Corte di Cassazione Penale sez. I, 14 marzo 2017, n. 12328 (ud. 2 marzo 2017)

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Rivista penale 4/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 14 MARZO 2017, N. 12328
(UD. 2 MARZO 2017)
PRES. DI TOMASSI – EST. APRILE – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC. G.
Circostanze del reato y Aggravanti y Art. 61, n. 11
quinquies, c.p. y Minore degli anni diciotto y Perce-
zione della commissione del reato y Necessità y Pre-
senza del minore non visibile all’autore del reato y
Sussistenza dell’aggravante y Condizioni.
. La circostanza aggravante dell’essere stato il delitto
commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi pre-
viste dall’art. 61, n. 11 quinquies, c.p., è conf‌igurabile
tutte le volte che il minore degli anni diciotto perce-
pisca la commissione del reato, anche quando la sua
presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi,
tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe do-
vuto averla usando l’ordinaria diligenza. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 61; c.p., art. 575; c.p., art. 577) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe la S.C. fornisce un’interpretazione
del termine “in presenza” relativo alla circostanza aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies c.p. Qualche utile riferi-
mento si rinviene nelle sentenze citate in parte motiva: Cass. pen.,
sez. III, 25 marzo 2015, n. 12537, in questa Rivista 2015, 1013 e Cass.
pen. , sez. III, 15 aprile 2008, n. 15633, ivi 2009, 341. Sull’aggravante
specif‌ica si rinvia al commento all’art. 61 c.p. contenuto in L. TRA-
MONTANO, Codice penale Studium, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise
d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 di-
cembre 2014 del Giudice dell’udienza preliminare del Tri-
bunale di (Omissis) che, in sede di giudizio abbreviato,
aveva dichiarato V. G. responsabile del delitto di omicidio
aggravato della convivente S. A. (artt. 575, 577, 61, primo
comma, n. 11 - quinquies, c.p.), esclusa l’aggravante dei
futili motivi, concesse le circostanze attenuanti generiche
equivalenti rispetto all’aggravante, irrogando la pena di
sedici anni di reclusione.
La Corte di merito, dopo avere fatto richiamo alla sen-
tenza di primo grado per quello che concerne la non con-
testata responsabilità del ricorrente per l’omicidio della
convivente cagionato mediante l’esplosione a distanza
ravvicinata di tre colpi di arma da fuoco diretti al torace
della vittima - colpi esplosi con l’arma della quale G. pote-
va legittimamente disporre in quanto (Omissis) -, ha riget-
tato i motivi di appello riguardanti la sussistenza dell’ag-
gravante di cui all’art. 61, primo comma, n. ll-quinquies,
c.p., e il trattamento sanzionatorio con riguardo al giudizio
di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e
l’indicata circostanza aggravante.
2. Ricorre Vitantonio Gioia, a mezzo del difensore avv.
Raffaele D’Antino, che chiede l’annullamento della sen-
tenza impugnata, formulando due motivi di ricorso, so-
stanzialmente riproducenti i motivi di appello.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che la sentenza è
nulla per l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener con-
to nell’applicazione della legge penale, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. b), c.p.p., con riferimento all’art. 61,
primo comma, n. 11-quinquies, c.p., nonché per la man-
canza, contraddittorietà o manifesta illogicità della moti-
vazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con
riguardo alla citata aggravante che sarebbe stata ritenuta
sussistente nonostante i f‌igli minori, pur presenti nell’ap-
partamento e nelle relative pertinenze in cui è avvenuto il
fatto, non hanno allo stesso direttamente assistito.
2.2. Osserva, con il secondo motivo, che la sentenza è
nulla per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illo-
gicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e), c.p.p., con riguardo all’operato giudizio di bilan-
ciamento, dovendosi ritenere la prevalenza delle concesse
circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta ag-
gravante, evidenziando la contraddittorietà della motiva-
zione in relazione agli indici di cui all’art. 133 c.p., nonché
la contraddittorietà della motivazione derivante dalla ri-
tenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche
che avrebbe dovuto indurre la Corte a operare un giudi-
zio di prevalenza e, inf‌ine, la mancanza di motivazione in
ordine alla determinazione della pena essendosi il giudice
di merito discostato dal minimo edittale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve es-
sere ricordato che la legge 15 ottobre 2013, n. 119, che
ha convertito, con modif‌icazioni, il decreto-legge 14 ago-
sto 2013, n. 93, ha provveduto a conf‌igurare una nuova
aggravante comune, collocata nell’art. 61, primo comma,
n. 11-quinquies, c.p., per il caso che i delitti non colposi
contro la vita e l’incolumità individuale, contro la liber-
tà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano
commessi «in presenza o in danno di un minore di anni di-
ciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»,
nel contempo eliminando la previsione originariamente
inserita dal decreto-legge che aveva esteso l’aggravante
speciale prevista dall’art. 572, secondo comma, c.p., per

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