Corte di Cassazione Penale sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3312 (ud. 2 dicembre 2016)

Pagine47-52
251
giur
Rivista penale 3/2017
LEGITTIMITÀ
per la legittimità della conf‌isca per equivalente disposta
in assenza di un precedente provvedimento cautelare, sez.
V, n. 9738 del 2 dicembre 2014, dep. 2015, Giallombardo,
Rv. 262893).
Inoltre, quanto alla non vincolatività ai f‌ini del giudizio
di merito delle decisioni emesse in sede cautelare è suff‌i-
ciente richiamare la sentenza della Corte costituzionale
n. 121 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui
inibiva l’esercizio dell’azione penale se la Corte di cassa-
zione avesse affermato l’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e non fossero stati acquisiti ulteriori elemen-
ti a carico della persona sottoposta ad indagini. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 GENNAIO 2017, N. 3312
(UD. 2 DICEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PAVICH – P.M. MARINELLI (DIFF.) – RIC. ZARCONE
Reato y Causalità (Rapporto di) y Accertamento y
Concorso di cause y Condotte colpose poste in es-
sere da soggetti diversi y Causa sopravvenuta suf-
f‌iciente a determinare l’evento y Condotta deter-
minante il decesso del paziente y Individuazione y
Fattispecie di accertamento della responsabilità
medica.
. In tema di nesso di causalità in delitti colposi, qualora
siano state poste in essere, in successione temporale
tra loro, condotte colpose da parte di soggetti diversi,
ciascuno dei quali investito di autonoma posizione di
garanzia, l’evento non può essere causalmente ricon-
dotto anche alla prima di tali condotte quando la se-
conda sia stata, da sola, determinante. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato
senza rinvio la sentenza di merito che, in un caso in
cui si era verif‌icato il decesso di un paziente a causa
della mancata, previa rilevazione di condizioni che
avrebbero dovuto imporre particolari modalità nella
sottoposizione del medesimo ad anestesia, in vista di
un intervento operatorio, aveva ritenuto responsabile
dell’evento anche il primo dei due anestesisti dai quali
il paziente era stato visitato, senza considerare che il
secondo, pur reso edotto delle valutazioni operate dal
collega, aveva proceduto ad una nuova e completa visi-
ta, incorrendo nello stesso errore nel quale era incorso
il primo). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p.,
art. 42; c.p., art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso, sull’interruzione del nesso causale tra con-
dotta ed evento, si vedano Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2015, n. 33329,
in questa Rivista 2016, 64; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2016, n.
25689, ivi 2017, 100 e Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2016, n. 15493, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza in
data 3 novembre 2015, in accoglimento del ricorso proposto
dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione per non
aver commesso il fatto pronunciata dal Tribunale nisseno
in data 12 gennaio 2015, riformava la sentenza di primo
grado dichiarando Federico Zarcone responsabile del de-
litto di omicidio colposo a lui ascritto in rubrica, commesso
in danno di Giuseppe Donzella (deceduto il 6 ottobre 2010)
e condannandolo, per l’effetto, al risarcimento dei danni
in favore delle parti civili Monica Donzella e Fabio Natale
Raimondo Sortino, da liquidarsi in separata sede, con as-
segnazione alla sola Monica Donzella di una provvisionale
immediatamente esecutiva in ragione di € 10.000,00, non-
chè alla rifusione delle spese processuali in favore delle
dette parti civili, determinate in € 3.000,00 per ciascuna.
1.1. Al dott. Zarcone, anestesista presso la clinica priva-
ta Maira di San Cataldo, è contestato di avere provocato,
in cooperazione colposa con il dott. Antonino Aldo Lo Pi-
paro (che ha def‌inito separatamente la sua posizione, con
sentenza a pena patteggiata), il decesso del Donzella, in
seguito a un’operazione di rinoplastica.
1.2. Per l’esattezza, lo Zarcone, il 21 settembre 2010,
effettuava sul Donzella una visita preanestesiologica in
vista dell’operazione di rinoplastica cui il paziente doveva
sottoporsi: tale visita costituiva un primo accertamento
propedeutico rispetto alla visita preoperatoria che veniva
eseguita dal dott. Lo Piparo, il quale procedeva alla vera e
propria anestesia del Donzella per l’effettuazione dell’in-
tervento chirurgico.
1.3. I dati storico-fattuali salienti, nel succedersi degli
accadimenti del 21 settembre 2010, sono narrati nella sen-
tenza d’appello come sostanzialmente pacif‌ici: lo Zarcone,
nell’eseguire la visita, ometteva di annotare sulla scheda
clinica alcuni indici di previsione di diff‌icoltà di intuba-
zione del paziente e, in particolare, il fatto che la distanza
tireo-mentoniera del Donzella era inferiore ai 6 centime-
tri; non veniva inoltre eseguita la misura di distanza inter-
dentaria, mentre veniva eseguito in modo errato il test di
Mallampati; in esito a tale accertamento, lo Zarcone for-
mulava altresì una generica indicazione della possibilità
di procedere regolarmente in anestesia generale, non se-
gnalando quindi il rischio che il paziente andasse incontro
a una intubazione non facile.
All’atto della successiva visita anestesiologica eseguita
dal dott. Lo Piparo (competente a scegliere la tipologia di
anestesia da praticare), questi si limitava a correggere il
test di Mallampati effettuato dallo Zarcone, ed ometteva
a sua volta di rilevare la distanza tireo-mentoniera. Il dott.
Lo Piparo, non prevedendo di trovarsi in presenza di un
paziente con parametri tali da rendere problematica l’intu-
bazione, tentava ripetutamente di eseguire tale operazione
nei modi ordinari (anzichè procedere a intubazione da sve-
glio o a laringoscopia senza curarizzazione), ma ciò pro-
vocava nel Donzella l’insorgere di un edema indotto della
laringe; a fronte di ciò il Lo Piparo ometteva di utilizzare i
devices alternativi (come la maschera laringea) e di prati-
care l’ossigenazione del paziente prima che questi andasse
in arresto cardiaco causato da ipossia. In presenza di tali
condizioni, il Donzella veniva trasferito presso il reparto di
rianimazione dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ove

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT