Corte di Cassazione Penale sez. V, 13 gennaio 2017, n. 1691 (ud. 14 settembre 2016)

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giur
3/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
è suff‌iciente osservare, onde rilevare la infondatezza della
censura, che questa è stata plausibilmente ritenuta da
parte del giudice della convalida sulla base della rileva-
ta, e non diversamente motivata, presenza del Flore, per-
sonaggio per altro non nuovo alla commissione di illeciti
collegati alla appartenenza ad una tifoseria calcistica, sul
luogo dei fatti al momento in cui gli stessi si sono verif‌icati.
6. Quanto al difetto di motivazione sulla necessità di
imporre, per la durata massima, anche l’obbligo prescritti-
vo di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989
ed alla sua estensione anche in corrispondenza di partite
amichevoli disputate dalla squadra del Cagliari Calcio,
la doglianza non coglie nel segno, posto che la singolare
personalità del Flore, reiteratamente destinatario di prov-
vedimenti interdittivi e di misure di sicurezza del tipo di
quello di cui ora si tratta, è evidentemente refrattaria a
misure più blande, i cui effetti non sono stati, sinora tali,
sulla base dei dati evidenziati dal giudice della convalida,
a contenerne le violente pulsioni.
7. Inf‌ine, per ciò che concerne la dedotta omessa mo-
tivazione in ordine alle precise censure che il ricorrente
avrebbe mosso al provvedimento questorile e delle quali il
giudice della convalida non avrebbe tenuto conto, va rile-
vata la genericità della lagnanza, atteso che il ricorrente
non ha affatto evidenziato né quali temi egli abbia solleva-
to in sede di memoria difensiva da lui redatta in previsione
del provvedimento di convalida del decreto del Questore
di Cagliari, né in che termini gli stessi, se adeguatamente
valutati dal G.i.p. isolano, avrebbero potuto o dovuto con-
durre questo ad una valutazione diversa rispetto a quella
assunta con il provvedimento impugnato.
8. Per le ragioni sopraesposte il ricorso del Flore deve es-
sere rigettato e questi, visto l’art. 621 c.p.p., deve essere con-
dannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 13 GENNAIO 2017, N. 1691
(UD. 14 SETTEMBRE 2016)
PRES. LAPALORCIA – EST. MORELLI – P.M. DI LEO (PARZ. DIFF.) – RIC. ABBRUZZO
ED ALTRI
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione
dell’istruzione y In caso di “reformatio in peius” y
Della sentenza assolutoria di primo grado y Da par-
te del giudice y Necessità y Esclusione y Diversa e
motivata valutazione delle consulenze tecniche e
delle perizie raccolte y Legittimità y Sussistenza.
. La “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di
primo grado da parte del giudice d’appello, il quale ri-
tenga di pervenire ad una pronuncia di condanna, può
legittimamente fondarsi, ferma restando la necessità
della specif‌ica confutazione degli argomenti posti a
base della decisione impugnata, su di una diversa, mo-
tivata valutazione dei risultati delle consulenze tecni-
che e delle perizie espletate in primo grado senza che
ciò comporti l’obbligo di dar luogo alla riassunzione dei
consulenti e dei periti, il cui apporto non è totalmente
assimilabile a quello costituito dalle prove meramente
dichiarative, cui si riferiscono la sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo Dan c. Moldavia e la suc-
cessiva sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 28
aprile 2016 n. 27620, Dasgupta. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 593; c.p.p., art. 603) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, n. 44006, 2 no-
vembre 2015, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. II, 41736, 16 ottobre 2015, ibidem. Per utili riferimenti sull’ar-
gomento si veda Cass. pen., sez. un., n. 33748, 20 settembre 2005, in
Arch. nuova proc. pen. 2006, 309.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Assise d’Ap-
pello di Catanzaro ha riformato la sentenza della Corte
d’Assise di Catanzaro del 16 luglio 2014, che aveva condan-
nato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in
favore delle parti civili, Abbruzzo Antonio, in quanto col-
pevole del reato di lesioni gravi in danno di Rauti Concet-
ta, così derubricata l’originaria imputazione di omicidio
preterintenzionale, ed aveva assolto Orlando Settembrini
Luciana, Ciccone Annamaria e Falbo Maurizio dall’addebi-
to di omicidio colposo in danno della stessa Rauti perchè
il fatto non sussiste.
La Corte d’Assise d’Appello ha invece riconosciuto la
responsabilità dell’Abbruzzo per omicidio preterintenzio-
nale e degli altri tre imputati per omicidio colposo.
1.1. Secondo quanto ricostruito dal giudice di primo
grado, Abbruzzo aveva avuto una accesa discussione con
Scalzo Gregorio e lo aveva aggredito con pugni e calci;
era intervenuta la moglie dello Scalzo, Rauti Concetta, e
l’imputato aveva colpito anche lei con un pugno facendola
rovinare a terra. La donna era stata ricoverata al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro,
ove era stata visitata dalla dr.ssa Orlando Settembrini ed
era stata sottoposta ad accertamenti radiograf‌ici referta-
ti dalla dr.ssa Ciccone. Entrambi i coniugi, rimasti feriti
dopo l’aggressione da parte dell’Abbruzzo, erano stati di-
messi il giorno stesso, il 9 novembre 2008, ma la Rauti era
rientrata presso la propria abitazione con una ambulanza
privata, visti i forti dolori che permanevano e, f‌ino al 27
novembre, era rimasta a letto, f‌inchè era stata nuovamen-
te ricoverata in Ospedale ove le era stata diagnosticata la
frattura del femore, non rilevata in occasione del primo
ricovero; la paziente, sottoposta ad intervento chirurgico,
era morta il 28 dicembre.
1.2. La Corte d’Assise, pur ammettendo l’esistenza di
un errore diagnostico da parte delle dr.sse Orlando Set-
tembrini e Ciccone, che non si avvidero della rottura del
femore, ben evidente nelle lastre, esclude vi sia prova cer-
ta dell’esistenza del nesso causale fra tale condotta colpo-
sa e il decesso della paziente, facendo proprie le conclu-
sioni dei consulenti del P.M. secondo cui il decorso delle
condizioni della Rauti non era quello tipico della diagnosi
tardiva della frattura del femore; in altre parole, le compli-
canze a seguito delle quali era intervenuto il decesso non
sarebbero state chiaramente riconducibili alla tardività

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