Corte di Cassazione Penale sez. III, 17 febbraio 2017, n. 7678 (ud. 13 gennaio 2017)

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giur
Rivista penale 4/2017
LEGITTIMITÀ
to nella circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo
comma, n. 11-quinquies, c.p., può agevolmente essere esa-
minato il primo motivo di ricorso.
Il motivo è del tutto infondato poiché la Corte d’as-
sise di appello di Torino, e prima il G.u.p. del Tribunale
di Cuneo, hanno correttamente interpretato e applicato
la norma di legge nel senso ritenuto da questo Collegio,
dando, inoltre, ampia e logica motivazione delle conclu-
sioni assunte in proposito, con accertamento di fatto in-
censurabile in questa sede, della accertata presenza del
f‌iglio minore Angelo nel soggiorno attiguo e comunicante,
mediante un’ampia porta rimasta aperta, con il locale cu-
cina ove è avvenuto l’omicidio, nonché dell’effettiva per-
cezione del fatto da parte del minore che, oltre a piangere
e urlare non appena compreso cosa era accaduto, riferiva
alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla
madre.
Analoga coerente motivazione è stata stesa dalla Corte
di merito con riguardo alla presenza e percezione del fatto
da parte dell’altro f‌iglio minore Giuseppe che si trovava
nel giardino pertinenziale e che, uditi gli spari, era imme-
diatamente accorso tanto che il ricorrente ha dichiarato
di avere «cercato di chiudere la porta a soff‌ietto per non
fare vedere ai bambini» la madre morta.
3. Il secondo motivo di ricorso propone censure nel
merito al percorso valutativo della Corte di assise di ap-
pello in punto di quantif‌icazione della pena e di giudizio
di bilanciamento, peraltro identiche a quelle già proposte
in appello e alle quali si era già data ampia risposta nel
relativo grado di giudizio, e dunque del tutto inammissi-
bili.
La Corte di merito, con motivazione ampia, congruen-
te, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in
forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantif‌ica-
zione della pena e di comparazione delle circostanze atte-
nuanti generiche con la ritenuta circostanza aggravante.
È, in particolare, inammissibile perchè risolventesi in
censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali,
di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il moti-
vo di ricorso concernente la misura della pena giacché la
motivazione della impugnata sentenza, pure su tali pun-
ti conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni
sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità
della condotta omicida e delle precedenti azioni violen-
te e minacciose elementi sicuramente rilevanti ai sensi
dell’art. 133 c.p. - nonché per le connotazioni di comples-
siva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della
gravità dei fatti.
Il ricorrente indica elementi da considerare in sen-
so positivo (l’assenza di precedenti penali e l’esercizio
dell’attività di Guardia Particolare Giurata), già esaminati
e ampiamente valutati; in particolare, l’attività lavorativa,
secondo la Corte di merito, avrebbe piuttosto dovuto spin-
gere l’imputato a un maggiore autocontrollo e al rispetto
delle regole del vivere civile e dei precetti penali.
Dall’ampia e coerente motivazione discende l’inammis-
sibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri
di scelta osservati dalla Corte di assise di appello, come
del pari inammissibili risultano quelle che più specif‌ica-
ta mente assumono la valutazione degli elementi all’uopo
considerati risolvendosi, infatti, le stesse in censure in
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel
presente giudizio di legittimità, anche perchè la motiva-
zione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato
in proposito per le connotazioni di coerenza, di completez-
za e di razionalità dei suoi contenuti.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe-
se del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7678
(UD. 13 GENNAIO 2017)
PRES. FIALE – EST. RAMACCI – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. BONANNO
Prevenzione infortuni y Materie e prodotti peri-
colosi o nocivi y Detenzione in deposito di sostan-
za inf‌iammabile y Obbligo di denuncia al comando
dei Vigili del fuoco territorialmente competente y
Omissione y Ipotesi di reato di cui all’art. 679 c.p. y
Conf‌igurabilità y Sussistenza.
Prevenzione infortuni y Vigilanza y Organo di vi-
gilanza y Indicazione delle prescrizioni di regola-
rizzazione y Facoltà y Ex artt. 20 e 22 del D.L.vo
n. 758/1994 y Mancanza di utilizzazione di detta fa-
coltà y Causa di improcedibilità dell’azione penale y
Conf‌igurabilità y Esclusione y Oblazione in sede am-
ministrativa ovvero in sede giudiziaria y Possibilità.
. Integra il reato di cui all’art. 679 c.p. la detenzione in
deposito di sostanza inf‌iammabile quale è il gasolio per
autotrazione senza che sia stato soddisfatto l’obbligo
di denuncia all’autorità, da identif‌icarsi, ai sensi del-
l’art. 36 del D.P.R. n. 547/1955, nel comando dei Vigili
del fuoco territorialmente competente. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 679) (1)
. In tema di reati contravvenzionali previsti dalla nor-
mativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non
essendovi obbligo, ma solo facoltà, da parte dell’organo
di vigilanza, di impartire prescrizioni per la regolariz-
zazione delle infrazioni riscontrate, come previsto dagli
artt. 20 e 22 del D.L.vo n. 758/1994, il fatto che l’organo
di vigilanza non si avvalga di tale facoltà non costitu-
isce ostacolo all’esercizio dell’azione penale, fermo
restando che, ove la regolarizzazione sia comunque in-
tervenuta, il contravventore potrà chiedere e ottenere
di essere ammesso all’oblazione in sede amministrati-
va ovvero, qualora il procedimento penale sia stato già
instaurato, all’ordinaria oblazione in sede giudiziaria,
nella stessa misura agevolata di quella amministrativa.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 162; c.p., art. 162 bis; c.p., art.
679; d.l.vo 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20; d.l.vo 19
dicembre 1994, n. 758, art. 22) (2)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 23 novembre
2012, n. 45830, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen.,

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