Corte di Cassazione Penale sez. III, 16 gennaio 2017, n. 1767 (C.C. 7 aprile 2016)

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3/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
era stato determinato da un gravissimo errore dell’aneste-
sista, qualif‌icato dalla Corte “rischio nuovo e drammati-
camente incommensurabile”, rispetto a quello innescato
dalla prima condotta. In termini analoghi v. anche sez. IV,
sentenza n. 15493 del 10 marzo 2016, Pietramala e altri,
Rv. 266786; sez. IV, sentenza n. 25689 del 3 maggio 2016,
Di Giambattista e altri, Rv. 267374).
Non è chi non veda che, per stabilire se nella specie vi
fosse stata interruzione del nesso di causalità tra la con-
dotta addebitata al dott. Zarcone e il decesso del Donzella,
era necessario procedere a un’accurata disamina di tutti i
fattori sopravvenuti potenzialmente incidenti sullo svilup-
po causale dell’evento mortale, precedentemente indicati,
e tali da poter costituire effettivamente un rischio “nuovo
e incommensurabile” nei termini suindicati: ciò che non è
stato fatto, avendo la Corte distrettuale ritenuto apoditti-
camente dirimente l’accertamento della condotta omissi-
va dello Zarcone in quanto caratterizzata da interferenza
con quella, successiva, del Lo Piparo, senza considerare
che in senso contrario deponevano le modalità (si ripe-
te, del tutto autonome) in cui quest’ultimo pervenne alla
scelta di procedere a intubazione nei modi ordinari; il
modo in cui egli eseguì materialmente tale operazione; ed
inf‌ine il suo comportamento in esito alle diff‌icoltà respira-
torie manifestate dal paziente.
1.12. A proposito, poi, dei richiami giurisprudenziali
operati dalla sentenza impugnata alla giurisprudenza di
legittimità in tema di successione di posizioni di garanzia
e di principio di aff‌idamento, è ben vero che, quando l’ob-
bligo giuridico di impedire l’evento connesso ad una posi-
zione di pericolo ricade su più persone obbligate ad inter-
venire in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta
omissiva del titolare della posizione di garanzia, tenuto
per primo ad intervenire, non viene meno per effetto del
negligente od omesso intervento da parte di altro garante,
chiamato ad impedire l’evento in epoca successiva; ma ciò
a condizione che la posizione di pericolo non si sia modif‌i-
cata, ad esempio (come parrebbe nella specie) per effetto
di un comportamento del secondo garante, in modo tale da
escludere la riconducibilità al primo garante della nuova
situazione creatasi (sez. IV, n. 1194 del 15 novembre 2013,
dep. 2014, Braidotti e altro, Rv. 258232).
2. In conclusione, la sentenza impugnata merita censu-
ra per avere trascurato una pluralità di elementi necessari
a ricostruire per intero la serie causale che condusse al
decesso del Donzella: elementi in base ai quali, sulla base
dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, il
comportamento omissivo addebitato al ricorrente non ri-
vestì rilievo causale tale da determinarne la responsabili-
tà per l’accaduto, a fronte dei sopravvenuti fattori causal-
mente rilevanti, che dovevano essere ricostruiti e valutati
nella loro portata interruttiva.
3. Il carattere assorbente dell’accoglimento del primo
motivo di ricorso, per le ragioni e nei termini illustrati,
esime il Collegio dal valutare le ulteriori doglianze.
L’impugnata sentenza va perciò annullata senza rinvio,
perchè l’imputato ricorrente non ha commesso il fatto.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 16 GENNAIO 2017, N. 1767
(C.C. 7 APRILE 2016)
PRES. ROSI – EST. GENTILI – P.M. D’AMBROSIO (CONF.) – RIC. FLORE
Misure di prevenzione y Singole misure y Divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche y Maggiori termini di durata dei prov-
vedimenti che impongono il divieto di accesso y E
l’obbligo di presentazione ad un uff‌icio o ad un co-
mando di polizia y Contrasto con gli artt. 3, 4, 13
Cost. y Esclusione.
Misure di prevenzione y Singole misure y Divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche y Disposto di cui al comma 8 dell’art.
6 L. n. 401/1989 y Nel caso di gravi e comprovate
esigenze y Autorizzazione all’interessato a comu-
nicare per iscritto il luogo in cui sarà reperibile y
Durante le manifestazioni sportive y Da parte del
questore y Applicabilità y Individuazione.
Misure di prevenzione y Singole misure y Divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche y Disposizione di cui all’art. 2 della L.
n. 401/1989 y Applicabilità y Per contrastare episodi
di violenza su persone o cose y Nel corso di mani-
festazioni sportive y O nel corso di episodi con un
diretto nesso eziologico con le stesse y Eventi le-
gati dalla contemporaneità y Necessità y Esclusione
y Fattispecie in tema di violenze poste in essere
all’interno di un impianto sportivo nei confronti
dei giocatori di una squadra di calcio ai quali si ad-
debitava di aver mostrato scarso impegno nel corso
delle competizioni agonistiche.
. L’art. 6 comma 5, della legge n. 401/89, nella parte
in cui, a seguito delle modif‌iche introdotte dall’art. 2,
comma 1, lett. b), del D.L. n. 119/2014, conv. con mo-
dif. in legge n. 146/2014, prevede, in determinati casi,
maggiori termini di durata dei provvedimenti che im-
pongono il divieto di accesso a luoghi di svolgimento di
manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione ad
un uff‌icio o comando di polizia, manifestamente non
si pone in contrasto con gli artt. 3, 4 e 13, comma ter-
zo, della Costituzione. (Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre
1989, n. 401, art. 6) (1)
. Il disposto di cui al comma 8 dell’art. 6 della legge n.
401/1989, secondo il quale, nei casi di cui ai preceden-
ti commi 2, 6 e 7, il questore, per gravi e comprovate
esigenze, in luogo di imporre la presentazione ad un
uff‌icio o comando di polizia, può autorizzare l’interes-
sato a comunicare per iscritto il luogo nel quale sarà
reperibile durante lo svolgimento di specif‌iche mani-
festazioni agonistiche, può trovare applicazione anche
nei casi in cui l’obbligo sia stato imposto ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo. (Mass. Redaz.) (l. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 6) (2)
. La condizione costituita dall’aver preso parte attiva
ad episodi di violenza su persone o cose in occasione

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