Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 6636 (ud. 19 gennaio 2017)

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Rivista penale 4/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6636
(UD. 19 GENNAIO 2017)
PRES. ROMIS – EST. PEZZELLA – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. VALENZUELA
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamento y Modalità y Alcooltest y Dicitura
“volume insuff‌iciente” y Validità della misurazione
y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, premesso che
costituisce onere della difesa dell’imputato, qualora
l’accertamento strumentale del tasso alcolemico abbia
dato esito positivo, fornire la prova della inattendibilità
dello strumento di misurazione, deve anche ritenersi
che non valga ad inf‌iciare la validità di detto accer-
tamento il solo fatto che l’indicazione del tasso alco-
olemico riscontrato sia accompagnata dalla dicitura
“volume insuff‌iciente”, atteso che tale dicitura prova
soltanto che la quantità d’aria espirata, pur se minore
di quella occorrente per una misurazione ottimale, è
stata comunque suff‌iciente a fornire un dato aff‌idabile,
dovendosi altrimenti giungere alla conclusione che, in
assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare
al meglio l’esame, la riscontrata insuff‌icienza del volu-
me sia dovuta ad un volontario comportamento dell’in-
teressato, con conseguente conf‌igurabilità, a carico di
quest’ultimo, del reato di rif‌iuto di sottoporsi all’accer-
tamento, previsto dall’art. 186, comma 7, C.d.S.. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Questione controversa. Seguono l’indirizzo espresso dalla massi-
ma in epigrafe: Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40709, in Arch.
giur. circ. 2017, 38 e Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1878, ivi
2014, 505. Un secondo indirizzo, espresso da Cass. pen., sez. IV, 21 ago-
sto 2013, n. 35303, pubblicata s.m. in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tri-
buna, ritiene che lo stato di ebbrezza non possa ritenersi provato sulla
base dell’alcooltest quando su entrambi i tagliandi rilasciati dall’e-
tilometro compaia la dicitura "volume insuff‌iciente", poichè questo
contrasterebbe insanabilmente con la contestuale indicazione, pure
presente sugli scontrini, relativa al valore relativo al tasso alcolemi-
co registrato, evenienza quest’ultima che presuppone l’effettuazione
di una corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato.
Pertanto, "proprio l’incompatibilità logica tra i dati rilasciati dalla ap-
parecchiatura, in entrambe le misurazioni effettuate, è indicativa del
ripetuto malfunzionamento della macchina". Secondo altro indirizzo,
sostenuto da Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2016, n. 23520, ivi 2016, 779,
qualora lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del
tasso alcolemico, contenga la dicitura "volume insuff‌iciente", è ne-
cessario accertare, attraverso una compiuta verif‌ica delle modalità di
funzionamento della macchina, se l’insuff‌icienza del volume abbia o
meno inf‌iciato il risultato del test espresso dai parametri numerici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, pronunciando nei
confronti dell’odierna ricorrente Antonella Valenzuela,
con sentenza del 30 ottobre 2015, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 22 ottobre 2013
appellata dall’imputata, ne confermava l’affermazione di
responsabilità (in primo grado era stata condannata alla
pena di mesi tre di arresto ed euro 1500 di ammenda, con
sospensione della patente di guida per mesi quattro per il
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b e 2 sexies c.d.s., fat-
to accertato in Pietrasanta il 26 settembre 2010), ma l’am-
metteva al lavoro di pubblica utilità e, conseguentemente,
rideterminava la pena irrogata in giorni 96 di lavoro di
pubblica utilità, indicando l’Ente presso cui svolgerlo.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, la
Valenzuela, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-
sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p..
Con un primo motivo si deducono, cumulativamente,
violazione di legge e vizio motivazionale assumendosi la
mancanza di prova che l’imputata fosse in stato di ebbrez-
za in ragione dell’ora non corrispondente a quella reale
indicata sugli scontrini dell’alcooltest e, soprattutto, della
circostanza che su entrambi gli scontrini comparisse la di-
citura “volume insuff‌iciente”.
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge,
sub specie di travisamento della prova richiamando le ar-
gomentazioni di cui al primo motivo ed evidenziando che,
dal confronto con le istruzioni relative all’etilometro uti-
lizzato, si evinceva chiaramente che la dicitura “volume
insuff‌iciente” altro non proverebbe che l’irregolarità della
compiuta misurazione.
Con un terzo motivo il difensore ricorrente deduce di-
fetto di motivazione in relazione all’eccessività della pena,
che viene ritenuta eccessiva, ed alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impu-
gnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Stante la non manifesta infondatezza dei primi due
motivi sopra illustrati ciò soprattutto in ragione della esi-
stenza del non condivisibile precedente di questa Corte
di legittimità, che opina nel senso di cui in ricorso e di
cui si dirà in seguito non può che prendersi atto che, al
momento di questa pronuncia, il reato in contestazione
risulta ormai prescritto.

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