Corte di Cassazione Penale sez. III, 30 gennaio 2017, n. 4185 (ud. 19 ottobre 2016)

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3/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
media superiore, in quanto all’estensione dell’obbligo sco-
lastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo
2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione
penale in caso di sua violazione (sez. III, n. 16965 del 21
marzo 2007, P.M. in proc. Frazzitta e altri, Rv. 237321; sez.
III, n. 35396 del 21 maggio 2008, P.G. in Proc. Passalacqua,
Rv. 240789; sez. III, n. 44168 del 22 ottobre 2008, P.G. in
proc. Manigrasso e altro, Rv. 241682; sez. III, n. 22037 del
14 aprile 2010, Inchiappa e altro, Rv. 247630; sez. III, n.
18927 del 17 maggio 2012, Consiglio, non massimata; sez.
III, n. 1363/16 del 25 novembre 2015, n. 15 gennaio 2016,
Navone e altro, non massimata).
Tuttavia, con l’entrata in vigore del decreto legislativo
13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato “Abrogazione di dispo-
sizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma
14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”) e in par-
ticolare dell’allegato I, parte 52, l’art. 8 della legge n. 1859
del 1962 è stato def‌initivamente abrogato.
Ne consegue che è venuta meno la previsione che con-
sentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 c.p.
anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola
media inferiore.
Attualmente, dunque, l’art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003,
n. 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni
a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola pri-
maria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conse-
guimento di una qualif‌ica di durata almeno triennale en-
tro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma
penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della
scuola media anche inferiore (così sez. VII, ord. n. 29439
del 22 novembre 2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non
massimata), sicché l’eventuale estensione dell’art. 731
c.p. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile in-
terpretazione analogica in malam partem.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di superare
la tesi, accolta dalla dottrina tradizionale e dalla giuri-
sprudenza meno recente, secondo cui la fattispecie con-
templata dall’art. 731 c.p. era meramente sanzionatoria
dell’obbligo di istruzione, previsto originariamente dal R.D.
n. 577 del 1928 per la sola scuola elementare ed esteso,
come già ricordato, prima alla scuola media (legge n. 1859
del 1962, art. 8) e successivamente ai primi due anni della
scuola superiore (L. n. 53 del 2003, art. 2). Secondo l’orien-
tamento da tempo accolto, anche da questa Sezione della
Suprema Corte, la norma in questione non ha un contenu-
to meramente sanzionatorio dell’obbligo scolastico previ-
sto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute
nel tempo, ma prevede una specif‌ica condotta costituita
dall’inosservanza, non del generico obbligo scolastico, ma
di quello specif‌ico dell’istruzione elementare (cfr. sez. III,
n. 8665 del 12 gennaio 2007, P.G. in proc. Lentini e altro,
non massimata; sez. III, n. 35396 del 21 maggio 2008, P.G.
in Proc. Passalacqua, Rv. 240789; sez. III, n. 44168 del 22
ottobre 2008, PG in proc. Manigrasso e altro, Rv. 241682).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere, pertanto, accolto, con annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non
è previsto dalla legge come reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 30 GENNAIO 2017, N. 4185
(UD. 19 OTTOBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. RENOLDI – P.M. ANGELILLIS (DIFF.) – RIC. FACCIUTO
Stupefacenti y Commercio clandestino y Cessione
y Vendita di stupefacenti y Trattamento sanzionato-
rio y Dichiarazione di incostituzionalità della norma
più favorevole al reo y Conseguenze y Applicabilità
della stessa ai fatti commessi sotto la sua vigenza y
Conf‌igurabilità y Sussistenza y Applicabilità ai fatti
commessi in precedenza y Esclusione.
. La norma dichiarata incostituzionale, ove più favo-
revole, rispetto a quella previgente e richiamata in
vita a seguito della declaratoria di incostituzionalità,
può continuare ad applicarsi, per il principio del favor
rei, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente
vigenza, ma non anche a quelli che siano stati com-
messi in precedenza. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso
con il quale l’imputato, ritenuto responsabile del reato
di spaccio di stupefacenti, commesso sotto la vigenza
dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, prima delle modif‌i-
che introdotte dal D.L. n. 272/2005, conv. con modif. in
legge n. 48/2006, successivamente dichiarato, per que-
sta parte, incostituzionale, lamentava che non gli fosse
stato applicato il trattamento sanzionatorio, in con-
creto, nel suo caso, più favorevole, che sarebbe stato
applicabile a seguito delle suddette modif‌iche). (d.p.r.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) Nello stesso senso, si veda Cass. pen., sez. V, 22 maggio 2013, n.
22023, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, dovendosi escludere
che una norma costituzionalmente illegittima possa essere applicata
con riferimento a fatti pregressi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29 ottobre 2014 la Corte di Ap-
pello di Napoli aveva confermato quella del Tribunale del
capoluogo campano, emessa il 17 maggio 2002, all’esito
della quale Nunzio Facciuto è stato condannato alla pena
di 8 anni e sei mesi di reclusione e di 30.000,00 di multa
euro, ritenuto il vincolo della continuazione, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggra-
vante, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli
artt. 81 cpv. c.p., 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per
avere ceduto a Nico Cianchetta, in più riprese, sostanza
stupefacente del tipo eroina in quantità non inferiore ai
30 grammi, commettendo il fatto armato di pistola di tipo
e calibro imprecisati, nonché per avere detenuto, anche al
f‌ine di vendita, stupefacente del tipo metadone cloridrato:
capo a dell’imputazione) e 10-14 L. n. 497/74 (per avere
detenuto illegalmente una pistola del tipo e calibro impre-
cisati: capo b dell’imputazione), commessi in Caivano f‌ino
al 4 settembre 1998.
2. Con sentenza n. 47480, emessa il 13 novembre 2008
dalla Quarta Sezione di questa Corte, la pronuncia resa
in secondo grado dalla Corte partenopea era stata an-

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