Corte di Cassazione Penale sez. II, 13 gennaio 2017, n. 1673 (ud. 18 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 3/2017
LEGITTIMITÀ
persone o reati di particolare allarme sociale. Si sostiene
che vi sarebbe stata, da parte della Corte d’Assise d’Appel-
lo, una errata applicazione dell’art. 69 c.p.
Da un lato, va osservato che nella sentenza impugnata
vi è specif‌ica motivazione sul punto: il giudizio di equi-
valenza è dettato dalla particolare carica aggressiva che
l’imputato rivolse contro i coniugi Scalzo-Rauti, molto più
anziani e deboli f‌isicamente, e dal completo disinteresse
che dimostrò nei loro confronti dopo averli spinti a terra.
D’altro canto, costituisce principio consolidato in giu-
risprudenza quello per cui “Le statuizioni relative al giu-
dizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando
una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meri-
to, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da suff‌iciente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustif‌icare la soluzione dell’equivalenza
si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’ade-
guatezza della pena irrogata in concreto” Cass. sez. un., n.
10713 del 25 febbraio 2010 Rv. 245931.
6. Va inf‌ine osservato che il reato di omicidio colposo
non è, allo stato, prescritto, in quanto al termine ordina-
rio, scaduto il 28 giugno 2016, debbono essere aggiunti ul-
teriori 228 giorni di sospensione, dovuta ad astensione dei
difensori dalle udienze nei due gradi di giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 GENNAIO 2017, N. 1673
(UD. 18 OTTOBRE 2016)
PRES. FIANDESE – EST. FUMU – P.M. BALDI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. CHAN
ED ALTRI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Dichia-
razione dei redditi y Dichiarazione fraudolenta me-
diante altri artif‌ici y Nel caso di società ammesse
alla tassazione di gruppo y Ai sensi dell’art. 117
D.P.R. n. 117/1986 y Dichiarazione presentata dalla
società controllante y Momento consumativo del
reato y Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 3 del D.L.vo n. 74/2000 (dichia-
razione fraudolenta mediante altri artif‌ici) è conf‌igura-
bile anche con riferimento alla dichiarazione che, nel
caso di società ammesse alla tassazione di gruppo ai
sensi dell’art. 117 del T.U. delle imposte sui redditi, ap-
provato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 117, venga pre-
sentata dalla società controllante ai sensi dell’art. 122
del medesimo D.P.R., ed è soltanto con riguardo alla
detta dichiarazione che va verif‌icato il superamento o
meno della duplice soglia di rilevanza penale prevista
dalla norma incriminatrice, nulla rilevando, quindi,
l’eventualità che taluna delle dichiarazioni trasmesse
dalle controllate alla controllante e da questa utiliz-
zate per la formazione della dichiarazione del reddi-
to consolidato di gruppo dia luogo al superamento di
detta soglia, quando questo risulti neutralizzato per
effetto delle perdite subite da altre controllate. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2010, n. 74, art. 3; d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 117, art. 117; d.p.r. 22 dicembre 1986,
n. 117, art. 122) (1)
(1) Per individuare il momento in cui si consuma il reato di dichia-
razione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, si veda Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2010,
n. 42111, in questa Rivista 2011, 1226. Per utili riferimenti sull’argo-
mento si veda Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2001, n. 191, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agrama Frank, Berlusconi Pier Silvio, Confalonie-
ri Fedele, Dal Negro Giorgio, Del Bue Paolo, Lorenzana
Daniele, Ballabio Gabriella, Stabilini Giovanni, Chan Mei
Yu Paddy e Hsu May-Chun Catherine venivano rinviati al
giudizio del Tribunale di Milano per rispondere: (Omissis)
c) Berlusconi Pier Silvio (quale presidente di RTI e
vice-presidente di Mediaset), Confalonieri (quale presi-
dente di Mediaset dal 2003), Agrama, Lorenzano, Ballabio,
Dal Negro (in concorso con Pace Roberto, il cui processo
è stato sospeso, e Berlusconi Silvio, prosciolto in sede di
udienza preliminare) del delitto di dichiarazione fraudo-
lenta ex art. 3 D.L.vo n. 74/2000, 81 cpv. e 110 c.p. perchè,
in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso ed al f‌ine di evadere le imposte sui red-
diti, utilizzando mezzi fraudolenti consistiti nell’acquisire
i diritti di trasmissione attraverso la f‌ittizia intermedia-
zione di società di comodo, quali Olympus Trading Ltd,
Stradust Ltd e Clover Ltd, che successivamente li ritra-
sferivano a prezzi gonf‌iati alle società del gruppo Mediaset
emettendo a tal f‌ine fatture nei confronti di Mediatrade
ed RTI recanti l’indicazione dei corrispettivi in misura su-
periore a quella reale, indicavano, sulla base di tale falsa
rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di
Mediatrade ed RTI, nelle dichiarazioni f‌iscali consolidate
di Mediaset S.p.A. relative alle annualità dal 2005 al 2008
elementi attivi inferiori al reale con riferimento ai redditi
di pertinenza della società RTI.
Reato commesso in Milano f‌ino al 30 settembre 2009.
(Omissis)
Gli imputati Berlusconi Pier Silvio ed altri, imputati
del reato di cui al capo sopra riportato, erano stati assol-
ti in primo grado e condannati in appello e ricorrevano,
quindi, contro tale ultima decisione (n.d.r.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tutte le difese hanno posto in dubbio la possibili-
tà di conf‌igurare il reato dichiarativo di cui all’articolo 3
del decreto legislativo n. 74/2000 nell’ambito del regime
del consolidato f‌iscale nazionale introdotto nel nostro or-
dinamento con il decreto legislativo n. 344/2003, che ha
inserito nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con D.P.R. n. 917/1986, la disciplina della tassa-
zione di gruppo (artt. da 117 a 129). Sul punto vi è anche
richiesta di devoluzione della questione alle Sezioni unite,
ma l’inesistenza, allo stato, di un contrasto interpretativo
anche solo potenziale sull’argomento - unico presupposto

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