improcedibilità dell’azione penale e
non avrebbe comunque precluso al ricorrente di def‌inire
la propria posizione attraverso l’oblazione in sede ammi-
nistrativa o penale.
Tali principi venivano successivamente ribaditi (sez.
III, n. 5864 del 18 novembre 2010 (dep. 2011), Zecchino,
Rv. 249566) e ad essi si richiamava anche una successiva
pronuncia (sez. III, n. 20562 del 21 aprile 2015, Rabitti,
Rv. 26375101).
7. Ciò nonostante, altre decisioni continuavano, seb-
bene incidentalmente, a richiamare i principi affermati
prima della sentenza Cionna (sez. III, n. 34750 del 3 mag-
gio 2011, Costantini, Rv. 25122901; sez. III, n. 5892 del 24
giugno 2014 (dep. 2015), Giordano, Rv. 26406201; sez.
III, n. 45228 del 3 luglio 2014, P.M. in proc. Chinello, Rv.
26074501; sez. III, n. 37228 del 15 settembre 2015 (dep.
2016), Eheim, Rv. 26805001).
8. Ciò posto, a superamento delle difformità inter-
pretative dianzi evidenziate, ritiene il Collegio che vada
condivisa e riaffermata l’articolata lettura della disciplina
in esame effettuata con la sentenza Cionna, perchè mag-
giormente rispondente ad una interpretazione costitu-
zionalmente orientata delle norme esaminate, effettuata
tenendo presenti tutti possibili sviluppi della complessa
procedura di prescrizione, prospettandone un’applica-
zione pratica che garantisce al contravventore una più
ampia possibilità di benef‌iciare della procedura estintiva
assicurando, nel contempo, una più rapida def‌inizione del
procedimento penale.
Una diversa soluzione, peraltro, potrebbe condurre,
come sembra emergere dalla lettura delle decisioni che
l’adottano, alla def‌inizione del processo mediante dichia-
razione di improcedibilità dell’azione penale sulla base
della mera formale assenza della procedura estintiva, sen-
za alcuna possibilità di verif‌ica delle ragioni che l’hanno
determinata.
9. Venendo alla trattazione del caso in esame, va rileva-
to che una tale evenienza è proprio quella che viene pro-
spettata dal ricorrente, il quale, attraverso un richiamo
ad uno dei precedenti conformi alla sentenza 34900/07,
assume che l’azione penale nei suoi confronti non avrebbe
potuto essere iniziata perchè non gli era stata notif‌icata
alcuna prescrizione.
Il motivo, peraltro genericamente formulato, è tuttavia
infondato per le ragioni dianzi illustrate.
10. Il ricorso non merita accoglimento e dovrebbe
pertanto essere rigettato. Va tuttavia rilevato che, nelle
more del presente giudizio, risulta essere spirato il termi-
ne massimo di prescrizione dei reati, che considerate le
interruzioni ed in assenza di sospensioni, va individuato
nella data dell’8 febbraio 2016.
Di tale evenienza deve quindi prendersi atto, con con-
seguente annullamento senza rinvio della sentenza impu-
gnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7630
(UD. 13 GENNAIO 2017)
PRES. BRUNO – EST. MORELLI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. VATTERONI
Abusivo esercizio di una professione y Profes-
sione forense y Praticante y Controversia civilistica
sorta in seguito a sinistro stradale y Persona che si
sia presentata come legale incaricato della tratta-
zione della pratica con compagnia di assicurazione
y Conf‌igurabilità del reato.
. Integra il reato di esercizio abusivo della professione
forense la condotta di chi, non essendo abilitato all’e-
sercizio della suddetta professione, si sia presentato,
nell’ambito di una controversia civilistica sorta in se-
guito a sinistro stradale, come legale incaricato della
trattazione della pratica con la compagnia di assicura-
zione, tenendo i contatti con la stessa e facendo f‌irma-
re al cliente quietanze all’esito di trattative stragiudi-
ziali. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 348) (1)
(1) Nel medesimo senso, in relazione a fattispecie analoga, v. Cass.
pen., sez. V, 10 gennaio 2014, n. 646, in CED Cassazione penale, RV
257955, che precisa come il reato di cui all’art. 348 c.p. si perfeziona
per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predi-
sponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualif‌icandosi come
avvocato, e Cass. pen., sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545, in questa
Rivista 2013, 457.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Fi-
renze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca
del 28 novembre 2013 che aveva condannato Vatteroni Da-
niele alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso
materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della
professione di avvocato.
1.1. A Vatteroni, collaboratore dell’avv. Fiorella Pasto-
re ma non abilitato all’esercizio della professione legale,
viene fatto carico di avere falsif‌icato due quietanze di pa-
gamento, l’una per l’importo di 40.000 euro e l’altra per
quello di 20.000 euro, apparentemente emesse dalla Com-
pagnia Assicuratrice RAS S.p.a. di Milano, fatte poi sotto-
scrivere, rispettivamente, a Pellegrini Cosima e a Celleri-
no Veronica, nonché di essersi presentato alle due donne
ed agli altri congiunti di Cellerino Simone Manuele, dece-
duto in un sinistro stradale, come legale incaricato della
trattazione della pratica con la Compagnia Assicuratrice.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto dall’imputato
personalmente, si articola su due motivi. Con il primo si
deducono violazione di legge e vizi motivazionali con ri-
guardo alla condanna per il reato di cui all’art. 348 c.p.
Si evidenzia come il ricorrente non abbia mai compiuto
atti tipici della professione forense ma si sia limitato a
seguire la vicenda che opponeva la famiglia del deceduto
Cellerino alla Compagnia Assicuratrice, per conto dell’avv.
Pastore, titolare dello studio.

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